DECRETO LEGGE CONTRO L’IMMIGRAZIONE ILLEGITTIMA
Quanto sotto consentirebbe immediatamente e senza costi di togliere dalla circolazione le navi usate per il trasporto di immigranti illegittimi e di coprire sostanzialmente i costi dell’accoglienza.
La peculiarità della mia proposta consiste nel non introdurre principi nuovi, ma nell’estendere una norma già esistente e accettata – l’art. 552 Codice Navale – per sottoporre a “pegno” le navi negriere e trattenerle in porto, applicando il diritto di ritenzione – quello stesso diritto che consente al carrozziere di trattenere l’automobile che ha riparato finché non sia stato pagato.
Gli esperti ministeriali sapranno sicuramente correggere e migliorare la mia formulazione. L’importante è che il Governo decida di adottarlo.
PROPOSTA DI
DECRETO LEGGE PER IL CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGITTIMA
Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Considerata la gravità del problema dell’immigrazione di massa di persone non legittimate ad entrare e soggiornare sul territorio nazionale, considerati i costi e gli altri inconvenienti comportati da questa immigrazione, considerata la prevedibile continuità della pressione migratoria e dei traffici illeciti che la sfruttano e la favoreggiano;
Considerato il ruolo strumentale delle navi, soprattutto battenti bandiera straniera, che apportano gli immigrati sul territorio nazionale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per porre freno al fenomeno, togliendo le navi usate per il traffico di migranti illegittimi dalla disponibilità per questo uso e assicurando, al contempo, la copertura dei costi per l’accoglienza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ______________2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro della difesa, con il Ministro dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo Unico:
Dopo l’art. 552, nel Codice della Navigazione è inserito il seguente articolo:
552 bis – Privilegio speciale e diritto di ritenzione dello Stato
Lo Stato e le pubbliche amministrazioni hanno il privilegio speciale e il diritto di ritenzione sulle navi e i loro accessori che sono state impiegate per portare nelle acque territoriali o sul territorio nazionale persone che non hanno diritto all’ingresso nel paese ovvero che l’Italia deve ricevere in esecuzione di obblighi di legge e di norme internazionali.
Il privilegio si colloca alla pari dell’art. 552 n. 1 del Codice Navale.
Il privilegio e il diritto di ritenzione sono a copertura dei futuri costi di ricezione, alloggio, mantenimento, cura, custodia e di ogni altro connessi all’arrivo delle suddette persone, nonché dei risarcimenti per i danni che le medesime siano per arrecare, e si presumono pari a € 100.000 a persona.
Rispondono dei detti costi solidalmente il proprietario, i titolari dei diritti di godimento, l’armatore, il possessore di fatto, il comandante della nave.
Il privilegio speciale e il diritto di ritenzione si applicano in conseguenza al fatto stesso dell’apporto nelle acque territoriali o sul territorio nazionale.
Si applicano alle navi e alle altre imbarcazioni anche qualora per il trasporto delle persone dalle navi al territorio nazionale siano stati usati altri natanti.
Al privilegio speciale e al diritto di ritenzione non sono opponibili diritti di terzi che siano stati costituiti dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
Il diritto di ritenzione è esercitato in via preventiva da parte della capitaneria del porto in cui sia attraccata la nave o natanti da essa provenienti, ovvero dal comandante della nave militare o della guardia costiera che intercetti la nave.
14.06.18 Avv. Marco Della Luna