BANCHE: MONETA ILLEGALE, CONTRATTI NULLI
BANCHE: MONETA ILLEGALE, CONTRATTI NULLI
Banca d’Italia, con l’Avviso al pubblico del 06.06.17, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/, dichiara: “La Banca d’Italia precisa anzitutto che sulla base della normativa internazionale e nazionale, l’unica forma di moneta legale – ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro – è la moneta emessa dalla Banca Centrale Europea (BCE)”. Banca d’Italia ammette che però le banche di credito italiane creano mediamente 1.000 miliardi all’anno di euro scritturali (si veda il Supplemento al Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d’Italia, “Moneta e banche https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2017-moneta/suppl_01_17.pdf in particolare Tavola 1.2.a.”
Da quanto sopra dichiarato dalla BdI discende che le banche di credito usurpano una funzione riservata alla BCE. E la BCE lo sa.
Le conseguenze giuridiche di quanto sopra sono molteplici, e tutte portano a una conseguenza pratica: la banca non può pretendere il rimborso dei suoi “prestiti” né il pagamento degli interessi, perché i contratti sono nulli.
Innanzitutto, usurpando una funzione pubblica riservata dalla legge e dai trattati alla BCE, le banche commettono sistematicamente il reato previsto e punito dall’art. 347 del Codice Penale (Chiunque usurpa una funzione pubblica … … è punito con la reclusione fino a due anni.) e/o il reato previsto e punito dall’art. 453 (È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori…).
La moneta così creata è corpo di reato e va sequestrata, e ogni contratto con la banca, utilizzante questa moneta, è nullo per illiceità dell’oggetto, e la banca non può pretendere in restituzione un quid ejusdem generis di ciò che ha dato, perché si tratta di un genus illecito.
In secondo luogo, se ciò che la banca ha creato e prestato come “euro” non è moneta legale, essa, non avendo mai erogato moneta legale euro, non ha mai eseguito il prestito.
In terzo luogo, la banca ha dato un aliud pro alio. Che si tratti di un quid alii, diverso per essenza, è evidente: la moneta legale è solo quella creata dalla BCE; solo essa non nasce come monetizzazione di un rapporto obbligatorio; solo essa ha la capacità di estinguere i rapporti di credito-debito senza crearne degli altri; solo essa è ontologicamente indipendente dalle sorti (dall’eventuale insolvenza) delle banche; la moneta contabile bancaria è per contro sempre consistente, giuridicamente, in una promessa di pagamento (tale è il saldo attivo di conto corrente o di libretto di risparmio o l’importo dell’assegno circolare) avente ad oggetto una qualsiasi valuta legale a scelta delle parti (Euro, Dollari, Yen, Sterline…); essa quoad existentiam dipende dalla solvibilità della banca depositaria-debitrice., e non è fiat (cioè non è dotata di accettazione imposta d’imperio dallo Stato: il bonifico di una banca insolvente non vale nulla).
In quarto luogo, la banca ha creato contabilmente mezzi monetari non-euro dichiarandoli e contabilizzandoli come euro, come moneta legale, pur sapendo di non avere la facoltà di crearla e di agire contro le leggi e i trattati.
In quinto luogo, ha spacciato per euro ciò che euro non è, al fine di ottenere l’impegno del cliente a rimborsare euro non ricevuti: quindi ha adibito dolo, frode, per ottenere un profitto ingiusto, smerciando un quid intrinsecamente illecito.
Quelli sopra esposti sono argomenti da usare per difendersi dalle banche eccependo la nullità nelle vertenze individuali. Ma sul piano generale, essi fanno emergere la radicale ipocrisia-contraddizione giudica, logica, sociale e morale su cui poggia lo Stato e la sua parvenza di legalità. Non si tratta, evidentemente, di una questione secondaria, né di una questione di mero principio morale, ma della stessa struttura dell’economia, della distribuzione dei redditi e del carico fiscale, del potere politico in un sistema-paese che dipende dalle banche per il finanziamento sia privato che pubblico.
Una recente ordinanza del Tribunale di Savona, nella causa n. 1580/2017, dichiara che sarebbe valido il mutuo erogato da una banca con denaro da essa creato contabilmente come “euro” anche se la banca non ha la facoltà di creare euro, ed è valido perché il mutuatario lo ha comunque utilizzato. Questa ordinanza ha espresso un principio implicante, da un lato, che il denaro bancario è valido anche se falso, purché sia accettato; e, dall’altro lato, che la banca è il disopra della legge (la quale riserva la creazione di denaro alla BCE). Il tribunale ha scritto, infatti: “l’eventuale violazione delle disposizioni relative alla creazione di moneta ed alla raccolta del risparmio, in nessun caso potrebbe riverberarsi sulla validità ed efficacia del contratto di finanziamento”: ossia, le banche hanno il diritto di usare, per arricchirsi, anche il denaro da esse creato abusivamente e in violazione delle leggi. Le banche quindi sono al di sopra della legge che vale per il resto della società – quindi la legge non è eguale per tutti.
Per il Tribunale, ai fini del diritto della banca a incassare, è irrilevante se il denaro prestato sia o non sia legittimo e di origine legittima, cioè è irrilevante il problema della sua legalità. Ossia, è irrilevante il dato di diritto; mentre è rilevante il dato di fatto, ossia il fatto che quel denaro sia stato usato, accettato, dai terzi, dal mercato. Il fatto dell’accettazione del denaro bancario legittima la pretesa bancaria superando la illegittimità della creazione monetaria da parte della banca. Nella fattispecie, la banca aveva dato a mutuo al cliente una somma di denaro da essa scritturalmente creato, e il cliente la aveva usata per pagare un appartamento mediante bonifico sul conto corrente del venditore presso un’altra banca, la quale aveva accettato questo denaro accreditandolo al venditore sul conto corrente di questi. L’accettazione del denaro contabile creato da una banca sta semplicemente nel fatto che le altre banche, nel mutuo interesse, ricevendo quel denaro, lo accreditano. Cioè i banchieri si accettano, si validano, si legittimano l’un l’altro il denaro che ciascuno di loro illecitamente crea sotto la falsa denominazione di moneta legale. E il potere giudiziario recepisce questo dato di fatto illegittimo e lo tutela. Cioè i banchieri si fanno la legge da sé e i giudici la applicano. Per contro – aggiunge l’ordinanza – la moneta scritturale creata dai cittadini non è valida, perché non ha accettazione. Questo il senso dell’ordinanza.
L’ ordinanza in esame è pertanto un’ulteriore prova del fatto che il principio della rule of law (o di legalità) non vale nel mondo reale; che vi è un ordinamento giuridico reale e materiale, non scritto, dato dai rapporti di forza effettiva, al di sopra della Costituzione ufficiale e delle leggi scritte; e che il potere giudiziario tutela questo ordinamento reale e materiale, nongià il diritto ufficiale. Right is might.
Ora resta da vedere ciò che farà la Corte di Cassazione, la quale è però l’organo apicale della giurisdizione, quindi, se confermerà la decisione dei giudici di Savona, se legittimerà l’uso della moneta illegalmente creata dalle banche, tale decisione e la sua palese contrarietà alla legge e alla Costituzione ufficiali sanciranno formalmente che lo Stato-apparato reale è, rispetto ad esse, radicalmente illegittimo.
27.06.17 Marco Della Luna