CONTRO LE SEGNALAZIONI ABUSIVE IN CENTRALE RISCHI
-proposta di legge-
PREAMBOLO
Oggi sedici milioni di italiani sono totalmente o parzialmente esclusi dal credito e dai servizi bancari, necessari per la vita quotidiana dei cittadini e dei lavoratori autonomi, perché oggetto di segnalazione, da parte di banche e di società finanziarie, nonché da parte di erogatori di pubblici servizi per bollette non pagate, in CR (Centrale Rischi di Banca d’Italia), CRIF, e altre centrali private di segnalazione.
Queste segnalazioni vengono recepite dalla dette centrali su semplice richiesta della banca o società finanziaria, senza alcuna verifica di legittimità o veridicità da parte della Centrale o di un magistrato.
Le norme per ottenere le cancellazioni e le rettifiche sono complicate e volutamente poco chiare; i tempi sono lunghi, soprattutto se si deve passare attraverso il giudice; ciò comporta un grave danno soprattutto per le imprese, che per anni, restano, spesso ingiustamente, escluse dal credito (onde non possono scontare le fatture, devono pagare per contanti, rivolgersi ad usurai, etc.) nonché al discredito commerciale; il risarcimento di tali danni è pressoché impedito dalla difficoltà di provarne la misura, il che incentiva gli abusi.
Quanto sopra dà alle banche e alle società finanziarie un forte potere di ricatto e di estorsione.
A tale situazione, lesiva di un diritto funzionalmente fondamentale dell’uomo e del lavoro nel mondo attuale, si intende ovviare con la presente proposta.
ARTICOLO 1 Diritto di preavviso e di opposizione.
Prima di eseguire una qualsiasi segnalazione relativa alla solvibilità in una qualsiasi centrale informativa pubblica o privata, ogni soggetto pubblico o privato, ogni banca o altro intermediario del credito deve darne completo e motivato preavviso al soggetto che intende segnalare.
Entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione del preavviso, il soggetto interessato può proporre motivata opposizione ad apposito e istituendo Garante per l’accesso ai servizi bancari.
Entro ulteriori 30 giorni lavorativi il Garante, acquisita la replica del soggetto segnalante e la controreplica del soggetto segnalato, nonché sentite le parti in contraddittorio qualora il soggetto segnalato ne faccia richiesta nella sua controreplica o prima, decide se la segnalazione possa eseguirsi, o nel testo del segnalante oppure in un testo rettificato dal Garante stesso.
A ognuna delle suddette centrali è vietato eseguire qualsiasi segnalazione senza aver prima ricevuto la prova dell’avvenuta notificazione di cui al primo comma dal soggetto segnalante e la dichiarazione di non interposta opposizione da parte del Garante.
ARTICOLO 2 Rimedio giurisdizionale.
Contro la decisione del Garante e contro segnalazioni eseguite da una Centrale in violazione dell’ultimo comma dell’art. 1, ambo le parti possono presentare reclamo al Tribunale territorialmente competente per il segnalato.
Il Tribunale deciderà mediante ordinanza con rito camerale, fissando la prima udienza entro 30 giorni lavorativi.
L’ordinanza avrà efficacia esecutiva immediata nei confronti del segnalante, del segnalato e della Centrale.
Il reclamo non sospende l’esecutività della decisione del Garante.
Il procedimento non è soggetto a sospensione estiva dei termini.
L’ordinanza che decide sul reclamo è impugnabile avanti al Tribunale collegiale.
La decisione sull’impugnazione è ricorribile per cassazione.
ARTICOLO 3 Modificazioni e cancellazioni delle segnalazioni
Il soggetto segnalante e al soggetto segnalato possono adire direttamente il Tribunale come al precedente articolo anche per richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, modificazioni e cancellazioni delle segnalazioni dopo che queste sono state eseguite.
ARTICOLO 4 Norma di transizione.
Fino all’entrata in funzione del Garante di cui all’art. 1, le sue funzioni saranno svolte dal Garante della Privacy.