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N.B.: LA PRESENTE E’ SOLO UN’IPOTESI DI LAVORO – NON DO ALCUNA GARANZIA E DECLINO OGNI RESPONSABILITA’ PER CHI VOGLIA FARNE USO

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

DI THULE 

DENUNCIA E QUERELA

 

PER LE IPOTESI DEI REATI P. E P. DAGLI ARTICOLI

81, 110, 241, 283, 314, 416 BIS, 479, 489, 629, 640  C.P.

FALSO IN BILANCIO – EVASIONE FISCALE

 

TEMPO DI COMMISSIONE: REATI IN CORSO DI ESECUZIONE

LUOGO DI COMMISSIONE: TERRITORIO NAZIONALE

 

AUTORI:

GOVERNATORI E DIRIGENTI DELLA BANCA D’ITALIA, TITOLARI E DIRIGENTI DI MINISTERI DI ECONOMIA, FINANZA, TESORO, BILANCIO

RAGIONIERI GENERALI DELLO STATO

 

PERSONE OFFESE:

LA REPUBBLICA ITALIANA, I CITTADINI, I CONTRIBUENTI

 

 

PREMESSA:

 

Sono un cittadino che è stato rovinato, come molti cittadini, come sempre più numerosi cittadini, dalla pressione fiscale e dai modi di esazione fiscale.

Il debito pubblico è il presupposto della tassazione.

Oltre il 22% delle tasse va a pagare interessi sul debito pubblico.

Ho studiato il sistema della finanza pubblica e del debito pubblico.

Con questa denuncia, intendo, per amor di Patria e per fedeltà alla Costituzione Repubblicana, espormi personalmente ad ogni possibile ripercussione e ritorsione, giudiziaria, amministrativa o fisica, seguendo il luminoso esempio del dr. Molinari, ex Questore di Genova, che fu assassinato alla vigilia dell’udienza di una causa che aveva intentato contro la Banca d’Italia per motivi ideali e morali analoghi ai miei.

 

Quanto segue non è una mia scoperta o teoria, ma riporta studi economici e giuridici di carattere scientifico e prodotti da studiosi e da accademici di diversi paesi: i proff. James Robertson e Joseph Huber[1], Richard Werner[2], John Sloman[3]; l’ex P.G. presso la Corte di Appello dell’Aquila, dr. Bruno Tarquini[4]; l’avv. Marco Della Luna[5], Steven Zarlenga[6], presidente dell’American Monetary Institute.

Ho scoperto, sono in grado di documentare, domando quindi di poter documentare, un meccanismo di falsi contabili e falsi in bilancio (dello stato, della Banca d’Italia, delle banche commerciali), evasione fiscale, truffa.

Un meccanismo che porta a creare false, apparenti e indebite passività della finanza pubblica – le quali a loro volta portano alla presente, oppressiva, pressione fiscale.

Pressione che, per la sua intensità, per la falsità e artificiosità dolosa dei suoi presupposti, per l’arbitrarietà della sua costruzione in quanto alla individuazione della base imponibile e al ricorso a presunzioni di ricavi e all’inversione dell’onere della prova, nonché per le modalità violente dell’esecuzione esattoriale, concreta, a mio paraere, essa stessa, fattispecie di reato di tipo estorsivo, soprattutto in quanto il credito d’imposta è creato attraverso la costruzione di falsi e illeciti presupposti giustificativi.

La contrazione del debito pubblico attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico avviene in modo pretestuoso, senza reale corrispettivo, al solo fine di attuare un trasferimento di potere d’acquisto dai contribuenti (dal popolo) ai banchieri privati e un indebitamento dello stato, del popolo, verso di loro. Quest’operazione attua, per le sue dimensioni, un trasferimento di potere politico, ultimamente, in favore dei predetti banchieri privati.

L’intera operazione configura un’eversione dell’ordinamento e della legalità costituzionali, ed è perpetrata in forma ovviamente e palesemente associativa.

La presente denuncia è una denuncia che domanda al potere giudiziario di prendere, in un modo o nell’altro, posizione rispetto a questi illeciti, politici, finanziari, economici – illeciti le cui conseguenze, se non ancora le cause ultime, stanno divenendo di dominio pubblico attraverso l’informazione mediatica su grandi crack, truffe, bancarotte, dall’Argentina a Cirio a Parmalat a Unilever a Enron a Halliburton ai subprime loans a Northern Rock alle frodi finanziarie denunciate da Report del 14.10.07 come commesse da primarie banche in combutta con amministratori comunali e regionali di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Campania – amministratori espressi da primarie forze politiche nazionali e governative.

La presente denuncia intende quindi provocare una risposta del potere giudiziario, nell’un senso o nell’altro, anche per accertare quali margini di legalità e di recupero di legalità rimangano in Italia e fino a che livello sia pervenuta la dipendenza della politica e delle istituzioni rispetto al potere bancario.

Il sistema bancario, in mano a finanzieri privati, ha esautorato lo Stato e le istituzioni democratiche e rappresentative, spogliandoli della sovranità e della stessa indipendenza, e sottomettendoli all’interesse e alla volontà dei propri capi, per lo più stranieri. Inoltre, il debito pubblico è illegittimo e incostituzionale, fraudolento, nascendo dall’uso di questo potere monetario da parte di soggetti privati:

-la Banca d’Italia è in realtà una spa a capitale privato e autocratica, la cui compagine proprietaria è sempre stata illegittima rispetto allo statuto previgente, il quale imponeva [art.3] una maggioranza pubblica – e lo è tuttora rispetto al principio fondamentale di sovranità appartenente al popolo e noi ai privati, e all’altro principio fondamentale, di Repubblica fondata sul lavoro, e non sulla frode finanziaria;

-i privati proprietari della Banca d’Italia si sono recentemente adattati lo statuto a loro uso e consumo, in modo anticostituzionale, e il potere politico nonché il capo dello stato hanno semplicemente ratificato con decreto 16.12.06; la forma pubblica dello statuto è solo, di fatto, una mascheratura del suo adattamento privato da parte dei privati proprietari a scopi e interessi privati, e anche prima di adattarlo formalmente, violavano tranquillamente l’art. 3 grazie alla compiacenza degli organi pubblici di controllo – quindi siamo di fronte a una vera e propria s.p.a. dissimulata;

– la BCE è pure autocratica ed è proprietà delle banche centrali nazionali, pure per lo più controllate da privati; il Trattato di Maastricht le attribuisce indipendenza politica e immunità giudiziaria rispetto agli stati nazionali e all’U.E.; inoltre le assicura la segretezza massonica assoluta delle  sue procedure e discussioni interne.

 

L’uso del potere sovrano e politico di emissione monetaria che qui prendiamo in esame e penalmente denunciamo, consiste di due capitoli:

 

A) SIGNORAGGIO PRIMARIO O MONETARIO

La Banca Centrale di emissione cede allo Stato (direttamente o mediante l’interposizione di SIM in funzione di foglie di fico) banconote, non coperte da oro o altre valute né in questi convertibili, quindi a costo puramente tipografico per la banca stessa, contro la cessione di titoli del debito pubblico soggetti a interesse passivo. I titoli e l’interesse vengono pagati con le tasse, quindi gravano sui contribuenti e sullo Stato, mentre vanno ad arricchire gli azionisti privati delle banche di emissione, sebbene queste nulla diano in termini di valore, in cambio di questo corrispettivo. Le banconote emesse non costituiscono alcuna obbligazione nei confronti delle banche emittenti. Il valore del denaro, ossia il suo potere di acquisto, non è dato dalla banca di emissione bensì dal mercato (Stato, cittadini, impresa, consumo). Quindi lo Stato viene usato, attraverso ministri e funzionari inconsapevoli o collusi o ricattati, da banchieri privati per arricchirsi a spese del popolo. L’arricchimento è grosso modo pari al debito pubblico contratto dallo Stato e dalle PA verso le banche suddette. Il profitto così realizzato a spese dei cittadini è stimabile, in Italia, intorno ai 60 miliardi di euro l’anno. Lo Stato, come suggerito dai succitati autori (Robertson, Huber, Tarquini, Della Luna) potrebbe emettere le banconote in proprio, esattamente come emette in proprio le monete metalliche, e come emetteva i biglietti di Stato di 500 Lire (negli USA, l’amministrazione Lincoln e l’amministrazione J.F. Kennedy emettevano pure United States Notes, ossia biglietti governativi). In tal modo non produrrebbe debito pubblico.

Lo Stato, i Ministeri, le istituzioni sono quindi ridotti a strumento manovrato dalla finanza privata sopranazionale per lo sfruttamento del lavoro del popolo. Le leggi dello Stato che cedono alla Banca d’Italia, alla BCE e a qualsiasi soggetto diverso dallo Stato l’esercizio della sovranità monetaria, violano l’art. 1 della Costituzione (principio della sovranità nazionale) e non si giustificano con l’art. 10 (che consente solo limitazioni, non già cessioni, della sovranità; e solo per tutela della pace, non dell’economia, del potere di acquisto della moneta; e non certo in favore di soggetti come la BCE, autocratici, a proprietà e gestione private, non sottoposti a organi democratici nazionali o comunitari), con dirigenti esonerati da ogni responsabilità (art. 12 del protocollo SEBC).

 

B) SIGNORAGGIO SECONDARIO O CREDITIZIO

Vi è di peggio. Notoriamente, solo L’8% circa della liqudità è denaro contante (M0, banconote + monete metalliche); il resto è credito, quasi-denaro scritturale, esistente solo come annotazioni della banca, lettere di credito, sight deposits, fideiussioni, assegni circolari, etc. – ossia come promesse di pagamento che la banca emette a costo zero, perché esse non sono coperte da oro né da riserve frazionarie in valuta legale. Quindi la banca presta proprie promesse di pagamento scoperte – nel senso che sono promesse di pagamento di valuta legale che la banca non ha, o ha all’1 per 1.000. Gli assegni circolari sono tutti scoperti, come pure gli altri strumenti emessi dalle banche. Il sistema bancario è interamente basato sulla frode e si regge solo perché la gente non sa.

In cambio dell’emissione di tali promesse di pagamento di soldi non posseduti, create a costo zero per essa,  la banca si fa dare dal mutuatario (che tale non è, perché il mutuo esige la dazione reale di valuta legale, ex art. 1813 cc, non di promesse di pagamento denominate in valuta legale che, perdipiù, la banca non ha e che non esiste nemmeno, dato la che la valuta legale è solo l8% della liquidità complessiva):

a)interessi corrispettivi, che possono divenire interessi di mora;

b)la promessa di rimborso del (mai prestato) capitale;

c)una garanzia.

Orbene, ottenuto ciò, la banca mette a capitale – ossia, incamera come cespiti – il credito verso il mutuatario per il supposto capitale, nonché l’interesse capitalizzato.

Ma non dichiara in bilancio e nei redditi tali utili, sicché su di essi non paga le tasse. Il volume di utili così sottratti all’imposizione in Italia è stimabile in circa 700 miliardi di euro l’anno.

Sovente cartolarizza il credito e lo vende, come avviene anche coi subprime loans.

Tutta questa enorme mole di liquidità, che la banca crea prestando ai suoi clienti non denaro contante, valuta legale – che non ha  – ma promesse di pagamento da essa emesse sotto varie forme (assegni circolari, libretti bancari, mtn, lettere di credito, etc.) (sconto, mutuo, anticipazione, scoperto etc.) apporta alla banca aumento di capitale e profitti. Ma soprattutto un aumento di potere, se si pensa che il sistema bancario privato, tra creazione di banconote e creazione di denaro scritturale, produce tutto o quasi il denaro circolante (solo gli spiccioli sono coniati dallo Stato), che può aumentarne o ridurne l’offerta, alzare o abbassare il t.u.s. – quindi ha il potere, non di rado esercitato, di produrre rapide espansioni e rapide contrazioni dell’economia. Tutta questa creazione di denaro apporta al sistema bancario un pari reddito, detto reddito monetario o signoraggio. Un reddito che dovrebbe andare invece allo Stato, dato che la creazione di denaro è un atto sovrano.

È un atto sovrano perché chi (a costo nullo per sé, come avviene con la cartamoneta non convertibile) crea denaro e lo immette sul mercato, ossia lo spende, aumenta unilateralmente il proprio potere d’acquisto rispetto agli altri soggetti, può produrre rincari dei prezzi a carico di chi non ha il potere di creare denaro, e può produrre crisi economiche.

Ma aumentare unilateralmente il proprio potere d’acquisto, senza immettere in cambio ricchezza reale (beni e servizi nel sistema, vuol dire prendere a sé una pari parte del potere d’acquisto del resto del sistema, vuol dire sottrarre potere d’acquisto agli altri, ai lavoratori, ai pensionati, ai risparmiatori, ai contribuenti – vuol dire arricchirsi a loro spese. È ciò costituisce una truffa, ma soprattutto un’eversione dell’ordine costituzionale, un’usurpazione di potere sovrano, in cui banchieri, ministri, alti dirigenti dello stato, tutti concorrono e sono concorsi.

 

Da quanto sopra derivano due corollari di grande interesse per il nostro Paese, perché recuperare l’evasione fiscale riferibile ad essi consentirebbe un rapido e permanente risanamento delle finanze pubbliche e il recupero di risorse per lo sviluppo scientifico-tecnologico, economico e sociale.

 

C) FALSI CONTABILI, IN BILANCIO, ED EVASIONE FISCALE

I bilanci e le dichiarazioni dei redditi delle banche centrali di emissione sono falsi, rispetto alla realtà economica e giuridica, in quanto:

a)nel conto dei profitti e delle perdite non dichiarano il signoraggio monetario realizzato durante l’anno precedente collo scambiare valuta legale da esse a costo zero creata ed emessa contro titoli del debito pubblico o altri titoli;

b)nel conto patrimoniale non dichiarano il signoraggio realizzato e accumulato nelle annate pregresse nel predetto modo;

c)nel conto patrimoniale, appostano come voce passiva le banconote in circolazione, mentre le banconote non costituiscono alcuna obbligazione per la banca che le ha emesse, e non possono quindi considerarsi una passività.

I bilanci delle banche non di emissione sono falsi in quanto non dichiarano l’incremento di valore realizzato come incremento di potere d’acquisto attraverso la concessione dei crediti e la creazione di liquidità a costo zero per le banche, con pari aumento del loro potere d’acquisto – come si è descritto nel precedente capitolo.

È vero che le regole contabili elaborate dai contabili delle banche e adottati dalle banche, noti come International Accounting Standards, consentono, anzi impongono quanto sopra; ma è anche vero che essi sono regole falsanti elaborate dai banchieri privati pro domo sua, al fine di nascondere il core business della loro attività, il loro principale reddito, e il fatto che, creando liquidità dal nulla a costo zero, sottraggono unilateralmente e ingiustificatamente potere d’acquisto alla società civile.

 

Tutto ciò premesso, e con riserva di fornire tutti i chiarimenti opportuni,

CHIEDO

Valutare se si configurino ipotesi di reato in quanto segue, e di procedere per la penale punizione dei colpevoli nonché e preliminarmente per richiedere gli opportuni sequestri di documenti cartacei e telematici, azioni, partecipazioni, valori mobiliari e immobiliari, nonché crediti, ai fini di: a) assicurare la prova dei reati; b) impedirne la soppressione e l’inquinamento; c) impedire la continuazione dei reati; d) assicurare la solvibilità dei responsabili nei confronti dello Stato e dei cittadini cui deve essere risarcito l’ingente danno cagionato con i comportamenti che si descrivono.

Sollecito l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita ricostruzione.

CHIEDO INOLTRE

DI ESSERE AVVERTITO IN CASO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

 

FATTI E NORME

La Banca d’Italia, prima e dopo l’istituzione della Banca Centrale Europea, opera  ed  è partecipata in una sostanziale illegittimità rispetto alla legge costituzionale, penale e civile. I bilanci sono sistematicamente e oggettivamente contrari alla realtà economica, in quanto non indicano, nel conto economico di gestione, il reddito monetario; e in quanto indicano, nella situazione patrimoniale, tra le passività, il valore della cartamoneta circolante, sebbene questa non costituisca debito per la banca di emissione.

Per documentare quanto sopra, iniziamo dalle aberrazioni del bilancio della BCE, analoghe a quelle del bilancio della BdI. Riproduciamo qui di seguito, dal bilancio contenuto nel Rapporto Annuale della BCE per il 2004, lo stato patrimoniale e il conto economico di gestione. La voce Banconote in circolazione – 40.100.852.165 – è la massima voce del passivo, ed è pari alla massima voce attiva Crediti derivanti dall’allocazione delle banconote in Euro all’interno dell’Eurosistema – 40.100.852.165.

Essa risulta aumentata di oltre 5 miliardi nel corso dell’esercizio 2004. Come si vedrà, dal conto economico di gestione risulta però una perdita di esercizio di 1.636.028.702. (VEDI IL BILANCIO DELLA BCE )

Se il bilancio 2004 fosse stato redatto conformemente alla realtà economico-giuridica, ossia alla inesigibilità verso la banca emittente delle banconote emesse, la voce passiva “Banconote in circolazione” dello stato patrimoniale, di oltre quaranta miliardi di Euro, sarebbe stata soppressa, e si sarebbe messa, nel conto economico, tra i ricavi, la posta “Sopravvenienza attiva 40.100.852.165”; la quale porterebbe a un utile di esercizio di 38.464.823.463 – utile da riportarsi nello stato patrimoniale in luogo della perdita. Anzi, l’utile di esercizio sarebbe molto maggiore, perché questa enorme variazione del patrimonio netto attivo porterebbe a ricavi proporzionalmente maggiori (circa 1.000.000.000 al t.u.s. del 2,5%) come interessi attivi (e ciò non solo per l’anno 2004, ma anche per tutti gli anni precedenti in cui la voce passiva fasulla era presente).

Inoltre, tutto l’incremento annuale della massa di banconote circolanti – circa 5.200.000.000 – andrebbe ad aggiungersi agli utili di gestione. Si noti che, in questa riscrittura del bilancio, si sommerebbero, per l’anno 2004, alcune voci attive straordinarie (la sopravvenienza attiva del controvalore delle banconote circolanti e la conseguente sopravvenienza attiva degli interessi attivi per tutti gli anni precedenti al 2004), e alcune ordinarie, ossia destinate a ripetersi (gli interessi attivi o gli altri utili derivanti dal maggiore capitale netto; il profitto del signoraggio, ossia dell’emissione di nuove banconote). La gigantesca somma delle passività inesistenti costituisce il valore non manifesto del patrimonio della BCE, quindi del patrimonio delle Banche Centrali che ne fanno parte. La quota competente alla Banca d’Italia, al netto, è 4.796.563.485,84 – pari alla stima del patrimonio di Banca d’Italia come stimata nel proprio bilancio consolidato dalla sua partecipante Banca Popolare di Lodi. Il bilancio della Banca d’Italia è fatto secondo i medesimi metodi che occultano reddito e “negano” cespiti patrimoniali. Si fa presente che gli accordi del Sistema Europeo delle Banche Centrali riservano alla BCE l’emissione dell’8% della cartamoneta Euro, e il restante 92% alle Banche Centrali partecipanti della BCE, per quota. La Banca d’Italia emette in proprio, dunque, circa il 10% della emissione complessiva di Euro ossia, in base ai dati del su riprodotto bilancio della BCE, ha emesso nel 2004 6.500.000.000, che costituiscono sua voce di profitto, la quale come tale va dichiarata. Voglia Codesto PM acquisire i bilanci tutti della BCE e della Banca d’Italia al fine di verificare, secondo quanto sopra esposto, se essi siano o non siano falsi e se ricorrano omissioni di appostazioni di profitti e/o attivi patrimoniali occultati mediante false appostazioni di passività inesistenti. Questo stato di cose ha cagionato e cagiona gravi danni alla finanza

pubblica, ai risparmiatori, ai lavoratori, ai contribuenti. Inoltre ha esautorato lo Stato, lo ha indebitato fino alla quasi paralisi, e lo ha privato della sovranità in politica economica in favore di un potere privato sovranazionale.

REATI

Avvertendo che i principi in questione sono recepiti e confermati di ampia letteratura economica e giuridica, già citata, i reati più gravi inerenti al sistema monetario sono quelli di eversione della Costituzione, commessi col trasferire il potere sovrano a organismi privati.

Attentato all’indipendenza dello Stato (art. 241 CP): [I]. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato, è punito con l’ergastolo.

Questo reato potrebbe essere stato commesso da quei governanti che illegittimamente hanno donato la sovranità monetaria prima alla Banca d’Italia e poi alla BCE, e sottoponendo così la Repubblica al potere indipendente e sovrano di organismi privati e, il secondo, addirittura esterno alla Repubblica stessa. La denominazione di “istituto di diritto pubblico” applicata recentemente alla Banca d’Italia è ingannevole e non cambia le cose: per quanto le norme statutarie siano formulate dallo Stato, la gestione e la proprietà sono totalmente autoreferenziali e private.

Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 CP):  [I]. Chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni [90 Cost.].

Questo reato potrebbe essere stato commesso da quei governanti che illegittimamente hanno concorso a istituire il sistema di dominio della finanza privata sullo Stato.

Peculato (art. 314): [I]. Il pubblico ufficiale [357] o l’incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Forse commesso da funzionari e ministri col donare soldi dei cittadini alle Banche Centrali in cambio di denaro il cui valore è dato dai cittadini e non dalle Banche Centrali. Il peculato potrebbe ravvisarsi nel fatto che il governo fa pagare allo Stato il denaro emesso a costo zero da una banca privata, senza alcuna necessità, o corrispettivo, con danno per lo Stato e vantaggio per i banchieri privati. Nonché nel fatto che l’esecutivo ha ceduto, mediante privatizzazioni, quote di società di capitali pubbliche (BPL, Credito Italiano, Banca Intesa) senza prima scorporare le loro partecipazioni nella Banca d’Italia, in violazione dell’art. 3 dello Statuto della medesima, che proibisce le cessioni a privati di quote azionarie della BdI e prescrive che essa sia per la maggioranza in mano pubblica. Questa violazione, per la sua natura e per l’alto livello di consapevolezza, informazione e potere di chi l’ha compiuta, non può che essere intenzionale e pianificata, a danni dello Stato e a beneficio dei privati finanzieri. Va inoltre valutata la ravvisabilità dei reati di falso in bilancio e di false comunicazioni sociali nelle operazioni suddescritte circa il reddito da signoraggio non dichiarato e la abusiva appostazione nella situazione patrimoniale di passività inesistenti. In relazione al comportamento associato dei soggetti autori e beneficiari dei reati succitati, si può ipotizzare il reato di associazione per delinquere e anche l’applicabilità dell’art. 416 bis del Codice Penale, sul reato di

Associazione di tipo mafioso 416 bis CP. «[I]. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei anni. [II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

[III]. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628 comma 3 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240 comma 2] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (3).

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

È vero che, in ambito bancario e monetario e istituzionale, i predetti comportamenti di reato vengono compiuti da molti anni senza che vengano perseguiti, ma ciò non impedisce di perseguirli ora, perché in materia penale non esiste la desuetudine delle norme. È anche vero che è possibile che alcune delle persone che concorrono alla commissione di questi reati non siano consapevoli di come funziona il sistema e del fatto che ciò a cui collaborano è illecito, e che quindi non siano punibili perché in buona fede; ma i dirigenti delle banche e dei ministeri, i finanzieri, qualche ministro, non possono essere inconsapevoli di ciò che stanno facendo, perché è il loro mestiere.


[1] Creating New Money, New Economics Foundation

[2] New Paradigm in Macroeconomics, Palgrave 2006

[3] Economics, Prentice Hall

[4] La Banca, la Moneta, l’Usura, Controcorrente 2001

[5] Euroschiavi, 3° ed. , Arianna Macroedizioni, 2007.

[6] The Lost Science of Money, American Monetary Institute, 2002