NON DENUNCIATE CONTE!
NON DENUNCIATE CONTE!
Molte persone, perlopiù avvocati, sporgono denunce penali contro Conte e il suo governo per atti compiuti in relazione alla pandemia.
A prescindere dal merito, presentare tali denunce è inopportuno: esse verranno insabbiate o cestinate perché qualsiasi magistratura innanzitutto tutela il potere costituito, indipendentemente dalla legittimità dei suoi atti e della sua costituzione, ancor più ora che il potere costituito sta facendo prova di forza al servizio di precisi interessi affaristici nel silenzio del Quirinale. Denunciare Conte adesso per il suo golpe è tanto illogico e imprudente quanto sarebbe stato denunciare Mussolini per la Marcia su Roma dopo l’omicidio Matteotti.
I responsabili dei regimi non si denunciano mentre sono in sella: nessun giudice li processerebbe. Si denunciano solo quando sono già caduti: allora vengono solitamente condannati, sempreché non siano morti già nel cadere.
E ora passo a esaminare brevemente le varie accuse penali per reati dolosi che ho trovato nelle denunce contro Conte e alcuni suoi ministri, riferendo semplicemente i loro contenuti, senza prendere posizione. I reati dolosi ipotizzati sono:
283 CP (ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE),
422 CP (STRAGE),
438 CP (EPIDEMIA DOLOSA),
287 CP (USURPAZIONE DI POTERE POLITICO),
289 N. 2 CP (ATTENTATO CONTRO LE CAMERE),
294 CP (ATTENTATO AI DIRITTI POLITICI DEI CITTADINI),
304 CP (COSPIRAZIONE POLITICA),
323 CP C. 2 (ABUSO DI UFFICIO),
610 CP (VIOLENZA PRIVATA).
L’attentato alla Costituzione mediante violenza sarebbe stato consumato, avendo i denunciati posto in essere mezzi violenti per sospendere e violare sistematicamente la Costituzione, mezzi concretanti altri reati, e consistiti:
a)nell’aver omesso o ritardato misure preventive (chiusura degli arrivi indiretti dalla Cina, chiusura di attività atte a diffondere il contagio, approvvigionamento di mascherine e ventilatori), così da aggravare l’epidemia, causando una strage di cittadini, per creare un pretesto per l’adozione dei provvedimenti eversivi della Costituzione;
b)nell’aver usato illegittimamente, attraverso l’impiego delle forze dell’ordine, misure di intimidazione mediante comminazione di sanzioni penali e amministrative, e violenze, ai danni dei cittadini, al fine di imporre il rispetto dei provvedimenti eversivi di cui infra e di privarli del diritto politico costituzionale di riunione nonché di altri;
c)nell’emanare provvedimenti amministrativi e legislativi illegittimi e illeciti (con abuso di ufficio, usurpazione, usurpando i poteri del parlamento, e segnatamente il Decreto del Consiglio dei Ministri 31.01.2020 e il DL 25.03.2020, finalizzati –il primo, mediante la decretazione di uno stato di emergenza in forme e per scopi incompatibili con l’art. 25 del Decr. Legisl. 02.01.2018 n. 1 (Decreto istitutivo della protezione civile), e mirante ad attribuire illecitamente poteri straordinari non definiti al Capo del Governo al fine anche di abilitarlo all’emissione dei noti DPCM; il secondo, a rimediare a vizi giuridici nella formazione del primo salvandone gli effetti;
d)di provvedimenti amministrativi -DPCM del 04.03.2020 e ss.- aventi illegittimo contenuto normativo generale, in violazione di norme e diritti costituzionali comprimibili esclusivamente mediante legge formale (art. 16 Cost.), nonché introducendo illegittimamente obblighi di autocertificazione incompatibili con le norme che disciplinano l’autocertificazione, e altresì inducendo la polizia giudiziaria a contestare, ai predetti fini intimidatori, il reato p. e p. dall’art. 650 CP a cittadini trovati ad esercitare il diritto costituzionale di spostamento, i quali non ‘autocertificassero’ la ricorrenza di una delle condizioni di fatto previste come legittimanti lo spostamento.
In quanto all’aver incrementato l’epidemia mediante omissioni e ritardi nelle contromisure, secondo i denuncianti non è pensabile che si sia trattato di un semplice errore, dunque si è trattato di epidemia dolosa. Il piano emergenziale governativo del 20.01.2020 comprova che il governo era a conoscenza compiuta del pericolo incombente, e la omissione dell’adozione di pronte e idonee misure preventive-contentive non può giustificarsi, giuridicamente, col dire, come ha fatto il governo, che aveva scelto di non adottarle per non creare allarme pubblico: il bene giuridico costituzionale delle vite umane così sacrificate è superiore a quello della quiete pubblica.
Veniamo alla dichiarazione di stato di emergenza in data 31.01.2020 in G.U. 26 del 01.02.2020. Va notato che l’ordinamento, tranne che per la materia della protezione civile, non prevede uno stato di emergenza o di assedio, ma solo uno stato di guerra, e questa è stata una scelta del costituente, che, all’art. 77, ha previsto lo strumento del DL, perfettamente idoneo alla bisogna e molto abusato, il quale, attraverso il passaggio parlamentare, contempera le esigenze di tempestività e di garanzia.
Molto grave e già in sé realizzante l’eversione, è l’uso del Decreto del consiglio dei Ministri per deliberare tale abnorme provvedimento, ossia di un atto amministrativo e non legislativo, quindi non soggetto a controllo del Capo dello Stato né a ratifica del parlamento, al fine di adottare provvedimenti limitativi di diritti costituzionali tutelati da riserva di legge, e del tutto al di fuori dell’art. 24, 1° c. e dell’art. 25 del Decreto Legislativo 02.01.2018, cui il Decreto in questione si richiama. Infatti l’art. 24, c. 1, dispone che la deliberazione dello stato di emergenza “autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25”: cioè autorizza la Protezione Civile a emanare ordinanze in materie e con poteri bene determinati, che invece i denunciati hanno ecceduto con i successivi DPCM, intaccando le libertà costituzionali primarie.
Il Decreto del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza è quindi incostituzionale, abnorme, eversivo.
Esso è ulteriormente incostituzionale e abnorme perché con esso il governo ha assunto poteri non predeterminati, come avverrebbe con la deliberazione dello stato di guerra ex art. 78, e senza la deliberazione parlamentare richiesta dall’art. 78.
Con esso, Conte si è arrogato poteri di comprimere diritti e funzioni costituzionali, e di disporre sanzioni anche penali contro chi non acquiescesse a tali ingiuste limitazioni.
Col DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020), il governo si è arrogato la facoltà generale di limitare, mediante DPCM (art. 3) libertà e diritti costituzionali protetti da riserva di legge mediante provvedimenti amministrativi, con enunciazioni addirittura provocatorie come quella dell’art. 2 : “1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.”
Conte, a detta dei denuncianti, ha successivamente esercitato tali illegittimi poteri con i noti DPCM, iniziando con quello 04.03.2020 a firma Conte e Speranza.
A seguito di durissime censure di incostituzionalità e abnormità, i denunciati hanno emanato il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che però conferma il sopruso conferendo, con gli artt. 1 e 2, al governo poteri in bianco di comprimere diritti e libertà costituzionali protetti da riserva di legge, col disporre sanzioni penali e amministrative in bianco – sempre a detta dei denuncianti.
03.05.2020 Marco Della Luna