MONETA SCRITTURALE: LE ORDINANZE DEL TRIBUNALE

Pubblico, a grande richiesta, le due ordinanze del Tribunale di Bolzano, rese nella medesima causa (omettendo le parti che non sono pertinenti al tema monetario). Nella prima, il Giudice, di fronte alla mia eccezione che il mutuo è nullo perché le banche di credito non possono creare dal nulla l’euro con mezzi contabili, dato che la creazione dell’euro è riservata per trattato al Sistema Europeo delle Banche Centrali, replica, copiando quanto scritto dalla banca a sua difesa, che le banche di credito creano euro scritturali e lo possono fare perché ciò che non è vietato è lecito, e i trattati europei riservano al Sistema Europeo delle Banche Centrali la creazione del solo euro cartaceo, non di quello scritturale.

Allora il mio cliente ha creato euro scritturali così come aveva fatto la banca per prestarglieli, e li ha usati, in base al principio costituzionale dell’eguaglianza (art. 3), per pagare il debito verso la banca, restituendole la stessa cosa che la banca gli aveva prestato.

Visto ciò, il Giudice ha emesso una seconda ordinanza, dicendo che la banca può creare euro scritturali nell’attività di prestito perché la creazione di moneta sarebbe compresa nell’attività di credito, a cui la banca, e solo la banca, è autorizzata.

Questa tesi è palesemente in contrasto con legge bancaria, che autorizza le banche all’intermediazione del denaro, cioè a prestare ciò che raccoglie, non alla sua creazione. Inoltre le banche creano moneta non solo nell’attività di credito, ma anche fuori di essa, come quando investono in proprio.

Ogni sistema giudiziario, in ogni ordinamento, giustifica il sistema di potere e di interessi costituito, le cui regole di fatto, dette o non dette, sono il vero diritto dell’ordinamento: non si può certo pretendere che un giudice si metta contro il meccanismo che comanda il mondo! La giustizia potrà cambiare orientamento, cioè potrà riconoscere la illegittimità e incostituzionalità del sistema monetario e bancario vigente, solo se e quando l’opinione pubblica avrà capito come stanno le cose e continuare a negare l’evidenza sarà divenuto impossibile. Così avvenne anche con Galileo e il suo telescopio: la Chiesa continuò a negare ciò che il telescopio mostrava, anzi continuò a non voler nemmeno guardare nel telescopio e a torturare Galileo per farlo abiurare, finché il telescopio divenne tanto diffuso, che tutti potevano vedere la realtà, sicché per la Chiesa continuare a negarla voleva dire rendersi ridicola e perdere credibilità. Qualche secolo dopo ha persino riabilitato Galileo!

Ai fini pratici, considerato che il sistema bancario italiano (e non solo italiano) è sempre più traballante e che un riassetto dovrà avvenire in tempi brevi,  iniziare un’azione giudiziaria oggi per fare valere l’illegittimità della moneta scritturale delle banche oppure, in alternativa, la legittimità di pagarle con la medesima moneta, significa che, prima che la causa sia decisa, il riassetto sarà quasi certamente avvenuto, e può essere un riassetto che libera la società dal nodo scorsoio della moneta bancaria.

28.02.17 Marco Della Luna

PRIMA ORDINANZA:

Tribunale Ordinario di Bolzano – Bozen

2014 – 216

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

a scioglimento della riserva che precede, in ordine all’opposizione presentata da

________________con l’avv. Della Luna

nei confronti di

Banca Popolare dell’Alto Adige con l’avv. Dietmar Wild

[OMISSIS]

quanto, invece, alla violazione dell’art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo

dell’Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta

attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso,

come è assolutamente irrilevante il riferimento all’art 10 TUB, che non vieta tale

sistema, posto che comunque l’Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è

richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all’era del sistema aureo,

ritenuto, per quanto esposto, che non sussistano gravi motivi per sospendere il

processo esecutivo;

RESPINGE

l’istanza di sospensione

[OMISSIS]

Così deciso in Bolzano, 06/09/2016

Il giudice dell’esecuzione

dott. Werner Mussner

SECONDA ORDINANZA:

 

Tribunale Ordinario di Bolzano – Bozen

2014 – 216

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

a scioglimento della riserva che precede, in ordine all’opposizione presentata da

____________________ con l’avv. Marco Dalla Luna

nei confronti di

Banca Popolare dell’Alto Adige con l’avv. Dietmar Wild

[OMISSIS]

considerato, infine, che in ordine al capitale erogato vi è in entrambi casi il contratto di mutuo agli atti, per cui la datio è provata essendo documentata con atto pubblico, per cui il capitale residuo richiesto dalla banca non sembra contestabile, mentre i controcrediti come vantati sono assai incerti nell’an e nel quantum,

[OMISSIS]

considerato, infine, che in ordine alla creazione di moneta, questa ovviamente si crea in quanto le banche non abbisognano dei soldi che imprestano; la creazione, peraltro, della moneta avviene sempre quando si è di fronte ad un debito di valuta che produce interessi, di modo che il rapporto debito/credito dopo un anno non è più pari alla somma imprestata, ma pari alla somma imprestata più gli interessi, e quindi già con tale piccola quanto semplice operazione si crea denaro, che è sempre una cosa virtuale,

considerato che l’art 10 TUB stabilisce che le banche esercitano la funzione bancaria, e di conseguenza, sono autorizzate a stipulare l’attività di credito, e non è previsto che per ogni finanziamento concesso ci siano dei depositi equivalenti, quindi l’attività bancaria risulta essere ancorata nel diritto positivo, come anche la creazione monetaria virtuale,

ritenuto, per quanto esposto, che non sussistano gravi motivi per sospendere il processo esecutivo;

RESPINGE

l’istanza di sospensione e

FISSA

termine perentorio al 15.1.2017 per l’introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis c.p.c. (o altri se previsti) ridotti della metà

[OMISSIS]

Così deciso in Bolzano, 30/11/2016

Il giudice dell’esecuzione

dott. Werner Mussner

Firmato Da: MU

 

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2 risposte a MONETA SCRITTURALE: LE ORDINANZE DEL TRIBUNALE

  1. mukti scrive:

    grazie Marco, manca poco al collasso, una nuova alba è già nata. sarè tutto da rifare ex novo ex nihilo appunto, un gran lavoro tutti insieme nel nous. veramente grazie a tutti

  2. ahfesa scrive:

    Caro Avvocato,

    conoscevo la prima ordinanza, non la seconda. Non entro nel merito giuridico come sempre. Resto però d`accordo con le sue avvertenze essendo un`eventuale azione sulla base di quanto disposto dal dr. Mussner fatto politico e non rimedio giurisdizionale risolutore. Quindi chi vule agire semplicemente per non pagare temo sia in errore. Di mio aggiungo anche l`effetto fiscale sul ricorrente, sicuro in caso di vittoria, rischioso anche in caso di soccombenza. Ancora convengo con lei che come diceva Cicerone l`ordinamento giuridico é un comodo espediente usato dai forti per leggittimare e rendere accettabile il proprio predominio sui deboli. Ma l`ordine giudiziario, appunto privilegiato e protetto dai forti per la sua indispensabile funzione a loro vantaggio é neurtrale, nel senso che appoggia sì i forti, ma sollo quelli “pro tempore”. Quindi se tali azioni fossero proposte in gran numero e smuovessero l`opinione pubblica e qualche grosso potente cavalcasse l`onda é verissimo che anche il parere dei sigg. Giudici tenderebbe ad adeguarsi.

    Nel merito dei provvedimenti, con tutto il rispetto per l`Estensore e per la Magistratura penso che come io me ne guardo bene dal fare il giurista così sarebbe opportuno che chi é certamente un dotto magistrato non si cimenti (in perfetta buona fede ovviamente) in materie che evidentemente poco conosce come i principi contabili, la tecnica bancaria e l`economia monetaria e credtitizia.

    A semplice riprova basta la favoletta degli interessi. Difatti se la banca (o qualunque creditore) all`atto della capitalizzazione degli interessi (che per altro nessuno ha mai detto debba per forza essere per anno solare) eleva il proprio credito p.e. da 100 a 110 assolutamente non cambia l`offerta di moneta in circolazione a meno che il debitore se per avventura decidesse di rendere il 100 ricevuto non si facesse prestare da un`altra banca il 10 in aggiunta e la stessa banca non utilizzasse per l`erogazione denaro già in cassa ma creasse ex novo moneta scritturale.

    Infine accipicchia se esite un preciso vincolo (molto complesso e multiforme) tra depositi/ patrimonio proprio e capacità di erogazione del credito per le banche. Vedasi gli accordo di Basilea nelle varie edizioni.

    Quanto al fatto che le “banche esercitino la funzione bancaria” mi pare anche divertente nella sua tautologia.

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