DIFENDERE DAL PLAGIO SENZA LEGGI COSTANZO
La ultimamente ritirata proposta di legge Costanzo voleva (secondo le intenzioni dichiarate) scoraggiare e reprimere il plagio da parte delle psicosette e delle organizzazioni religiose fanatiche mediante l’introduzione di sanzioni penali. Assieme all’amico psichiatra Paolo Cioni, mi sono occupato di questo problema intensamente nella redazione del nostro libro Neuroschiavi, diretto appunto all’analisi e al contrasto di questi fenomeni. La storia dei tentativi di contrastare le sette e i plagiatori mediante norme penali è lunga e infruttuosa, nonché pericolosa. Infatti è praticamente impossibile individuare con precisione i contenuti e le pratiche di fede da colpire, rispettando le altre ed evitando di calpestare il principio fondamentale della certezza del diritto (soprattutto di quello penale) nonché di istituire reati di opinione.
In Neuroschiavi, cap. XII, scrivevamo che “innumerevoli e non tipizzabili sono i metodi di realizzazione della manipolazione mentale. Bisogna risparmiarsi il disperato compito d’individuare quali fedi siano settarie e quali no: non è il contenuto dogmatico specifico, o la chiesa specifica – ma il modo in cui agiscono, a essere settario, morboso – o a non esserlo. Nella medesima fede e nella medesima chiesa possiamo avere gruppi settari e gruppi non settari, sfruttatori e plagianti, ma anche gruppi che non hanno tali caratteri. Si dovrebbe, insomma, smettere di cercare di definire i comportamenti e dogmi specifici che concretano tecnicamente il plagio, la manipolazione, prendendo atto che non è materialmente possibile definirli, prevederli in un modo efficace e che rispetti il principio giuridico generale, che nessun atto può essere punito se non è espressamente vietato dalla legge. E si dovrebbe, invece, cambiare completamente l’impostazione, ossia formulare le norme in ragione non dei mezzi, ma del fine che perseguono i capi-setta: il fine economico sullo schema della truffa o della estorsione. Infatti, se i mezzi sono moltissimi, quindi non tipizzabili, il fine è sempre quello: arricchirsi a spese del prossimo psichicamente soggiogabile e soggiogato. … … il plagio, la manipolazione, l’indottrinamento non sono il loro fine, bensì il loro mezzo. Il loro fine è il lucro, il profitto. Quindi, per individuare gli abusi bisognerà focalizzarsi sul momento economico, sul tipo di business che essi attuano. E per scoraggiare gli abusi bisognerà colpire il business. E lo si colpisce smascherandolo per ciò che è, ossia business, impresa, anziché religione. L’attività religiosa rimane libera in quanto religiosa. I comportamenti economici, gli affari che sono collegati a essa, rimangono pur’essi liberi – ma vengono trattati per quello che sono, fiscalmente, previdenzialmente, civilmente. Le aggressioni e il plagio mediante l’uso di droghe, ipnosi, sequestro di persona, violenza, lesioni, minacce sono previste e punite, come crimini, da norme già esistenti, quali il sequestro di persona, l’estorsione, la riduzione in schiavitù, la violenza privata, la truffa, ecc. Come la legge, per il caso di sette o religioni o gruppi fanatici che predichino la violenza o altri tipi di reato, già ora prevede e punisce l’istigazione a delinquere e l’apologia di reato se fatte pubblicamente; mentre punisce come coautore del reato chi induce taluno a compiere il reato stesso. Queste norme, se applicate a certe pubbliche apologie di reato e istigazioni a delinquere fatte da integralisti musulmani che da anni diffondono precetti di violenza sia attraverso Internet che nella predicazione diretta, potrebbero già ora portare a risultati significativi.
Per venire al dunque, formulo qui (MDL) una proposta di legge, che al Cesnur e all’Opus Dei apparirà come ispirata direttamente dal Diavolo o dall’Illuminismo. Come vedrete, non dispongo alcuna sanzione penale ma solo sanzioni fiscali, previdenziali e civili. Queste sono infatti le più efficaci, le più deterrenti, perché sono molto più certe e più dolorose di quelle penali, incidono direttamente sui fini di lucro e non sono soggette a brevi termini prescrizionali. Immaginate un’associazione settaria il cui capo carismatico sfrutta i suoi seguaci facendoli lavorare gratis, senza assicurazione, senza contributi, e carpendo donazioni o vendendo a caro prezzo agli sprovveduti oggetti e corsi di nessun valore verificabile. Immaginate che riceva una visita della Guardia di Finanza che gli contesta la realtà, ossia che egli non sta facendo “spiritualità”, ma impresa. Che la sua associazione non è senza fini di lucro, ma, al contrario, opera per il lucro. E che quindi deve pagare l’IVA, l’IRES, l’INPS, l’INAIL. E non l’ha fatto – quindi multe su multe… e, se non paga, rischia il fallimento. E, se fallisce, rischia la bancarotta fraudolenta: circa tre anni di carcere.
Queste sono le cose che spaventano, che scoraggiano, nella vita, dall’abusare del prossimo. Non minacce di pene di pochi mesi di carcere effettivo, che di fatto nessuno o quasi nessuno sconta – ma indagini fiscali e sequestri patrimoniali in tempi rapidi, che colpiscono nel vero scopo che sta dietro tutte queste organizzazioni: il dio soldo. Norme proposte per il contrasto della Manipolazione mentale e per la riduzione del danno da essa cagionato.
Articolo 1 Sono illegittime le associazioni e le organizzazioni di ogni tipo che sollecitino o accettino, per sé o per altri, promesse o erogazioni di utilità economiche, compresi il lavoro e la rinuncia o cessione di diritti, come corrispettivo o contropartita di vantaggi anche non economici, non empiricamente verificabili, riferiti alla salute psichica o fisica; all’anima o allo spirito; a tempi e condizioni successivi alla morte propria o altrui; all’opera di entità sovrannaturali. Esse sono sciolte di diritto.
Articolo 2 Tali organizzazioni o associazioni o fondazioni sono considerate, a tutti gli effetti civili, fiscali, amministrativi, previdenziali, penali, infortunistici, quali imprese o società imprenditoriali di fatto, in cui assumono la qualifica di soci illimitatamente responsabili e amministratori tutti coloro che di fatto le hanno fondate, gestite o le gestiscono, ciascuno per il suo periodo di gestione. La responsabilità illimitata si estende a tutti i soggetti che abbiano concorso con i gestori di tali associazioni od organizzazioni nella realizzazione degli utili economici, o che si siano prestati per riceverli, occultarli, riciclarli, custodirli, investirli. L’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL e ogni altro ente pubblico interessato provvederanno agli accertamenti, alle contestazioni e alla escussione dei crediti conseguenti.
Articolo 3 Le donazioni o promesse di donazioni, e tutte le cessioni di
utilità economicamente apprezzabili, fatte in favore dei soggetti individuati nell’art. 1, C. 1, da parte di terzi o di associati non gestori, sono nulle e devono essere restituite o rifuse, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché risarcimento del danno in quanto spettante; sono nulli e inefficaci tutti i patti di esclusione o rinuncia a far valere tale nullità; i soggetti cessionari possono solo ritenere la minor somma tra il costo sostenuto per l’erogazione del servizio e la parte di valore corrispondente al beneficio che essi provino esser stato effettivamente ricevuto dai cedenti.
Articolo 4 Coloro che hanno prestato o prestano la propria opera, in posizione subalterna, al servizio di tali associazioni od organizzazioni o fondazioni alla stregua dell’art. 1 della presente legge, sono considerati, a tutti gli effetti di legge, come lavoratori dipendenti. La prescrizione di tali loro crediti per lavoro dipendente è sospesa sino alla cessazione dei rapporti con l’associazione, l’organizzazione e i suoi esponenti. Le cause per i diritti derivanti da tali rapporti di lavoro sono esonerate dal previo tentativo di conciliazione innanzi alle commissioni di conciliazione presso gli uffici provinciali del lavoro. A esse è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero e di uno psicologo o psichiatra del Servizio Sanitario Nazionale. Il rappresentante del pubblico ministero, lo psicologo o lo psichiatra, i membri della commissione non possono essere né essere stati membri della organizzazione che sia parte nel tentativo di conciliazione.
Articolo 5 È proibito l’insegnamento ai minori di idee, precetti, regole, valori, credenze di carattere religioso mediante metodi basati sulla ripetizione attiva o passiva, individuale o corale, o con altri metodi che abbassino il livello di cognizione per facilitare l’assimilazione degli insegnamenti di tali idee, precetti, valori, credenze, ovvero di preghiere e letture tratte da testi considerati o presentati come religiosi o sacri o devozionali; nonché mediante metodi che limitino o scoraggino o condannino la libertà di pensiero e di critica anche ricorrendo alla suggestione di castighi o discriminazioni per chi non si conformi all’insegnamento religioso. Le scuole e le associazioni di ogni tipo in cui siano praticati tali metodi non possono ricevere sussidi né riconoscimenti pubblici e sono sciolte con decreto motivato del Questore, sentiti i pareri dei servizi psicosociali e dell’autorità scolastica provinciale; i loro beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato; i loro responsabili, in solido con le persone che hanno praticato i su esposti metodi d’insegnamento, sono tenuti al rimborso verso ogni soggetto pubblico che abbia erogato loro denaro o altri benefici, relativamente al tempo in cui esse hanno praticato i predetti metodi.
Una legge di questo tenore sarebbe probabilmente assai efficace, nelle mani di giudici e funzionari zelanti, per reprimere lo sfruttamento economico perseguito attraverso la manipolazione mentale. Avrebbe anche un potente effetto dissuasivo. E una pratica utilità risarcitoria.
Così scrivevamo già nel 2009 in Neuroschiavi Paolo Cioni ed io. Oggi restiamo disponibili all’assistenza sia legale che psicologica e neuropsichiatrica alle vittime delle varie forme di manipolazione mentale, disponendo tra l’altro della tecnologia Quantitative Electroencephalography operante in continuo, e in grado di eseguire un’analisi quantitativa e comparata del funzionamento delle varie aree del cervello, quindi diagnosi certe e obiettive, anche ai fini giudiziari; e altresì di guidare un’efficace e rapida cura mediante neuro-feedback, senza uso di farmaci.
06.08.2020 Marco Della Luna