PSICO-LEGISLAZIONE PANDEMICA
La politica normativa pandemica è caratterizzata da tre fattori:
a)incertezza, nel senso di lacunosità (non sono previsti alcuni casi ricorrenti) che di ambiguità (obbligo od onere?) che di indeterminatezza (chi fa i controlli? Con che presupposti?);
b)antinomia, nel senso di contrasto con sopraordinate norme europee e costituzionali (in fatto di privacy e di discriminazione, di libera circolazione e di lavoro, ad esempio);
c)mutevolezza (le norme cambiano di frequente e senza coordinamento nelle transizioni).
Per questi oggettivi fattori, è impossibile raggiungere una certezza di non essere nel torto, di non essere punibili; pertanto la gente si sente indifesa e insieme è indotta, precauzionalmente, ad imporre a se stessa (e agli altri) l’interpretazione più rigoristica e repressiva delle norme governative, infliggendosi limitazioni che neanche queste esigono. E’ il meccanismo dell’auto-repressione dello psico-crimine descritto da Orwell in 1984.
Quanto sopra è voluto dal legislatore come metodo di soggiogamento psicologico della popolazione attraverso il regime di incertezza, insicurezza, impossibilità di difendersi perché mentre inizi un ricorso contro una norma, la norma viene cambiata, e perché prima che tu possa ottenere giustizia da un tribunale nazionale o sovranazionale farai in tempo a subire danni e spese. Devi dunque sentirti impotente e consegnarti completamente al potere costituito. Sulla carta, è dovere del Presidente della Repubblica rifiutare la firma di tali leggi.
13.02.22 Marco Della Luna