RESISTENZA ALLO STATO ILLEGITTIMO?
RESISTENZA ALLO STATO ILLEGITTIMO?
Uno spettro si aggira per l’Occidente: è il ricordo dello Stato nazionale, parlamentare e sovrano.
Lo Stato, con i suoi poteri, è uno strumento che una nazione costituisce per provvedere ai suoi bisogni; esso e il suo potere giuridico e politico sui cittadini sono legittimati se e in quanto sono al servizio della nazione; se non lo sono, sono illegittimi e non vanno obbediti, perché sono semplice violenza, minaccia, estorsione.
Oramai molti Stati si sono posti al servizio essenzialmente dei creditori finanziari, dei mercati finanziari globali, del sistema bancario che li dirige; sacrificano gli interessi dei loro popoli a quelli di una classe bancaria globale da cui dipendono per i propri bilanci; la loro priorità è raccogliere tasse per pagare a questi banchieri gli interessi su denaro contabile che gli Stati potrebbero generare in proprio; quindi questi Stati hanno perso la legittimità, non sono più al servizio del popolo, anzi sono in conflitto di interesse col popolo perché servono interessi di altri soggetti, hanno un altro padrone, dunque non sono più poteri legittimi per i popoli. Ne è prova il fatto che, col pretesto di risanare e rilanciare l’economia, hanno fatto scelte e riforme che hanno prodotto recessione e indebitamento, ricchezza per pochissimi e povertà per gli altri; e che, dopo visti questi risultati, insistono su quelle stesse scelte. Essi sono manovrati dall’esterno, dai loro supposti creditori, che arrivano a imporre cambi di governo.
Inoltre, questi Stati in realtà non sono più nemmeno Stati, cioè hanno perduto il carattere di statualità, poiché hanno ceduto la loro sovranità a questi poteri esterni, a un insieme di organismi non democratici e non responsabili (ECM, ESM, IMF, WB, WTO, Commissione Europea…), e hanno perso la loro indipendenza in fatto di scelte politiche interne, economiche e non, perché queste scelte e le “riforme” sono imposte da quei medesimi poteri, sotto minaccia di declassamento, default e spread mediante le agenzie di rating private.
Conseguentemente, questo Stato, anzi l’ex-Stato, si pone contro la Costituzione e i suoi principi fondamentali: democrazia, sovranità popolare, diritti del lavoro, eguaglianza sostanziale, etc.
In considerazione di quanto sopra detto, le pretese dello sedicente Stato, cioè le leggi, le tasse, i decreti, le sanzioni, anche le sentenze – se i giudici stanno dalla parte illegittima -vanno contestate come illegittime, come soprusi. I cittadini non sono giuridicamente e costituzionalmente tenuti ad accettarle e a obbedirle. Hanno il diritto di resistenza, in nome della Costituzione. Per rifondare la Repubblica, liberandosi della struttura illegittima e oppressiva che sopravvive a quello che fu lo Stato e che ne usurpa il nome. E’ anche logico non andare a votare, perché votandola le si dà un riconoscimento. Si può solo rigettarla in blocco assieme a tutti i trattati che la legano a interessi e potentati esterni.
Ammaestrati dall’esperienza, possiamo oggi formulare una bozza di costituzione definendo i fondamenti giuridici di un nuovo Stato, di una Repubblica (cioè di una cosa pubblica, del popolo, e non privata, dei banchieri internazionali), in modo che sia chiaro e indiscutibile che, per essere legittima, deve attenersi a determinati principi.
BOZZA COSTITUZIONALE
> Preambolo.
Dato che non esiste la possibilità di fondare in senso assoluto un ordinamento giuridico, quindi un potere giuridico statuale o sovrastatale, basandosi su una norma o un principio interno ad esso, né su un principio metafisico dimostrabile in senso oggettivo, consegue che il fondamento razionalmente possibile di ogni potere pubblico può essere riconosciuto esclusivamente nella sua corrispondenza ai bisogni oggettivi e naturali dei membri di questo ordinamento, cioè degli esseri umani, come singoli e come collettività, includendo tra i bisogni anche quelli culturali e valoriali nonché contanti le identità condivise dalle comunità umane.
Legittimo è dunque quel potere, quell’ordinamento, che rispetta, promuove e assicura nel tempo il soddisfacimento di tali bisogni in modo equo tra le persone. Per conseguire questi obiettivi è opportuno riconoscere e recepire le norme consuetudinarie che già servono a tali scopi, e che già sono accettate e riconosciute dalle comunità, laddove non siano in contrasto con i principi fondamentali. Nelle incertezze interpretative del diritto, si dovrà applicare come criterio quello della funzionalità agli scopi costituenti il suddetto fondamento.
Principi fondamentali
> 1- Ciascun essere umano, persona biologica naturale, è sovrano di se stesso. Nessun soggetto ha sovranità o diritti su altro soggetto, naturale o giuridico, se non nei modi qui stabiliti.
> 2- Le condizioni per la vita, la salute, la realizzazione degli esseri umani e del genere umano sono le norme naturali e fondamentali dell’ordinamento giuridico.
3- Queste condizioni sono: la sicurezza fisica personale e del godimento dei beni, dei servizi e delle altre circostanze necessarie per quanto sopra; la libertà di spostamento, comunicazione, studio e attività scientifica, artistica, spirituale, associativa, riproduttiva; la possibilità di comprare preventivamente e successivamente la propria salute e il proprio benessere di mente e di corpo; la possibilità di progettare e programmare la propria vita e i suoi impegni nel tempo della sua naturale durata, potendo contare su condizioni e rapporti di lavoro e reddito stabili e continuativi; il non essere esposti a ingerenze e interferenze di soggetti pubblici o privati nella propria vita privata; il diritto a ottenere il giudizio di un giudice terzo e indipendente in condizioni di processo equo, il diritto all’assistenza sanitaria; il diritto all’istruzione; la eguaglianza formale e sostanziale nei diritti fondamentali qui indicati. Le organizzazioni, le norme e le attività economiche e finanziarie che minacciano o impediscono quelle condizioni, sono illegittime ed è legittima la ribellione ad esse.
> 4- Sono illegittimi e devono essere resi impotenti tutti i soggetti e gli organismi dotati di un potere di fatto che sia tale da consentire loro di prevalere di fatto o di diritto sui singoli esseri umani nelle situazioni di conflitto o divergenza di interesse, ovvero di distorcere a proprio vantaggio il comportamento collettivo o degli organi pubblici.
> 5- Ciascuna persona ha il diritto di ribellarsi a situazioni e soggetti che violino i principi fondamentali qui esposti.
> 6- Tutti i poteri superiori a quelli del singolo essere umano e in generale tutti i poteri che condizionino la collettività, devono essere identificabili, trasparenti e controllabili, nonché sottoposti a sindacato degli organi politici rappresentativi e dell’autorità giudiziaria.
> 7- Rientrano tra tali poteri il potere di emettere norme, il potere di emettere moneta ad accettazione obbligatoria e in ogni caso accettata dallo Stato e dagli enti pubblici, il potere di governo ed esecutivo, il potere giudiziario, il potere di polizia e ordine pubblico, il potere sanitario, il potere militare e i suoi organi, la pubblica istruzione, le pubbliche attività di ricerca e di investimento e di lavori pubblici.
8- L’ordinamento giuridico riconosce e tutela la coppia composta da un uomo e una donna; riconosce il rapporto e i doveri inerenti alla filiazione e all’educazione della prole.
9- L’ordinamento giuridico riconosce e tutela la libertà di praticare e professare credi religiosi, nonché il diritto di non essere limitati dai credi altrui nel godimento dei diritti riconosciuti. Il motivo o il carattere religioso di un atto non rende questo legittimo o lecito se non lo è per la legge, né esclude o limita le sanzioni che la legge predispone per esso. Coloro che professano o praticano credi o articoli di fede religiosa o non religiosa, che siano incompatibili con le leggi, possono essere messi al bando o espulsi o reclusi.
27.06.15 Marco Della Luna