LE BANCHE CACCIANO IN BRANCO

BOX: COME LA BANCA CREA ‘DENARO’

La banca non è un ‘intermediario del risparmio’, come viene definita correntemente – non è un salvadanaio, da cui tanto denaro può uscire quanto ne è entrato. La banca crea denaro dal nulla. O meglio, crea dal nulla potere di acquisto a costo zero (per sè stessa) Lo crea con operazioni contabili. Quando un cliente, per comperarsi casa, chiede un ‘mutuo’ di 300.000 Euro, ad esempio, la banca prende un bene del cliente come garanzia ipotecaria (oppure riceve un pegno o una fideiussione), e apre un doppio conto: da una parte scrive le somme che mette a disposizione del cliente, dall’altra quelle che gli addebita. Sulla prima colonna scriverà “300.000”, e sull’altra colonna scriverà “300.000”, più gli interessi e le spese. In questo modo la banca ha creato 300.000 Euro dal nulla con un’operazione contabile, aumentando il proprio patrimonio di € 300.000 più gli interessi e le commissioni a costo zero e senza rischio, perché è garantita dal bene ipotecato o collateralizzato. Domanda: su questo aumento netto del proprio patrimonio, su questo capital gain, la banca paga le tasse?

Il denaro così creato non è denaro contante, vero, ma denaro scritturale, dotato di potere di acquisto. Ossia, anche il denaro scritturale è accettato in pagamento, quindi vale come il contante: il cliente potrà usarlo, in questo caso, per pagare il prezzo di un appartamento, facendo eseguire un bonifico dal proprio conto corrente a quello del venditore. Oppure può ottenere dalla banca l’emissione di assegni, che userà per pagare il venditore.


 

BOX: I FINTI MUTUI

La banca, quanto eroga un ‘mutuo’, o uno sconto o un’anticipazione su fattura o cambiale, dovrebbe dare al cliente denaro vero. Lo stabilisce l’art. 1813 del Codice Civile:

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità

Orbene, la banca non eroga quasi mai denaro (ossia, denaro contante), ma crea dal nulla, come abbiamo visto, falso denaro scritturale, non coperto da denaro contante, e cede questo al cliente. Ma il denaro scritturale è solo una promessa di denaro reale, non denaro reale. Quindi, questi ‘mutui’, questi ‘sconti’, queste ‘anticipazioni’, a rigor di legge, sono tutti inesistenti, nulli simulati. E gli interessi che si pagano su di esse sono interessi non dovuti. Non avendo ricevuto denaro, ma solo un’apertura di credito, non si dovrebbe pagare interesse né rimborsare il capitale. Si dovrebbe soltanto pagare un compenso per l’apertura di credito.

Si dovrebbe quindi citare in giudizio la banca e chiedere al Tribunale che dichiari che il contratto di mutuo è nullo, che non sono dovuti interessi né il rimborso del capitale; che la banca si sta arricchendo senza giustificato motivo.

 

Marisa, una donna, una madre, una cittadina come tante, piccola imprenditrice. Ha una casa in campagna, un appartamento in città.

Un giorno, la sua banca le revoca tutti i fidi e le dice che “qualcuno” ha bloccato tutti i suoi beni, del valore di oltre un milione di euro, iscrivendo su essi un’ipoteca. Addirittura, è stata segnalata alla Centrale Rischi Interbancaria. E’ sulla lista nera, sulla lista dei debitori insolventi, a cui non si può far credito, anzi si devono revocare i fidi.

Marisa si rivolge al suo avvocato, e  scopre che un’altra banca, dove ha un conto corrente attivo, ha incredibilmente ottenuto dal presidente del tribunale un decreto ingiuntivo di circa centocinquantamila euro contro di lei. Il decreto è immediatamente esecutivo. Se Marisa non paga subito, la banca le manda all’asta la casa. Anzi, ha già ipotecato tutti i suoi beni, benché essi valgano molto, molto più del credito vantato, sei o sette volte tanto.

Il suo avvocato chiede copia del decreto ingiuntivo in tribunale. Chiede di vedere i (falsi)  documenti in base ai quali la banca ha ottenuto il decreto. Il cancelliere dice che non può, dice che deve prima notificarlo la banca. Marisa si vede il mondo caderle intorno. Non capisce che cosa stia succedendo, come tutto ciò sia possibile. E’ sotto shock. Non riesce più a lavorare, le banche le intimano i rientri sui fidi, non le scontano più le fatture, deve pagare i suoi fornitori e non riesce a monetizzare i suoi crediti. Le banche l’hanno iscritta alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, l’ente pubblico che dovrebbe vigilare sulle banche private e tutelare i cittadini, e che invece è divenuto proprietà delle stesse banche private grazie alle privatizzazioni. Marisa non può più muovere un euro. Chiede aiuto ai suoi anziani genitori pensionati. Possono fare poco.

Passano giorni e giorni di incubo, poi finalmente arriva la notifica, finalmente il cancelliere del tribunale ci lascia esaminare i documenti. Scopriamo l’arcano: la banca ha ottenuto il decreto grazie a documenti  che recano firme di Marisa, firme contraffatte, e contraffatte male. La banca aveva emesso assegni circolari per circa 150.000 euro addebitandoli sul conto di Marisa sulla base di firme false. Ma le firme vengono raccolte dal personale della banca – o no? Scopriamo che il direttore della filiale è stato, nel frattempo, ‘allontanato’. Adesso lavora… per un’altra banca. Settore risparmio.

Ci siamo opposti al decreto ingiuntivo. Ma dovremo aspettare anni, molti anni, prima che arrivi la sentenza definitiva che ci darà ragione, che libererà Marisa dall’ipoteca. Perché la cosiddetta giustizia italiana è lenta. E Marisa non può lavorare, non potrà farlo, perché ha l’ipoteca addosso, i suoi beni sono bloccati, il sistema bancario è unito contro di lei, la gente parla dei suoi beni ‘sequestrati’… Le banche lo sanno.

Marisa deve vivere, tirare avanti, con la sua attività, la sua famiglia, il suo onore. E allora non le resta che cedere alla banca. Vende la sua casa. Paga alla banca oltre centosessantamila Euro, non dovuti – “estorti”, sente lei. La banca incassa. Ha vinto.

Grazie alle leggi e alla ‘giustizia’ italiana, ha vinto contro Marisa, come vince ogni giorno contro molti cittadini, molti piccoli e medi imprenditori, risparmiatori, pensionati, lavoratori…

Da che parte stanno lo Stato, il Governo, i Giudici?

 

BOX: LO STATO IN MANO ALLE BANCHE PRIVATE

Sempre più  indebitato verso il sistema bancario, lo Stato italiano ha ceduto ai banchieri privati la propria sovranità monetaria ed economica, pezzo dopo pezzo:

Ha ceduto loro, attraverso la privatizzazione dell’IRI, sotto la presidenza Prodi, le tre banche dell’IRI (Bnl, Crit, Comit) proprietarie di quote della Banca d’Italia, sicché ora i privati sono proprietari del 94,50% di Banca d’Italia.

Ha ceduto dal Parlamento alla Banca d’Italia, poi alla BCE il potere di fissare il tasso ufficiale di sconto e di decidere se accettare o no i titoli del tesoro come garanzia (collaterali) per la cessione di denaro contante (che era emesso da Banca d’Italia, e ora è emesso dalla BCE).

Ora costringe i cittadini a dipendere dalle banche per ogni servizio e pagamento. In alcuni paesi stranieri, avere un conto corrente e un benestare bancario è necessario per ottenere la partita iva. Praticamente, potere bancario sulla società. Dove è finito l’art. ! della Costituzione, che dice “La sovranità appartiene al popolo”?

La legge ci protegge dalle aggressioni dal rapinatore o dall’assassino che ci attacca con armi materiali. Ma vi sono altri strumenti, immateriali, strumenti legali e giudiziari, con cui è possibile colpire, distruggere e depredare una persona. E’ possibile farlo, perché i codici e la giurisprudenza, forse anche molti giudici, lo consentono. In particolare, consentono alle banche di spremere denaro non dovuto dal cittadino mediante documenti falsi o conteggi falsi e pretese infondate, arbitrarie, costruite ad arte. Come nel caso di Marisa.

 

BOX: IL DECRETO INGIUNTIVO

Ecco alcune norme del codice di procedura Civile usate nelle operazioni descritte in questo articolo:

Art. 633 CPC Condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo.

[I]. Su domanda [ 638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [ 639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [ 637] pronuncia ingiunzione di pagamento [ 658 comma 1] o di consegna se del diritto fatto valere si dà prova scritta [ 634, 635];

… …

Art. 641 Accoglimento della domanda.

[I]. Se esistono le condizioni previste nell’articolo 633, il giudice, con decreto motivato [ 35 att.] da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti [ 645] e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

Art. 642: LA PROVVISORIA ESECUTIVITA’

[I]. Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.
[II]. L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione [
119; 86 att.].
[III]. In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’articolo
482

 

Ecco la norma che non consente di revocare l’esecutività del decreto ingiuntivo prima della sentenza definitiva, anche se si scopre che i documenti della banca sono falsi, come nel caso di Marisa:

Art. 2884         Cancellazione ordinata con sentenza.

[I]. La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato [ 2909; 324 c.p.c.] o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.

 

Infatti, alla banca basta sottoporre al giudice una richiesta di decreto ingiuntivo (art. 633 ss. Codice di Procedura Civile), che il giudice gliela accoglie emettendo contro il cittadino, senza prima dargli la possibilità di difendersi, un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (art. 642, 2° Comma del Codice di Procedura Civile), con cui la banca subito iscrive ipoteca giudiziale su tutti i beni del cittadino, anche se di importo dieci volte superiore al credito da essa vantato – e l’esecutività di questo decreto, anche se basato su documenti falsi, rimarrà fino alla fine del processo, fino alla sentenza definitiva, perché manca nel Codice uno strumento per ottenere la revoca dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, Così la ‘giustizia’ dà alla banca un mezzo infallibile per bloccare commercialmente e bancariamente il cittadino o l’impresa, che non potranno più usare i loro beni come garanzie per ottenere prestiti o per venderli, perché sono ipotecati. Poi segnala il cittadino come insolvente, anche quando il cittadino non è affatto insolvente, alla Centrale Rischi Interbancaria della Banca d’Italia, che dovrebbe essere un istituto di diritto pubblico, La Banca d’Italia però ha ceduto l’uso della Centrale Rischi alle banche private, e dichiara di non esercitare alcun controllo su quello che queste segnalano nella Centrale Rischi. Così le banche possono usare questo potere di segnalazione a loro comodo. Quando una banca ti segna nella Centrale Rischi, tutte le altre banche ti bloccano. Non puoi più operare, non puoi più accedere al credito. Se sei un imprenditore, se hai debiti, sei fritto. La banca, se vuole, spalleggiata dalle altre banche, non controllata dalla Banca d’Italia, ti rovina. E lo può fare perché si è presa non solo la gestione della Centrale Rischi della Banca d’Italia, che dovrebbe essere un servizio pubblico, ma anche la proprietà della Banca d’Italia, per il 94,50%. Se poi vieni protestato, anche per sbaglio, scatta la CAI, Centrale di Allarme Interbancaria, anche questa della Banca d’Italia, anche questa ceduta in gestione alle banche private. La banca presso cui sei stato protestato ti segnala alla Centrale di Allarme, ed entro 48 ore nessuna banca italiana onorerà più un tuo assegno, anche se coperto. Ti farà protestare, anche se hai soldi sul conto.

BOX: CRI, CAI, CAPRI, CCIAA

CRI: Centrale Rischi Interbancaria: è un servizio affidato alla Banca d’Italia, che dovrebbe segnalare, nel pubblico interesse, i soggetti a rischio o insolventi, ossia incapaci di far fronte ai propri debiti.

CAI: Centrale Allarme Interbancaria: è un servizio affidato alla Banca d’Italia, che dovrebbe segnalare, nel pubblico interesse, i soggetti protestati.

CAPRI: Centrale Allarme Protesti Revoche Interbancaria: è un’articolazione della CAI, che dovrebbe segnalare, nel pubblico interesse, i soggetti protestati, ai quali sia stata revocata l’autorizzazione ad emettere assegni.

CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Pubblica il bollettino dei protesti.

 

Certamente, il cittadino può rivolgersi al giudice per contestare che i documenti in base ai quali la banca ha ottenuto il decreto ingiuntivo e gli ha iscritto ipoteca legale su tutti i beni sono falsi, che il debito non sussiste, o che è gia stato pagato, o che gli interessi pretesi sono non dovuti, anatocistici; potrà anche chiedere che venga dichiarato che l’assegno protestato non è riferibile a lui. Ma, prima che la sentenza definitiva gli dia ragione, passeranno anni e anni. E le banche lo sanno. Cacciano con la tecnica del banco di lupi. Quando una di loro attacca, tutte le altre agiscono di concerto con essa, mettono il cittadino-preda all’indice (iscrivendolo in CRI, CAI, CAPRI). Non gli fanno più credito, non lo faranno lavorare. Sanno che il cittadino, l’imprenditore, in queste condizioni, non può tener duro, aspettare i tempi della cosiddetta giustizia. Sanno che dovrà venire a un accordo con la banca. Sanno che dovrà piegarsi, pagare ciò che essa vuole, rinunciare al risarcimento che gli spetta. La Banca d’Italia dovrebbe impedire questi abusi, per legge; ma essa è diventata al 94,50% proprietà delle banche private e delle assicurazioni private, quindi…

E i giudici, da che parte stanno? Che cosa fanno? Sono sensibili a questo problema? Cercano di tutelare il diritto dei cittadini a non essere sopraffatti, ricattati, depredati dalle banche private, che, impadronitesi dell’istituzione che dovrebbe vigilare su di loro, ossia di Banca d’Italia e delle Centrali Rischi e della Centrale Allarmi, fanno quello che vogliono? Dalla facilità con cui si continuano a concedere alle banche i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi senza prima sentire i cittadini, non sembra proprio…

Se i giudici non concedessero quei facili decreti ingiuntivi, che minano il diritto di difesa del cittadino sancito dall’art. 24 della Costituzione violando il diritto a un equo e rapido giudizio stabilito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, molti abusi non avverrebbero. E allora, perché i giudici continuano ad agire così?

BOX: COME DIFENDERSI CONTRO GLI ABUSI

Il cittadino ha diversi strumenti per reagire in caso di abuso:

Ricorso ex art. 700 CPC contro le indebite iscrizioni in CAI, CAPRI, CRI, Camera di Commercio. Si chiede al giudice di ordinare la cancellazione o non pubblicazione delle indebite segnalazioni di insolvenza o protesti. Agire nei confronti di: banca interessata, Camera di Commercio, Banca d’Italia, Notaio o Segretario Comunale o Ufficiale Giudiziario, portatore dell’assegno.

Ricorso ex art. 649 CPC: per ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – prima, però, bisogna opporsi ad esso.

Art. 649 CPC :

[I]. Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’articolo.

Ricorso in base alla legge Pinto.

La persona che ha sofferto danni per la lunghezza eccessiva del processo, può ricorrere alla Corte di Appello per ottenere il risarcimento di questi, a carico del Ministero della Giustizia..

Ricorso in base alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

La persona che ha subito un processo iniquo (unfair trial) può rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, in base all’art. 6 della Convenzione, che stabilisce il diritto fondamentale a un equo processo in tempi ragionevoli. La Convenzione ha valore di legge anche entro l’ordinamento giuridico italiano.

Nel sistema italiano di potere, osserviamo una marcata analogia tra la categoria dei banchieri e la categoria dei magistrati:

Entrambi, banchieri e magistrati, eleggono l’organo di autogoverno di categoria  e in esso hanno una partecipazione dominante: le banche, nominano il Governatore della  Banca d’Italia e la Banca Centrale Europea e partecipano la seconda attraverso la prima; i magistrati, nominano tra i propri iscritti 20 dei 30 componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Entrambe le categorie (alcuni le chiamano “corporazioni”), giudiziaria e bancaria, nominano e controllano così i propri controllori, si fanno regolamenti interni, giudicano i propri iscritti secondo logiche interne, si impermeabilizzano a controlli esterni (ossia degli organi di elezione popolari, volgarmente detti ‘democratici’), così che si possono imporre come interlocutori forti (perchè autonomi) agli organi costituzionali. Soprattutto, entrambe le categorie hanno rivendicato e ottenuto molta indipendenza.

La categoria dei banchieri è però molto più forte di quella dei magistrati, e ciò dovrebbe esser tenuto presente dai magistrati stessi, nel loro proprio interesse, perché le alleanze fatte con chi è molto più potente sono alleanze, alla fine, perdenti.

BOX: DUE RIFORME CONTRO GLI ABUSI:

Innanzitutto, lo stato dovrebbe nazionalizzare la proprietà della Banca d’Italia, togliendola ai privati. Le funzioni e i poteri della Banca d’Italia sia sull’economia che sulla sorveglianza delle banche e sulla tutela del cittadino sono poteri di carattere politico e sovrano, che, in base alla Costituzione repubblicana, art. 1, appartengono unicamente e inalienabilmente al popolo, non a banchieri privati. Così pure il signoraggio, del quale Il Consapevole ha abbondantemente parlato in numeri precedenti, e a cui ho dedicato, assieme ad Antonio Miclavez, il libro €uroschiavi (Ed. Arianna).

Sollecitiamo inoltre una semplice riforma legislativa, che consista nell’aggiunta, al Codice di Procedura Civile, della seguente norma, la quale imporrebbe al giudice, quando risulta che una banca o un altro sedicente creditore ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in base a documenti falsi (o casi simili), di revocare l’esecutività del decreto immediatamente, senza che la vittima debba aspettare la sentenza definitiva:

Art. 649 bis CPC: Revoca dell’esecutività del decreto.

Qualora, nel corso della causa di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, risulti che i documenti in base ai quali il decreto è stato concesso o è stato dichiarato esecutivo sono inidonei come prova del vantato credito, o che non sussisteva o è cessato il pericolo nel ritardo, il giudice dell’opposizione con ordinanza motivata revoca l’esecutività del decreto.

L’ordinanza di revoca dell’esecutività è soggetta a reclamo al collegio entro dieci giorni dalla sua comunicazione.

Il collegio, qualora ricorrano gravi motivi, sospende l’efficacia dell’ordinanza.

 

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4 risposte a LE BANCHE CACCIANO IN BRANCO

  1. massimiliano scrive:

    buona sera io ho chiuso la mia azienda per carenza di lavoro e la banca vuole vendere la casa all’asta come posso fare per salvare casa?

    • admin scrive:

      A Massimiliano: Mah, bisognerebbe vedere il contesto… cercare un salvataggio convenzionale, oppure impugnare in giudizio le pretese della banca in base alla realtà della creazione della moneta-credito.
      Ovviamente, non ci sono garanzie di successo.

  2. Borjes scrive:

    La sovranità popolare non è mai esistita: è una truffa! Abbiamo solo la libertà di scegliere da chi farci mungere e tosare politicamente, ma per quanto riguarda le banche è tutt’altro discorso: sono loro che determinano l’esistenza di un governo piuttosto che di un altro…e il cittadino? Si fotta!

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