DIFENDERE DAL PLAGIO SENZA LEGGI COSTANZO

La ultimamente ritirata proposta di legge Costanzo voleva (secondo le intenzioni dichiarate) scoraggiare e reprimere il plagio da parte delle psicosette e delle organizzazioni religiose fanatiche mediante l’introduzione di sanzioni penali. Assieme all’amico psichiatra Paolo Cioni, mi sono occupato di questo problema intensamente nella redazione del nostro libro Neuroschiavi, diretto appunto all’analisi e al contrasto di questi fenomeni. La storia dei tentativi di contrastare le sette e i plagiatori mediante norme penali è lunga e infruttuosa, nonché pericolosa. Infatti è praticamente impossibile individuare con precisione i contenuti e le pratiche di fede da colpire, rispettando le altre ed evitando di calpestare il principio fondamentale della certezza del diritto (soprattutto di quello penale) nonché di istituire reati di opinione.

In Neuroschiavi, cap. XII, scrivevamo che “innumerevoli e non tipizzabili sono i metodi di realizzazione della manipolazione mentale. Bisogna risparmiarsi il disperato compito d’individuare quali fedi siano settarie e quali no: non è il contenuto dogmatico specifico, o la chiesa specifica – ma il modo in cui agiscono, a essere settario, morboso – o a non esserlo. Nella medesima fede e nella medesima chiesa possiamo avere gruppi settari e gruppi non settari, sfruttatori e plagianti, ma anche gruppi che non hanno tali caratteri. Si dovrebbe, insomma, smettere di cercare di definire i comportamenti e dogmi specifici che concretano tecnicamente il plagio, la manipolazione, prendendo atto che non è materialmente possibile definirli, prevederli in un modo efficace e che rispetti il principio giuridico generale, che nessun atto può essere punito se non è espressamente vietato dalla legge. E si dovrebbe, invece, cambiare completamente l’impostazione, ossia formulare le norme in ragione non dei mezzi, ma del fine che perseguono i capi-setta: il fine economico sullo schema della truffa o della estorsione. Infatti, se i mezzi sono moltissimi, quindi non tipizzabili, il fine è sempre quello: arricchirsi a spese del prossimo psichicamente soggiogabile e soggiogato. … …  il plagio, la manipolazione, l’indottrinamento non sono il loro fine, bensì il loro mezzo. Il loro fine è il lucro, il profitto. Quindi, per individuare gli abusi bisognerà focalizzarsi sul momento economico, sul tipo di business che essi attuano. E per scoraggiare gli abusi bisognerà colpire il business. E lo si colpisce smascherandolo per ciò che è, ossia business, impresa, anziché religione. L’attività religiosa rimane libera in quanto religiosa. I comportamenti economici, gli affari che sono collegati a essa, rimangono pur’essi liberi – ma vengono trattati per quello che sono, fiscalmente, previdenzialmente, civilmente. Le aggressioni e il plagio mediante l’uso di droghe, ipnosi, sequestro di persona, violenza, lesioni, minacce sono previste e punite, come crimini, da norme già esistenti, quali il sequestro di persona, l’estorsione, la riduzione in schiavitù, la violenza privata, la truffa, ecc. Come la legge, per il caso di sette o religioni o gruppi fanatici che predichino la violenza o altri tipi di reato, già ora prevede e punisce l’istigazione a delinquere e l’apologia di reato se fatte pubblicamente; mentre punisce come coautore del reato chi induce taluno a compiere il reato stesso. Queste norme, se applicate a certe pubbliche apologie di reato e istigazioni a delinquere fatte da integralisti musulmani che da anni diffondono precetti di violenza sia attraverso Internet che nella predicazione diretta, potrebbero già ora portare a risultati significativi.

Per venire al dunque, formulo qui (MDL) una proposta di legge, che al Cesnur e all’Opus Dei apparirà come ispirata direttamente dal Diavolo o dall’Illuminismo. Come vedrete, non dispongo alcuna sanzione penale ma solo sanzioni fiscali, previdenziali e civili. Queste sono infatti le più efficaci, le più deterrenti, perché sono molto più certe e più dolorose di quelle penali, incidono direttamente sui fini di lucro e non sono soggette a brevi termini prescrizionali. Immaginate un’associazione settaria il cui capo carismatico sfrutta i suoi seguaci facendoli lavorare gratis, senza assicurazione, senza contributi, e carpendo donazioni o vendendo a caro prezzo agli sprovveduti oggetti e corsi di nessun valore verificabile. Immaginate che riceva una visita della Guardia di Finanza che gli contesta la realtà, ossia che egli non sta facendo “spiritualità”, ma impresa. Che la sua associazione non è senza fini di lucro, ma, al contrario, opera per il lucro. E che quindi deve pagare l’IVA, l’IRES, l’INPS, l’INAIL. E non l’ha fatto – quindi multe su multe… e, se non paga, rischia il fallimento. E, se fallisce, rischia la bancarotta fraudolenta: circa tre anni di carcere.

Queste sono le cose che spaventano, che scoraggiano, nella vita, dall’abusare del prossimo. Non minacce di pene di pochi mesi di carcere effettivo, che di fatto nessuno o quasi nessuno sconta – ma indagini fiscali e sequestri patrimoniali in tempi rapidi, che colpiscono nel vero scopo che sta dietro tutte queste organizzazioni: il dio soldo. Norme proposte per il contrasto della Manipolazione mentale e per la riduzione del danno da essa cagionato.

Articolo 1 Sono illegittime le associazioni e le organizzazioni di ogni tipo che sollecitino o accettino, per sé o per altri, promesse o erogazioni di utilità economiche, compresi il lavoro e la rinuncia o cessione di diritti, come corrispettivo o contropartita di vantaggi anche non economici, non empiricamente verificabili, riferiti alla salute psichica o fisica; all’anima o allo spirito; a tempi e condizioni successivi alla morte propria o altrui; all’opera di entità sovrannaturali. Esse sono sciolte di diritto.

Articolo 2 Tali organizzazioni o associazioni o fondazioni sono considerate, a tutti gli effetti civili, fiscali, amministrativi, previdenziali, penali, infortunistici, quali imprese o società imprenditoriali di fatto, in cui assumono la qualifica di soci illimitatamente responsabili e amministratori tutti coloro che di fatto le hanno fondate, gestite o le gestiscono, ciascuno per il suo periodo di gestione. La responsabilità illimitata si estende a tutti i soggetti che abbiano concorso con i gestori di tali associazioni od organizzazioni nella realizzazione degli utili economici, o che si siano prestati per riceverli, occultarli, riciclarli, custodirli, investirli. L’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL e ogni altro ente pubblico interessato provvederanno agli accertamenti, alle contestazioni e alla escussione dei crediti conseguenti.

Articolo 3 Le donazioni o promesse di donazioni, e tutte le cessioni di

utilità economicamente apprezzabili, fatte in favore dei soggetti individuati nell’art. 1, C. 1, da parte di terzi o di associati non gestori, sono nulle e devono essere restituite o rifuse, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché risarcimento del danno in quanto spettante; sono nulli e inefficaci tutti i patti di esclusione o rinuncia a far valere tale nullità; i soggetti cessionari possono solo ritenere la minor somma tra il costo sostenuto per l’erogazione del servizio e la parte di valore corrispondente al beneficio che essi provino esser stato effettivamente ricevuto dai cedenti.

            Articolo 4 Coloro che hanno prestato o prestano la propria opera, in posizione subalterna, al servizio di tali associazioni od organizzazioni o fondazioni alla stregua dell’art. 1 della presente legge, sono considerati, a tutti gli effetti di legge, come lavoratori dipendenti. La prescrizione di tali loro crediti per lavoro dipendente è sospesa sino alla cessazione dei rapporti con l’associazione, l’organizzazione e i suoi esponenti. Le cause per i diritti derivanti da tali rapporti di lavoro sono esonerate dal previo tentativo di conciliazione innanzi alle commissioni di conciliazione presso gli uffici provinciali del lavoro. A esse è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero e di uno psicologo o psichiatra del Servizio Sanitario Nazionale. Il rappresentante del pubblico ministero, lo psicologo o lo psichiatra, i membri della commissione non possono essere né essere stati membri della organizzazione che sia parte nel tentativo di conciliazione.

Articolo 5 È proibito l’insegnamento ai minori di idee, precetti, regole, valori, credenze di carattere religioso mediante metodi basati sulla ripetizione attiva o passiva, individuale o corale, o con altri metodi che abbassino il livello di cognizione per facilitare l’assimilazione degli insegnamenti di tali idee, precetti, valori, credenze, ovvero di preghiere e letture tratte da testi considerati o presentati come religiosi o sacri o devozionali; nonché mediante metodi che limitino o scoraggino o condannino la libertà di pensiero e di critica anche ricorrendo alla suggestione di castighi o discriminazioni per chi non si conformi all’insegnamento religioso. Le scuole e le associazioni di ogni tipo in cui siano praticati tali metodi non possono ricevere sussidi né riconoscimenti pubblici e sono sciolte con decreto motivato del Questore, sentiti i pareri dei servizi psicosociali e dell’autorità scolastica provinciale; i loro beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato; i loro responsabili, in solido con le persone che hanno praticato i su esposti metodi d’insegnamento, sono tenuti al rimborso verso ogni soggetto pubblico che abbia erogato loro denaro o altri benefici, relativamente al tempo in cui esse hanno praticato i predetti metodi.

Una legge di questo tenore sarebbe probabilmente assai efficace, nelle mani di giudici e funzionari zelanti, per reprimere lo sfruttamento economico perseguito attraverso la manipolazione mentale. Avrebbe anche un potente effetto dissuasivo. E una pratica utilità risarcitoria.

Così scrivevamo già nel 2009 in Neuroschiavi Paolo Cioni ed io. Oggi restiamo disponibili all’assistenza sia legale che psicologica e neuropsichiatrica alle vittime delle varie forme di manipolazione mentale, disponendo tra l’altro della tecnologia Quantitative Electroencephalography operante in continuo, e in grado di eseguire un’analisi quantitativa e comparata del funzionamento delle varie aree del cervello, quindi diagnosi certe e obiettive, anche ai fini giudiziari; e altresì di guidare un’efficace e rapida cura mediante neuro-feedback, senza uso di farmaci.

06.08.2020 Marco Della Luna

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1 risposta a DIFENDERE DAL PLAGIO SENZA LEGGI COSTANZO

  1. ahfesa scrive:

    Caro avvocato e stimati lettori,

    L`universale buonsenso ci insegna che in questo mondo ed in qualsiasi epoca storica esistono 4 attività che sono apparentemente poco apprezzabili, ma che invece sono nella realtà le più lucrative che esistano :
    1) il commercio di ciò che al momento non esiste. Ovvero la promessa dietro immediato e certo compenso di una altrettanto certa prestazione futura. È il credito, che se bene esercitato é benefico, ma se abusato diventa truffa o usura
    2) Il commercio del rischio. Ovvero dietro la corresponsione di una prestazione certa e quantificata, si ottiene il diritto di esigere una prestazione incerta e futura, a determinate condizioni, e che normalmente darebbe al percettore un grosso guadagno o ristoro. Cioé l`attività assicurativa o il gioco d`azzardo, cose per altro basate sulle stesse regole matematiche.
    3) Il commercio della speranza. Ovvero in cambio di una prestazione immediata e normalmente piuttosto costosa, si promette la risoluzione futura di situazioni che paiono al momento destinate ad avere esiti sfavorevolissimi. Cioé nel lecito le professioni liberali, che tramite accademica conoscenza ed esperienza, aiutano dietro compenso il cliente/paziente a risolvere problemi la cui soluzione più o meno favorevole da solo non sarebbe capace di trovare. Nel « meno » lecito e morale i maghi, guaritori, lobbisti, « persone ben introdotte » ecc..
    4) Ma il commercio di gran lunga più redditizio é quello della paura. Tutti noi, indipendentemente dalla condizione sociale e censuaria, ignoriamo da dove veniamo, come sia nato e dove vada il mondo in cui viviamo, ed infine dove andremo dopo la morte biologica. Persino i più duri materialisti, a parole convinti che la fine biologica sia anche la fine di tutto per il singolo individuo, non disdegnano nell`imminenza del trapasso, il ricorso a sacerdoti o sogggetti che possano in qualche maniera lenire l`angoscia dell`ignoto. Come i credenti pensano di risolvere beatamente il problema affidandosi ad una verità rivelata più o meno ragionevole, la quale loro assicuri una ottima esistenza ultraterrena a certe condizioni e li tenga al riparo da comportamenti errati ed aberranti in questo mondo.

    Ma il credente (anche istruito e potente) é soggetto al commercio del terrore poichè il suo sacerdote – che di fatto funge da tramite accettato tra lui e la divinità – potrebbe indurlo a dazioni e/o a certi comportamenti pratici terreni, in cambio « dell`assoluzione » o comunque della salvezza « dall`inferno ». Oppure potrebbe minacciare punizioni divine in caso si faccia o non si faccia una certa azione. Esempio preclaro l`esilerante commercio delle indulgenze dove il povero Padreterno avrebbe dovuto tenere in purgatorio la gente in maniera inversamente proporzionale alle contribuzioni in denaro fatte a S.R. Chiesa. Meno male che qualcuno (ma dopo secoli) ha mangiato la foglia. Però il credente di una grande religione rivelata ha il vantaggio di poter disporre di uno sperimentato sistema di valori, che lo mettono al riparo dal credere ingenuamente ad altre « verità » più o meno farlocche, se non addirittura dannose per lo spirito e la salute. Naturalmente anche il non credente, ma sufficientemente istruito e dotato di un minimo di forza di spirito, non ha difficoltà a capire i trucchi insiti in certe « proposte » escatologiche più o meno evidentemente strampalate.

    Invece in un`epoca di marcato e vantato agosticismo, purtroppo vige il detto di Umberto Eco, che recita : »Chi non crede più in Dio crede poi in tutto »
    Ovvero chi é privo per scelta o per situazione di vita di un solido sistema di valori e di una normale istruzione, cade molto facilmente preda di sette e/o congragazioni più o meno strane ed aberranti, quando addirittura non é irretito da follie oniriche, quali i culti satanisti, la pretesa di comunicare con i defunti e magari anche con certe divinità ultraterrene tipo diavoli e santi vari, persino per predire l`individuale futuro. Ed i clienti di tali oraganizzazioni, le quali se giudicate a mente sana appaiono subito o ridicole o pericolose, sono sovente persone facoltose, magari molto accorte e quotate nella loro professione, e non soltanto poveri di spirito irrietiti dalla necessità o dalla promessa di un sollievo nell`opprimente bisogno materiale e spirituale.

    Ora io mi astengo dal commentare l`articolato proposto perchè non sono un giurista e corro facilemente il rischio di dire corbellerie, tuttavia sono convinto che una legge specifica che regoli le organizzazioni con finalità religiose e/o escatologiche sia molto difficile non solo da formare ma soprattutto da applicare. Difatti il principio a cui si attengono, almeno formalmente tutte le organizzazioni religiose ed assistenziali moderne é la assoluta volontarietà nell`adesione, nel proselitismo, nella partecipazione ai culti e nelle contribuzioni. Persino gli adoratori di lucifero inseriscono tali statuizioni nei loro regolamenti pratici. E ciò anche per la lucrosa ragione che in molti paesi le donazioni in qualsiasi forma fatta ad enti religiosi e /o non lucrativi sono esenti da imposte per il percettore. Ad esempio i Testimoni di Geova (citati solo per esempio casuale) hanno formato una fortuna plurimiliardaria esentasse sia a Brooklin che in molti altri paesi soltanto mediante donazioni volontarie, di minimo importo singolo, e/o dazioni di lavoro e materiali. Il problema é che da un punto di vista strettamente formale le donazioni sono volontarie, non esistendo nessuna forma di costrizione diretta al conferimento. In pratica però (sempre nel caso dei Testimoni di Geova) accade che le autorità di ogni congregazione locale in base a programmi coordinati a livello generale, quasi settimanalmente, propongono l`acquisto di libri, opuscoli, l`esecuzione gratuita di lavori per i più diversi fini. Gli oggetti sono di solito prodotti in proprio al solo costo delle materie prime ed ammortamento strutture. Ora é vero che nessuno é obbligato a dare, ma essendo la richiesta pubblica, l`importo singolarmente modesto, e pure pubblica l`adesione degli interessati, accade che ciascun membro della congregazione si senta di fatto obbligato ad aderire per non sfigurare davanti agli altri. In questo modo l`organizzazione incassa, normalmente esentasse, cifre favolose, come in modo lento ma continuo acquisisce e mantiene gratuitamente un enorme patrimonio immobiliare, sempre esentasse o a tassazione fortemente agevolata. Questo per parlare di un`organizzazione che a parte qualche un latente lavaggio del cervello degli iscritti bombardati in perpetuo dalle stesse ripetitive dottrine, qualche altra corbelleria dottrinale e scientifica, normalmente non ha pratiche aberranti, illegali e nocive, salvo l `abuso di alcuni singoli. Quindi non stupiscono più le storie di « predicatori » di strane dottrine che pur avendo proseliti di modestissime risorse, riescono nel tempo ad accumulare fortune favolose, che normalmente si eclissano col « maestro » allo scomparire della setta.

    Inoltre può esistere un ente religioso che apertamente sollecita donativi promettendo agevolazioni nella salvezza eterna, ma che con fatto provato e verificabile destina gran parte degli stessi ad effettiva beneficienza. Esempio la questua dei frati francescani i quali invitano a dare promettendo un tesoro nel regno dei cieli. Quindi risulta molto difficile in pratica distinguere a priori per norma generale (vedi art. 1) tra ente dedito solo ad acquisir denaro in cambio di chiacchiere o promesse chiaramente fasulle, rispetto a quello che accanto alla promessa del beneficio ultraterreno sollecita la donazione di utilità effettivamente destinate in beneficienza.

    Invece una linea discriminante più facilmente accertabile é il rapporto tra quanto percepito a titotlo gratuito e quanto erogato effettivamente in beneficienza, inclusi i costi del culto, avendo però riguardo al numero effettivo dei fedeli, ed alla ragionevolezza dei costi delle cerimonie ed adunanze. Ovvero concordo pienamente con la necessità di obbligare per legge qualsiasi ente religioso, sociale ed in generale « no profit » a tenere una precisa contabilità nominativa delle donazioni ricevute, salvo quelle per cifre minime, ed un`altrettanto precisa rilevazione del loro impiego. Quanto comprovatamente destinato a beneficienza ed al culto (con le limitazioni cui sopra) può benissimo essere considerato esentasse, mentre l`eccedente deve essere soggetto a tassazione ordinaria. L`attività lavorativa prestata a favore dell`ente deve in principio essere soggetta alle norme ordinarie per quanto attiene a previdenza, retribuzione e sicurezza. Si può far eccezione per i « volontari » a patto che le prestazioni non siano pericolose o malsane, continuative e comunque devono rappresentare una frazione modesta del tempo lavorativo del prestatore. Infine le donazioni o i lasciti, in presenza di eredi leggittimi, debbono essere ope legis limitati ad una frazione esigua del patrimonio e comunque tassati.

    Io credo che verificando attentamente gli incassi a qualunque titole dell`ente, soprattutto se notoriamente ingenti, si possa facilemente dissuadere dal commettere abusi o truffe o comunque scoraggiare furbastri vari dall`impiantare strane sette o associazioni pseudoreligiose.

    Infine credo che debba essere lasciata alla normativa ordinaria la tutela di fatti specifici concernenti singoli e determinati soggetti, quali il plagio, la circonvenzione, l`uso della violenza per ottenere adepti o influenzarne il comportamento.
    L`autorità dovrebbe intervenire d`ufficio quando si avesse il fondato sospetto che l`ente persegua effettivamente finalità malsane (uso, trattazione e diffusione di sostanze nocive, pratiche evidentemente contrarie alla salute e/o all`integrità fisica e mentale degli adepti ecc..), propositi chiaramente sovversivi dell`odine costituito (apologia di reati, invito alla violenza verso certe categorie di soggetti) o sia faccia uso o comunque custodisca armi o strumenti che come tali potrebbero essere utilizzati.

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