GLI ORDINI PROFESSIONALI NON HANNO IL ‘POTERE’ DI SOSPENDERE I NON VACCINATI
GLI ORDINI PROFESSIONALI NON HANNO IL POTERE DI SOSPENDERE I NON VACCINATI
IL TAR TRENTINO FA CHIAREZZA
Sentenza nr 62 del 18/03/2022
Il TAR di Trento, con la sentenza nr 62 del 18/03/2022, resa su un ricorso presentato da un medico contro l’accertamento (da parte dell’Azienda Sanitaria provinciale) di inosservanza dell’obbligo vaccinale e di sospensione dall’albo (da parte dell’Ordine dei medici) in esecuzione dell’art. 4 del DL 44/2021 come successivamente modificato, pare aver dato un inquadramento chiarificante e stabile, sia pur non completo, di questa delicata materia, riprendendo e integrando recenti pronunce dei Tar ligure, marchigiano e soprattutto veneto – inquadramento così articolabile:
1-La vaccinazione prescritta costituisce non un obbligo (ossia un dovere incondizionato) bensì un onere (un requisito da soddisfare per poter legittimamente fare qualcosa, nella fattispecie esercitare il lavoro sanitario).
2-I compiti assegnati dal DL e dalla legge di sua conversione all’azienda sanitaria provinciale sono meramente accertativi (dell’avvenuta vaccinazione o del valido esonero da essa), analoghi a quelli generalmente assegnati al medico del lavoro, e quelli assegnati agli ordini sono meramente replicativi e informativi (informare gli iscritti e i loro datori di lavoro che sono sospesi),
3-Tali compiti non comprendono l’esercizio di alcun potere discrezionale e autoritativo (cioè del potere di imperio dell’autorità pubblica), quindi sono atti non costituenti provvedimento amministrativo, cioè non riducono il diritto soggettivo di lavorare a mero interesse legittimo.
4-La tutela giudiziaria dei diritti soggettivi spetta al giudice ordinario, ossia al tribunale civile, e non al Tar, che ha giurisdizione (salvo alcuni casi che qui non ricorrono) sui soli interessi legittimi.
5- Il Tar ha anche escluso che la sospensione abbia un carattere sanzionatorio – disciplinare.
6-Ne consegue che, in pratica, il sanitario sospeso dall’ordine deve adire il tribunale civile, non il Tar né (aggiungo io) la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie; e in questa sede potrà sollevare questioni anche, ma non solo, di costituzionalità delle norme di legge e di sussistenza di cause di esonero dell’”obbligo”, rectius onere, vaccinale. Non sussistendo provvedimenti amministrativi, non si potrà (né ovviamente servirebbe) richiedere al giudice ordinario di disapplicare il provvedimento di sospensione (appunto perché la sospensione non è disposta dall’Ordine o da altro organo amministrativo, ma dalla legge direttamente).
7-Conseguentemente il Tar di Trento ha quindi dichiarato la propria mancanza di giurisdizione in favore del Tribunale ordinario – invalidando così la dichiarazione, contenuta negli atti di sospensione, che i medesimi siano impugnabili dinnanzi al Tar. Dovrò pertanto ripresentare la causa davanti aò Tribunale ordinario civile tridentino.
A questo punto resta però da verificare:
a) se la sospensione ex art. 4 del DL 44 sia da intendersi come sospensione dall’abilitazione professionale (comportante che il sospeso non possa compiere alcun atto professionale) oppure dalla facoltà di compiere le attività professionali idonee a trasmettere il contagio (mentre il sospeso può compiere le altre attività);
b) se nella normativa siano in qualche modo ravvisabili obblighi a vaccinarsi (sia pure non sanzionati da una punizione specificamente prevista), e non solo oneri-requisiti di vaccinazione, dato che effettivamente le norme parlano ora di obbligo, ora di requisito;
c) tutti gli aspetti di compatibilità con la Costituzione e i diritti dell’Uomo riconosciuti dai trattati;
d)se i suddetti principi siano applicabili, e in che misura, alla successiva disciplina mirante a indurre i sanitari alla vaccinazione, e particolarmente al DL 172/2021, che riunisce la competenza per accertamento e sospensione in capo all’ordine;
e) se i suddetti principi siano applicabili, e in che misura, alla sospensione da parte del datore di lavoro del sanitario lavoratore dipendente.
In quanto ai punti a,b,c, osservo:
La sospensione prescritta dal DL 44/2021 riguarda le sole attività potenzialmente contagiose, quindi non è sospensione dell’abilitazione professionale. La sospensione prescritta dal DL 172/2021 definisce la vaccinazione obbligatoria come requisito essenziale per l’esercizio della professione; ne consegue logicamente che essa è una sospensione dall’abilitazione.
L’atto di accertamento-sospensione del DL 172 è definito un atto “dichiarativo”, emesso senza discrezionalità e senza esercizio di potere autoritativo, quindi, esattamente come quella del DL 44 (in cui l’accertamento spettava all’ASL e la comunicazione della sospensione agli ordini), non è un provvedimento amministrativo e non attenua il diritto soggettivo riducendolo a interesse legittimo; conseguentemente anche in questo caso è esclusa la giurisdizione amministrativa per le impugnazioni delle sospensioni.
Resta da stabilire se essa sia del giudice ordinario oppure della Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie, come ritiene il Tar di Bolzano con ord. 23/02/2022 in un altro mio ricorso, riconducendo l’atto di sospensione alla tipologia dei provvedimenti attinenti all’iscrizione-cancellazione dall’albo assegnati dalla legge appunto alla CCEPS. Ma tale tesi non tiene conto del fatto che la sospensione de qua è un atto tipologicamente nuovo e non riconducibile al novero dei predetti. La questione merita però approfondimento.
Mantova, 19.03.2022 Avv. Marco Della Luna