LETTERA APERTA AL PM DI SIENA CHE INDAGA SU MPS
LETTERA APERTA AL PM DI SIENA CHE INDAGA SU MPS
Innanzitutto, le mie felicitazioni: avete intrapreso un’indagine coraggiosa e che può essere non solo giusta, ma benefica, può salvare risparmi, stipendi, pensioni, posti di lavoro, il benessere di una provincia.
Disponendo di fonti qualificate, già dal giugno 2011 pubblico sul mio website www.marcodellaluna.info e altrove articoli sul Monte, sollecitando indagini mirate sull’operato dei vertici di MPS. Il primo si intitola Ora si salvi MPS. Ve li allego per vostra comodità.
Premesso che le ipotesi di reato su cui indagate si realizzano con manipolazioni contabili ricostruibili con “chiavi” specifiche, scrivo la presente per dirvi di badare che le Vostre indagini non vengano strumentalizzate per affondare ulteriormente (buttare verso lo zero assoluto) il valore del titolo onde rilevare il Monte “a gratis” e per darvi qualche idea e traccia spero utile a questi fini, scusandomi se suggerisco qualcosa che già state facendo, e raccomandando i seguenti accertamenti tecnici, consigliati da stakeholders dell’antica banca:
1.Controllare se vi fossero, nel patrimonio di Antonveneta al momento dell’acquisizione da parte di MPS, contenziosi sommersi, ossia crediti in sofferenza o AD incaglio oggettivo (secondo i parametri dettati da Banca d’Italia) ma contabilmente non evidenziati come tali (non posti all’incaglio o in sofferenza), che ne diminuissero il valore; ALLO SCOPO, SAREBBE UTILE CONFRONTARE LE SOFFERENZE RILEVATE DA JP MORGAN NELLA SUA STIMA CON QUELLE, PUR SEMPRE PARZIALI, EMERSE A TUTT’OGGI
2.Controllare se e da quando, nelle varie gestioni, vi siano contenziosi sommersi in MPS;) Si tenga presente che mettere un credito all’incaglio o in sofferenza ha un costo per la banca, in termini di accantonamento, dal 35 al 55% dell’importo del credito, e che quindi una banca in difficoltà può non avere i fondi per compiere questi peraltro doverosi adempimenti; ne risulterebbe un bilancio “insincero”;
3.Controllare se, in considerazione di quanto precede e di quanto segue, MPS abbia “barato” nell’autosomministrazione degli stress tests della BCE, per occultare le proprie criticità;
4.Controllare se vi siano colpe di amministratori, sindaci, organi della Fondazione, di Bankitalia, di Consob, in relazione a mancati controlli e/o interventi sulle omesse contabilizzazioni di incagli e sofferenze, che dovevano farsi in violazione della relativa normativa di Bankitalia;
5.Controllare se, nei precedenti, veloci passaggi di proprietà di Antonveneta, insieme con l’occultamento di sofferenze, si configuri una manovra per gonfiare illusoriamente il valore del titolo onde creare una artata giustificazione al pagare Antonveneta un multiplo (9 contro 2) di quanto effettivamente valeva, a illecito beneficio di terzi da individuarsi, mandando in dissesto il Monte; ANDREBBERO, a tal fine, RICOSTRUITE LE TRANSAZIONI, E LORO SUCCESSIVE DIRAMAZIONI, ESEGUITE COI PROVENTI DEL PAGAMENTO DELL’ANTONVENETA
6.Controllare se vi siano state, e da parte di chi, operazioni speculative al ribasso – vendite short allo scoperto ANCHE TRAMITE DERIVATI – sui titoli MPS e Antonveneta, lanciate in previsione dell’imminente crollo delle quotazioni di entrambi i titoli;
7.Controllare se, in caso positivo, per tali operazioni siano state usate le entrate realizzate con la vendita delle azioni di Antonveneta a MPS (finanziare una speculazione contro MPS coi soldi frodati a MPS sarebbe davvero da Guinness dei primati);
8.Controllare se MPS abbia regolarmente contabilizzato e non distratto per fini impropri i fondi previdenziali volontari, c.d. zainetti, dei dipendenti, anche in relazione al fatto che, dal 2011, gli aggiornamenti delle posizioni vengono comunicati ai dipendenti con mesi di ritardo, così come le richieste di anticipi sul montante giacciono a lungo inevase; si tenga presente che MPS è l’unica banca a gestire in proprio (con patente conflitto di interessi) i fondi previdenziali dei propri dipendenti;
9.Controllare se esistano clienti mutuatari o affidati, riconducibili a medesimi settori di appartenenza, e affidati singolarmente, ma non collegati “a rischio unico” – omissione questa volta a far figurare l’esposizione della banca verso di loro come meno rischiosa;
10.Controllare se MPS tenga nell’attivo di bilancio crediti che in realtà ha già ceduto a terzi (società finanziarie, società-veicolo di cartolarizzazione di mutui e di recupero crediti), controllati e non;
11. Controllare se il grosso dei bad credits, derivante da mutui e altri crediti risalenti al 2007-2009 (periodo di particolare interesse), sia riconducibile all’influenza di qualche specifico socio finanziatore del Monte o a suoi collegati, beneficiari diretti o indiretti dei mutui medesimi; e se sia ravvisabile l’azione di grappolate di funzionari e dirigenti compiacenti, che poi hanno fatto brillante carriera, sospinti dagli elevati volumi di credito da loro erogati (volumi facilmente quantificabili anno per anno); a tal fine vogliate richiedere al CDA l’elenco dei soggetti censiti con rapporto FO (fornitore) in essere o estinto, onde poter meglio individuare mediatori creditizi eventualmente riconducibili a soggetti interni ed esterni o prestanomi, e relative liste dei mutui intermediati; con tale indagine si evidenzieranno anche i consulenti esterni alla banca, i cui costi molto onerosi andrebbero incrociati con le relative fatture);
12. Controllare se vi siano rapporti significativi tra certi ingressi di soci di capitali, certi rapporti politici di tali soci, certi top managers, certe operazioni di credito azzardate;
13. Controllare se il CDA abbia o non abbia comperato i cap, cioè le coperture, per i mutui a tasso variabile, onde proteggere la banca da variazioni al rialzo dei tassi (prodotto “mutuo variabile con cap”, non più in offerta);
14. Controllare perché la Fondazione non è intervenuta a porre freno a operazioni rovinose e palesemente incongrue, come l’acquisto di Antonveneta senza previa due diligence (omissione certamente non dovuta a svista), e perché non sia intervenuta in via disciplinare e correttiva;
15. Controllare se sia legittimo e conforme ai fini statutari di beneficenza l’operato della Fondazione anche in relazione all’uso del suo patrimonio e all’affidamento a una discussa banca d’affari americana del collocamento delle azioni MPS da essa già possedute;
16. Controllare se vi siano colpe degli organi preposti alla sorveglianza sulla Fondazione, in relazione alla eventuale opportunità di commissariarla;
17. Controllare quali siano i veri motivi della scelta di Fabrizio Viola come direttore generale, in considerazione dei negativissimi risultati della sua gestione di Biper Banca (era già bruciato e solo un bruciato poteva accettare di legarsi a una banca ormai pure bruciata o predestinata a una brutta fine?); si noti che Viola, non appena nominato, disse di non sapere se MPS avesse ancora le condizioni per esercitare il credito; e una tale dichiarazione o è frutto di un amore incondizionato della verità, oppure mira a deprezzare la banca;
18. Controllare non solo le operazioni sui conti in essere dei soggetti indasgati , ma anche quelle sui rapporti cessati, che sovente riconducono ad operazioni spot di una certa valenza;
19. Controllare in generale tutti i passaggi e incassi di denari, e i loro tramiti e termini; visto che è tutto tracciabile, tracciate tutto; se il Santander ha incassato una plusvalenza dalla vendita di Antonveneta, dovrà documentare dove è finita: se è rimasta entro di esso, è un conto; se, con giri strani, o ad esempio via Cayman Islands, è finito altrove, allora è chiaro che c’è un terzo beneficiario;
20. Eseguire i sequestri conservativi dei beni e dei valori dei verosimili colpevoli di reati che abbiano arrecato danni;
21. Chiedere l’assistenza anonima di qualche dipendente funzionario, ad integrazione di quanto i vertici di banca e fondazione vorranno fornire, per superare le difficoltà tecnicistiche negli accertamenti, e per sapere quali armadi aprire (naturalmente ci vorrà personale formatosi nell’una banca e nell’altra);
22. Tener presente come, non solo nella malgestione dell’azienda per fini esterni ad essa, ma anche nel rapporto col personale, recentemente riformato in senso assai peggiorativo, e in quello con la clientela, cui si offrono prodotti per investimento sempre più aleatori e a sempre maggiore upfront per la banca, o contratti con clausole comportanti che il cliente cede alla banca la proprietà dei titoli in cui investe (così che, sovente senza capirlo – perché i moduli parlano di un “prestito” – si assume il rischio-banca in caso di default di questa con un premio di rischio del solo 0,1% l’anno), si concreta una policy del mordi-e-fuggi, basata sul breve o brevissimo termine.
Allegati: 1)modulo per “prestito” di titoli; 2) n. 2 articoli miei.
14.05.12
Avv. Marco Della Luna
, lì
DOCUMENTO DI SINTESI
Documento di sintesi redatto ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e delle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni
Condizioni economiche
Il servizio prevede il riconoscimento al Cliente di un compenso, calcolato secondo la seguente formula:
ctv x gg x t / 360
dove:
– “ctv” è il controvalore dato dalla quantità dello strumento finanziario prestato moltiplicato per il suo valore di mercato;
– “gg” sono i giorni effettivi di durata del prestito;
– “t” è il tasso di prestito espresso su base annuale in termini percentuali indicato tempo per tempo nel Foglio Informativo disponibile presso tutte le Filiali della Banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet della Banca ( www.mps.it ).
Tale tasso non sarà comunque inferiore a 0,01% su base annua.
Spese per comunicazioni:
– Spese di produzione rendicontazione (1) : 0,00 euro
– Spese di spedizione: secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla Banca con i principali operatori del mercato, pubblicata sul sito internet della medesima (
) e disponibile anche presso le filiali della Banca. Sono esenti in caso di invio per canale telematico
Clausole contrattuali praticate al cliente
Art. 1 – Modalità di esecuzione del mandato
1.1 La Banca ha piena discrezionalità ed autonomia, nell’ambito degli strumenti finanziari per i quali il Cliente ha manifestato la propria volontà di renderli disponibili per il servizio in oggetto, di effettuare le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari
1.2 La Banca può compiere pertanto tutti gli atti relativi alle operazioni in discorso ed ha piena facoltà, in ogni caso, di valutare se procedere o meno alla conclusione di dette operazioni, di scegliere la controparte contrattuale nonché di decidere la specie e/o i quantitativi degli strumenti finanziari da utilizzare.
1.3 La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione del presente contratto.
1.4 Il Cliente prende atto della circostanza che per il prestito degli strumenti finanziari non esiste un mercato regolamentato, quindi le operazioni contemplate nel presente mandato saranno eseguite fuori mercato.
1.1 La Banca ha piena discrezionalità ed autonomia, nell’ambito degli strumenti finanziari per i quali il Cliente ha manifestato la propria volontà di renderli disponibili per il servizio in oggetto, di effettuare le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari 1.2 La Banca può compiere pertanto tutti gli atti relativi alle operazioni in discorso ed ha piena facoltà, in ogni caso, di valutare se procedere o meno alla conclusione di dette operazioni, di scegliere la controparte contrattuale nonché di decidere la specie e/o i quantitativi degli strumenti finanziari da utilizzare. 1.3 La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione del presente contratto. 1.4 Il Cliente prende atto della circostanza che per il prestito degli strumenti finanziari non esiste un mercato regolamentato, quindi le operazioni contemplate nel presente mandato saranno eseguite fuori mercato.
Art. 2 – Oggetto e durata dei singoli prestiti
2.1 Ogni operazione di prestito potrà avere durata di uno o più giorni lavorativi .
2.2 Ogni operazione di prestito sarà effettuata sulla Giacenza degli strumenti finanziari senza necessità di ratifica alcuna da parte del Cliente.
2.3 La Banca potrà anche prendere in prestito strumenti finanziari che abbiano deliberato lo stacco di cedole o il pagamento di dividendi.
2.4 La Banca non potrà prendere a prestito strumenti finanziari la cui cessione comporti l’obbligo di segnalare a Consob variazioni nelle partecipazioni rilevanti riferite a tali strumenti finanziari.
(1) Includono forfettariamente anche le spese di produzione degli altri documenti e per le altre informazioni: ad esempio, documento di sintesi e contabili; tali spese potranno subire variazioni in relazione al costo effettivamente sostenuto dalla Banca in conformità a quanto previsto dall’art. 127-bis T.U.B. Sono esenti in caso di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge.
Art. 3 – Operazioni concluse dalla Banca con se stessa
3.1 La Banca è altresì fin d’ora autorizzata, ai sensi dell’art. 1395 cod. civ., a concludere le operazioni di prestito di strumenti finanziari oggetto del presente mandato anche con se stessa, oltre che con soggetti terzi.
3.2 Qualora la Banca concluda con se stessa un’operazione di prestito assume la veste di Mutuatario, rimanendo comunque ferma la garanzia del buon fine dell’operazione di cui al precedente art. 1.3.
Art. 4 – Restituzione di strumenti finanziari equivalenti e Recall
4.1 La Banca si impegna a restituire al Cliente, a conclusione di ciascuna operazione di prestito, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito, unitamente ai diritti accessori eventualmente realizzati sui medesimi durante il periodo di durata del prestito.
4.2 La Banca riconosce espressamente il diritto di Recall del Cliente, che potrà essere esercitato, per ogni singola operazione di prestito, su tutti o parte degli strumenti finanziari mediante comunicazione da parte del cliente di ordine di vendita o di trasferimento ad altro Istituto bancario degli strumenti finanziari oppure mediante recesso o risoluzione dal presente contratto.
Art.5 – Durata e recesso
5.1 Il presente mandato è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà anche ai sensi dell’art. 1727 cod. civ. dando un preavviso di almeno 30 giorni.
Mandato generale per la conclusione di operazioni di prestito di strumenti finanziari
Sezione I – Premesse
Premesso che:
– la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. , di seguito denominata Banca, nell’ambito della propria normale attività, intende offrire ai propri Clienti il servizio di prestito di strumenti finanziari (di seguito, il “Servizio” );
– per lo svolgimento del Servizio, la Banca utilizza gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente depositati/contabilizzati presso la Banca;
– le parti, con la sottoscrizione del presente mandato intendono stabilire la disciplina di carattere generale per l’esecuzione delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari.
– I rischi del Servizio sono da porre in relazione al trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente al Mutuatario fermo restando che la Banca garantisce comunque il buon fine dell’operazione. Ne consegue pertanto che l’unico rischio di credito per il Cliente è l’ipotesi di inadempimento della Banca.
– L’adesione al Servizio non comporta una maggiore esposizione del Cliente al rischio di mercato inerente il valore degli strumenti finanziari prestati, essendo esplicitamente prevista la possibilità per il Cliente di disporre in ogni momento dei propri strumenti finanziari, anche vendendoli.
Sezione II – Conferimento dell’incarico
Art. 1 – Contenuto
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente mandato.
1.2 Il Cliente conferisce alla Banca mandato a stipulare, in nome proprio e per conto di esso Cliente, contratti di prestito di strumenti finanziari, utilizzando i propri strumenti finanziari nei limiti della Giacenza, come in prosieguo definita.
Art. 2 – Definizioni e disposizioni preliminari
2.1 Nel presente mandato si intende per:
– Conferma di Prestito: la conferma della conclusione dell’operazione di prestito in un prospetto contenente la specie e la quantità di strumenti finanziari presi a prestito, la data di decorrenza e di scadenza del prestito, il tasso di prestito e la remunerazione spettante al Cliente. La Banca invierà le Conferme di Prestito in forma cumulativa tramite la rendicontazione con periodicità trimestrale di cui al successivo articolo 4.2. Le informazioni in merito ai prestiti ed alle condizioni applicate potranno comunque essere richieste dal Cliente anche giornalmente presso la propria filiale;
– Giacenza: la massa degli strumenti finanziari di proprietà del Cliente depositati/contabilizzati a credito presso la Banca al momento del prelievo di cui all’ art. 3.1;
– Giorno lavorativo: ogni giorno in cui è possibile effettuare l’operazione ed il relativo regolamento;
– Mutuante o Mandante: il Cliente;
– Mutuatario: il prenditore degli strumenti finanziari (la Banca o, a seconda del caso, altro soggetto terzo);
– Recall: il diritto riconosciuto al Cliente di chiedere alla Banca, in ogni momento, la restituzione, in tutto o in parte, degli strumenti finanziari oggetto del prestito.
Sezione III – Disciplina contrattuale delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari
Art. 3 – Modalità di esecuzione del mandato
3.1 La Banca ha piena discrezionalità ed autonomia, nell’ambito della Giacenza, di effettuare le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari e conseguentemente essa può liberamente operare senza necessità di acquisire, volta per volta, il preventivo assenso del Cliente e senza alcun obbligo di dar corso a specifiche richieste del Cliente medesimo in merito a termini e modalità di esecuzione di dette operazioni.
3.2 La Banca può compiere pertanto tutti gli atti relativi alle operazioni in discorso ed ha piena facoltà, in ogni caso, di valutare se procedere o meno alla conclusione di dette operazioni, di scegliere la controparte contrattuale nonché di decidere la specie e/o i quantitativi degli strumenti finanziari da utilizzare.
3.3 La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione del presente contratto, ponendo anche a garanzia titoli o altri strumenti finanziari. Tali garanzie permarranno anche quando la Banca non riveste la qualifica di Mutuatario, essendo questo rappresentato dal terzo soggetto prenditore degli strumenti finanziari. A tal fine viene acceso un deposito, presso una società del Gruppo MPS, a tutela e garanzia delle operazioni di prestito concluse, denominato “MPSCS/prestito titoli clientela/BMPS” nel quale confluiscono, in forma cumulativa, contante e/o strumenti finanziari per un ammontare pari al controvalore totale degli strumenti finanziari oggetto di operazioni di prestito in essere. Tale deposito, intangibile per finalità ulteriori rispetto a quelle di tutela e garanzia delle operazioni di prestito concluse, verrà alimentato da una società del Gruppo MPS tramite il deposito di contante e/o strumenti finanziari. La medesima avrà cura di garantire la capienza del conto/deposito secondo quanto sopra riportato, con riferimento alla totalità dei prestiti in essere ed alla generalità dei mandati conferiti. Resta comunque inteso che il diritto di voto, gli eventuali proventi degli strumenti finanziari depositati a tutela delle operazioni di prestito titoli, nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi su detti strumenti finanziari spetteranno alla società del Gruppo MPS presso cui viene acceso il deposito a tutela dell’operatività.
3.4 Il Cliente prende atto della circostanza che per il prestito titoli non esiste un mercato regolamentato, quindi le operazioni contemplate nel presente mandato saranno eseguite fuori mercato.
Art. 4 – Oggetto e durata dei singoli prestiti
4.1 Ogni operazione di prestito potrà avere durata di uno o più giorni lavorativi .
4.2 Ogni operazione di prestito effettuata sulla Giacenza non necessiterà di ratifica alcuna da parte del Cliente. In caso di operatività di prestito titoli la Banca, con periodicità trimestrale, rende disponibili al Cliente il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente e delle operazioni effettuate.
4.3 La Banca potrà anche prendere in prestito strumenti finanziari che abbiano deliberato lo stacco di cedole o il pagamento di dividendi. In tali ipotesi, la Banca effettuerà a favore del Cliente un pagamento sostitutivo del dividendo al netto della ritenuta di cui alla normativa fiscale tempo per tempo vigente.
4.4 La Banca non potrà prendere a prestito strumenti finanziari la cui cessione comporti l’obbligo di segnalare a Consob variazioni nelle partecipazioni rilevanti riferite a tali strumenti finanziari.
Art. 5 – Consegna degli strumenti finanziari
5.1 Il Cliente autorizza la Banca a procedere al trasferimento dei propri strumenti finanziari al Mutuatario a far tempo dalla data di decorrenza che sarà indicata nella Conferma di Prestito.
5.2 Il Cliente autorizza la Banca a compiere ogni formalità necessaria per il suddetto trasferimento.
Art. 6 – Effetti del prestito. Distribuzione dei proventi e diritti inerenti agli strumenti finanziari
6.1 Per effetto di ciascuna operazione di prestito, gli strumenti finanziari oggetto della transazione passeranno in proprietà del Mutuatario, ai sensi dell’articolo 1814 cod. civ.
6.2 Il diritto di voto, i proventi degli strumenti finanziari dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli strumenti finanziari spettano, per l’intera durata del prestito, al Mutuatario.
6.3 Le somme corrispondenti agli eventuali proventi realizzati sugli strumenti finanziari saranno riconosciute dalla Banca al Cliente, secondo le modalità stabilite dalle società emittenti gli strumenti finanziari in oggetto, al netto delle ritenute di cui all’art. 4.3, con accredito sul conto corrente n.
intestato al Cliente e dallo stesso indicato.
6.4 Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto delle singole operazioni di prestito attribuiscano il diritto di ottenere quantità aggiuntive di strumenti finanziari della medesima tipologia di quelli oggetto del prestito ovvero di altra tipologia e/o altri valori e tali strumenti finanziari e/o valori vengano consegnati al Mutuatario nel corso della durata del prestito, la Banca si impegna, anche per conto del Mutuatario, a consegnare al Cliente al termine del periodo di durata del prestito anche le predette quantità aggiuntive di strumenti finanziari e/o valori ricevuti dal Mutuatario.
Art. 7 – Remunerazione
7.1 Per ciascuna operazione di prestito conclusa, al Cliente spetta un compenso calcolato secondo la seguente formula:
ctv x gg x t / 360
– “ctv” è il controvalore dato dalla quantità dello strumento finanziario prestato moltiplicato per il suo valore di mercato;
– “gg” sono i giorni effettivi di durata del prestito;
– “t” è il tasso di prestito espresso su base annuale in termini percentuali indicato tempo per tempo nel Foglio Informativo disponibile presso tutte le Filiali della Banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet della Banca (
).
Tale tasso non sarà comunque inferiore a 0,01% su base annua.
7.2 La Banca effettuerà la ritenuta nella misura prevista dalla normativa in materia fiscale tempo per tempo vigente, in qualità di sostituto d’imposta sulla remunerazione corrisposta al Cliente.
7.3 Tale remunerazione sarà corrisposta alla scadenza di ogni mese solare sulla base delle operazioni di prestito effettuate nel periodo secondo le condizioni per tempo comunicate nelle Conferme di Prestito.
7.4 Resta fermo che le somme riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 4.3 e 6.3 non costituiscono remunerazione.
7.5 Per ogni operazione di prestito conclusa dalla Banca in esecuzione del presente mandato non verrà addebitata al cliente alcuna commissione né spesa, ad eccezione delle eventuali spese di spedizione per la rendicontazione di cui al precedente art. 4.2.
Il Cliente prende atto della circostanza che, a fronte del prestito degli strumenti finanziari, non riceverà dalla Banca alcuna garanzia ulteriore rispetto a quella del buon fine delle operazioni di prestito di cui all’art. 3.3.
Art.8 – Operazioni concluse dalla Banca con se stessa
8.1 La Banca è altresì fin d’ora autorizzata, ai sensi dell’art. 1395 cod. civ., a concludere le operazioni di prestito di strumenti finanziari oggetto del presente mandato anche con se stessa oltre che con soggetti terzi.
8.2 Qualora la Banca concluda con se stessa un’operazione di prestito assume la veste di Mutuatario, rimanendo comunque ferma la garanzia del buon fine dell’operazione di cui al precedente art. 3.3.
Art. 9 – Restituzione di strumenti finanziari equivalenti e Recall
9.1 La Banca si impegna a restituire al Cliente, a conclusione di ciascuna operazione di prestito, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito, unitamente ai diritti accessori eventualmente maturati sui medesimi durante il periodo di durata del prestito.
9.2 La Banca riconosce espressamente il diritto di Recall del Cliente, che potrà essere esercitato, per ogni singola operazione di prestito, su tutti o parte degli strumenti finanziari mediante comunicazione di ordine di vendita dei titoli, recesso o risoluzione dal presente contratto, ordine di trasferimento dei titoli ad altro Istituto bancario.
Resta inteso che la predetta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto nei modi e con gli effetti della richiesta di disposizione.
9.3 In tal caso la Banca darà esecuzione all’ordine di vendita nei termini ed alle condizioni contenuti nell’ordine medesimo.
9.4 Indisponibilità del titolo per il prestito: il Cliente conviene sin d’ora che non potranno essere prestati i titoli soggetti a qualsiasi tipo di vincolo (a solo carattere esemplificativo e non esaustivo, i titoli sottoposti a sequestro o pignoramento o per i quali sia stata richiesta la partecipazione all’assemblea).
Sezione IV – Disposizioni finali
Art. 10 – Risoluzione
10.1 Il presente incarico e ciascuna operazione di prestito si risolvono, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in uno dei seguenti casi:
a) mancata restituzione anche di uno solo degli strumenti finanziari presi a prestito allo scadere di ogni singola operazione di prestito;
b) mancato adempimento di una delle Parti di una delle obbligazioni derivanti dal presente mandato e relative ad ogni singola operazione di prestito.
La risoluzione si verifica di diritto, restando espressamente esclusa la necessità per la parte interessata di effettuare la dichiarazione di cui all’art. 1456, comma 2.
10.2 Il presente mandato si intenderà, inoltre, automaticamente risolto con effetto immediato, qualora:
a) una delle due parti abbia operato cessioni di beni ai creditori ex articolo 1977 cod. civ. o abbia proposto ai creditori altre forme di regolamentazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti;
b) una delle due parti sia stata sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto. La parte nei cui confronti si sia verificata una di tali circostanze dovrà darne tempestiva comunicazione alla controparte e fornirle tutte le indicazioni richieste.
10.3 In ogni caso di risoluzione del contratto, tutte le operazioni di prestito in essere si concluderanno automaticamente e la Banca dovrà restituire, per ogni operazione di prestito, gli strumenti finanziari entro il primo giorno di liquidazione successivo alla data di risoluzione, fatto salvo ogni diritto delle parti, ivi compreso il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 11 – Durata – Recesso
11.1 Il presente mandato è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà anche ai sensi dell’art. 1727 cod. civ. dando un preavviso di almeno 30 giorni.
11.2 Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.
11.3 Il recesso non pregiudica la validità e l’esecuzione delle singole operazioni di prestito già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti conseguenti a tali operazioni, fatto salvo il diritto di Recall.
11.4 Il recesso dal presente mandato non comporta il recesso da altri servizi di investimento in essere tra il Cliente e la Banca.
Art. 12 – Modifiche al mandato
12.1 Le modifiche al presente mandato o alle singole operazioni di prestito, conseguenti al mutamento di norme di legge o regolamentari, si intendono automaticamente recepite ed efficaci dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 13 – Disposizioni finali
13.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente mandato valgono le clausole e le disposizioni della documentazione contrattuale sottoscritta tra il Cliente e la Banca con riferimento ai servizi di investimento da quest’ultima prestati (di seguito, il “Contratto” ) di cui il presente costituisce integrazione. In caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e quelle del presente mandato, prevarranno queste ultime.
Art. 14 – Legge regolatrice
Il presente mandato è regolato dalla legge italiana.
(firma del cliente) __________________________________
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il cliente dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole del presente contratto e di approvare specificamente le seguenti:
Art. 3 – Modalità di esecuzione del mandato;
Art. 4 – Oggetto e durata dei singoli prestiti;
Art. 7 – Remunerazione;
Art. 8 – Operazioni concluse dalla Banca con se stessa;
Art. 9 – Restituzione di strumenti finanziari equivalenti e Recall;
Art. 10 – Risoluzione;
Art. 11 – Durata – Recesso.
(firma del cliente) __________________________________
Strumenti finanziari non disponibili per le operazioni di prestito secondo quanto indicato dal Cliente
Denominazione Strumento finanziario |
ISIN |
Quantità non disponibile |
(firma del cliente) __________________________________
Fine modulo
STRESS TEST E CONTENZIOSO SOMMERSO: INATTENDIBILITA’ DEI BILANCI BANCARI
La scorsa settimana abbiamo avuto comunicazione che Bankitalia – BCE hanno eseguito lo stress test sulle 5 maggiori banche italiane, e che tutte lo hanno superato. Quanto vale questo risultato e il metodo che lo ha prodotto? Perché i mercati l’hanno bocciato, affondando le azioni bancarie?
Base degli stress test, ossia dei test di solidità delle banche rispetto a possibili shock finanziari, è la consistenza patrimoniale delle banche medesime. Il grosso dell’attivo patrimoniale delle banche è dato, ovviamente, dai crediti verso i clienti e verso gli stati. Quindi il punto di partenza di ogni stress test dovrebbe essere la verifica dell’effettiva sussistenza dei crediti vantati in portafoglio, e del grado di solvibilità dei rispettivi debitori.
Gli stress test sinora condotti, a quanto si capisce, si basano sui dati di bilancio dichiarati dalle banche stesse, e non verificano se essi siano veritieri oppure no: vedi il press release 23.07.11 della BCE. Eppure, molti, recenti e clamorosi episodi di crack finanziari hanno dimostrato che sovente le grandi società (Parmalat, Halliburton, Lehman Brothers), così come fanno le piccole, al fine di ottenere o mantenere crediti o investimenti, dichiarano dati molto migliori di quelli reali. Sappiamo inoltre che tutte le società sono in grado di aggiustare i bilanci, quando serve, e che molte lo fanno (window dressing). Specialmente se il management una corporation sta costruendo una superfrode agli investitori, proprio allora fa bilanci quadratissimi, per attirare gli investimenti! Quindi il prendere per veri i dati dichiarati dalle banche che si dovrebbe controllare rende gli stress test pressoché inutili, come certificazione di solidità delle banche che lo superano. Se poi si deve controllare se una impresa sia solida oppure no, cioè se si vuole fugare il dubbio che sia pericolante, pretendere di farlo basandosi sui dati che essa stessa dichiara è ridicolo, è un controsenso come chiedere all’oste se il suo vino è buono.
La conseguenza è che l’esito degli stress test non è stato rassicurante. Gli esperti sanno che chi li esegue non esegue prima un controllo analitico e in proprio soprattutto della qualità e consistenza dei crediti che ciascuna banca ha iscritto nello stato patrimoniale, nonché delle garanzie che essa ha prestato per debiti di altri soggetti (solitamente, società-veicolo da essa controllate) e che sono, o dovrebbero essere, esposte nei conti d’ordine. Ricordiamo che la mancata considerazione di tali fattori di rischio da parte di analisti, società di revisione e autorità finanziarie è stata decisiva per i crack-frodi delle banche americane degli ultimi anni. Vedremo se in Italia si imparerà da quella lezione.
Nella realtà delle nostre banche, in effetti, mi risulta che molti crediti sono stati cartolarizzati, cioè ceduti dalle banche a società terze, ma, allo scopo di simulare una maggiore patrimonializzazione, vengono mantenuti contabilmente nell’attivo patrimoniale col pretesto che le banche partecipano le società cessionarie. Molti altri crediti sono mantenuti in bilancio come esigibili dalle banche, mentre i debitori sono morosi o addirittura insolventi. Traspare un mare di contenzioso sommerso, che le banche, ovviamente nel proprio interesse, non mettono in sofferenza.
Ulteriori fattori di inattendibilità sono i seguenti:
– lo stress test è stato eseguito simulando che i tassi di interesse sul debito pubblico ammontase al 4,8%, quando il giorno dopo era nella realtà arrivato al 5%;
– la legge, dopo la crisi del 2008 ancora oggi autorizza a valutare i titoli in portafoglio all’attivo patrimoniale dei bilanci al valore nominale. E questo ti dice tutto sulla credibilità di tutti i bilanci italiani;
– secondo uno studio condotto per conto dell’Università di Torino, qualora dai bilanci delle maggiori società quotate in borsa si facesse astrazione dalle seguenti voci dell’attivo patrimoniale: immobilizzazioni immateriali (vedi costi correnti capitalizzati per favorire un risultato utile falso), crediti (senza opportune poste rettificative), rimanenze (gonfiate a dismisura per occultare le perdite reali), oltre il 50% delle società quotate o scomparrebbero o almeno verrebbero drasticamente ridimensionate;
– la revisione è tuttora affidata dalle società stesse ai revisori, che vengono retribuiti per le loro prestazioni. Quindi che isano i revisori a denunciare i falsi in bilancio mi sembra assai poco creidbile, visto l’evidente conflitto di interesse.
Con l’attuale normativa europea sono in vigore severe norme per quanto concerne l’indipendenza del revisore
Per fare stress test attendibili, bisognerebbe dunque prima controllare seriamente, con apposite ispezioni della Banca d’Italia, i conti delle banche interessate, togliere dallo stato patrimoniale i crediti convogliati su società veicolo non cedute, togliere quelli inesigibili, ed eseguire gli accantonamenti per quelli da incaglio (accantonamento pari al 35% del credito) e per quelli da contenzioso (accantonamento pari al 50%). Altrimenti i dati patrimoniali del bilancio sono falsi per supposizione di attivi inesistenti e occultamento di passivi esistenti. E ciò, dentro il mondo bancario, è ben noto. Onde la sfiducia verso operazioni di rassicurazione anche se blasonate.
Molte banche, di prassi, a quanto mi si riferisce, in violazione delle disposizioni di Bankitalia, non fanno le suddette quattro operazioni, perché se le facessero la loro patrimonializzazione si ridurrebbe a livelli di default o perlomeno critici per l’operatività. E qui ritorna l’incompatibilità logica di banche e loro controllanti o partecipate, che da un lato dovrebbero essere controllate e disciplinate da Bankitalia, mentre dall’altro lato la controllano come socie. Questo problema si estende alla BCE, partecipata da Bankitalia e co-autrice degli stress test.
Le società di revisione, che dovrebbero assicurarsi che le banche formulino bilanci veritieri, che rispettino le predette disposizioni e che facciano gli accantonamenti, si rivelano poco attive, se è vero quanto sopra riferito. Per farlo, dovrebbero prendere in mano le singole pratiche, o almeno i tabulati integrali. Ma lo fanno? La Consob, che istituzionalmente ha il dovere di vigilare su di loro, dovrebbe farsi più attenta e penetrante. I controlli devono essere credibili, devono farsi sentire, oppure…
Per fare le cose seriamente, propongo di mandare ispezioni a sorpresa nelle filiali e nelle sedi centrali, richiedendo i tabulati completi dei crediti in essere, con indicazione delle cessioni , per verificare se siano state eseguite o no le debite rettifriche; delle morosità, per verificare se siano stati fatti gli incagli, le segnalazioni e gli accantonamenti prescritti; ma anche per richiedere le pratiche dei debitori ammessi a “benefici” quali dilazioni, sospensioni, differimenti delle rate o degli interessi, onde verificare la condizione patrimoniale e reddituale dei debitori beneficiari, imprese o privati che siano.
Queste sono tutte agevolazioni sponsorizzate dal governo a vantaggio sì dei consumatori-clienti ma anche delle banche, che beneficiano della regolarizzazione figurativa delle posizioni debitorie nel sistema differendo di anni la loro problematicità e ricavandone un’ottima immagine, un’immagine di competenza e coscienziosità e solidità, da spendere anche politicamente.
Infatti molto spesso tali benefici sono mascheramenti di morosità e posizioni insolventi, che andrebbero cancellate dall’attivo patrimoniale o quantomeno controbilanciate con accantonamenti del 35% o del 50% a seconda dei casi. Benefici del tipo “sospensione per 24 mesi dei pagamenti” comportano, per chi è già moroso di massimo 12 rate, che la mora si faccia figurare sanata mentre non lo è, e che altre 12 rate a scadere, che pure non saranno pagate, figureranno pagate. Poiché tali benefici sono stati applicati a milioni di soggetti, se si dovesse sollevare la foglia di fico che essi costituiscono, salterebbe fuori un mare di morosità e inesigibilità di crediti, che pure dovrebbero essere tolti dall’attivo patrimoniale delle banche, o controbilanciati coi predetti accantonamenti. Ma la sospensione finisce, prima o poi, e allora il marcio riaffiora o riaffiorerà. E questa è una mina a scoppio ritardato, che, frazie anche agli incoraggiamenti del governo, ci ritroviamo nella pancia.
Il risultato di tutte queste operazioni di correzione dei bilanci, di riduzione di attivi fasulli, sarebbe, verosimilmente, il crollo del settore bancario italiano, in quanto illiquido e decotto, gonfio di crdditi inesigibili o ceduti. Se e quanto la cosa emergerà, la capitalizzazione delle banche italiane quotate, già scesa da 222 a 75 miliardi in 4 anni nonostante i cospicui aumenti di capitale, potrebbe scendere alle più oscure profondità. Evitare o rinviare questo esito, è forse l’unica giustificazione del maquillage detto stress test: se non si maschera lo stato di decozione delle banche, succede il disastro, qualcosa che la politica non saprebbe governare.
Il vecchio carrozziere in pensione, davanti a cui ho letto e corretto il presente articolo, annuisce e conferma: “Sì, ricordo di quando venivano da me gli ispettori della banca centrale a farsi riparare le loro vetture private richiedendomi di fatturare come se avessi riparato automobili delle banche che erano venuti a controllare, su indicazione e precisi accordi con le direzioni di queste. Può immaginare l’attendibilità di quei controlli.”
La via per ristabilire, insieme, la verità economica e l’affidabilità delle banche, esiste, ma è contraria agli interessi dei banchieri, perché espone la natura della loro attività, e qui l’accenno solamente (ampiamente ne ho parlato nei saggi Euroschiavi e La Moneta Copernicana): essa inizia col rilevare che sono omissive le annotazioni di uscita di cassa e di entrata ( “accensione” ) di un credito che accompagnano l’erogazione ( di crediti) da parte delle banche, perché non riportano che ciò che esce di cassa – il credito, la moneta bancaria – non preesiste all’erogazione, ma è creato dalla banca stessa. mediante l’atto dell’erogazione di credito. Quindi il corrispondente credito con essa generato non è controbilanciato dall’uscita di cassa di denaro o valore preesistente, ma è un ricavo netto, cui si sommeranno i pagamenti di interessi. I risultati di gestione e lo stato patrimoniale dovrebbero essere rivisti di conseguenza. E anche le tasse applicabili alle banche, naturalmente. In tal modo il problema della patrimonialità delle banche sarebbe radicalmente superato, e insieme quello della finanza pubblica. Ma far emergere questi redditi occulti presupporrebbe la rinuncia a usare, come oggi si usa, la moneta e il credito come strumenti per dominare la società e l’economia, anziché per fare il loro bene favorendo loro sviluppo.
20.07.11 Marco Della Luna
ORA SI SALVI M.P.S.
(N.B.: questo è l’articolo corretto e completo, accidentalmente avevo inserito una versione non definitiva)
Nel settore bancario italiano si moltiplicano i segni di illiquidità. Alcuni primari istituti hanno quasi completamente sospeso le erogazioni di credito. I corsi azionari vanno male o malissimo. Corrono voci che in ottobre o novembre sia probabile un credit crunch tale da precipitare l’economia in una recessione nera e da minacciare i depositi. E’ in corso uno sforzo di ricapitalizzazione. Particolarmente inquietante, per la contraddittorietà esplosiva dei dati, è la situazione di MPS: + 348% dei profitti (dichiarati), ma per contro: sospensione delle erogazioni di mutui, picchiata delle azioni, tagli radicali in tutte le spese, tagli dal 20 all’80% della componente variabile dei premi di produttività per impiegati e quadri dirigenti, ma prima auto-aumento fino a circa del 30% dello stipendio fisso dei dirigenti centrali (in modo da compensare per sè soli la successiva riduzione del premio variabile), assunzioni di giovani impiegati impreparati a tempo e con salari di fame, un miliardo di debiti verso Esatri per trading elusivo (Sole24Ore del 21.06.11), altissimo tasso di contenzioso con la clientela (contenzioso prevalentemente incorporato con Antonveneta, che fu pagata 9 mld (con un prestito obbligazionario subordinato e con un aumento di capitale quando le quotazioni azionarie erano ben più alte delle attuali) e ne valeva forse la metà. E il peso dell’interrogazione parlamentare sul discutibilissimo collocamento di Casaforte; e il 67,2% di rincaro in un anno del CDS ; e le facilitazioni proposte ai dipendenti per l’adesione al prossimo aumento di capitale… ma come si fa a chiedere l’adesione di chi hai bistrattato tagliandogli lo stipendio mentre membri del CDA della Banca vendono i diritti ( Il Sole 24 Ore 25-06-2011 )? E voci (non verificabili) di trenta tecnici informatici di Intesa-San Paolo all’opera nella sede centrale senese, mentre la Fondazione MPS, per far cassa e poter così aderire all’aumento di capitale del M.P.S., ha venduto 2,2 mld di azioni privilegiate (che, una volta vendute, per statuto, sono divenute ordinarie, facendo crollare il prezzo in borsa), e ciò tramite una molto discussa banca speculativa americana accusata di operazioni antisociali su larga scala e di specifiche colpe nel disastro greco, ed a cui sono state assegnate proprio quelle azioni MPS – ma le fondazioni, ontologicamente aventi scopo benefico, non dovrebbero evitare dipendenze o cointeressenze con…?
Insomma, fatti e dati incoerenti, contraddittori, suggerenti dubbi e sospetti anche su quel + 348%, che, congiunti all’emissione privilegiata, il mercato ha tradotto in un crollo dell’azione MPS ai minimi storici con perdita del 90% sui massimi. Guai se MPS dovesse cedere, se si avviasse un bank rush, o una discesa del rating con una ascesa ulteriore dei tassi di rifinanziamento. Dato il peso strategico di MPS, avremmo un effetto valanga. Un tale rischio va prevenuto dal potere pubblico e semipubblico, anche a costo di un’ispezione e, al limite, di un commissariamento, che però sicuramente non sarà necessario, come non sarà necessario – ma, se lo fosse, il governo dovrebbe intervenire – un sostegno della mano pubblica, anche a spese del contribuente, perché nel suo interesse! E’ prioritario prevenire che, in autunno, in una crisi accentuata di liquidità bancaria che potrebbe partire dagli istituti in parola, il blocco del credito si congiunga a una campagna di rientri dei crediti aperti, in una tenaglia mortale per l’economia di questo già malmesso e demonetizzato paese, soprattutto se non interviene un terzo quantitative easing a differire la crisi.
Date la gloriosa antichità, la dimensione, l’importanza di MPS per il sistema-paese, e dato che dubbi e segni di illiquidità attraversano gran parte del sistema bancario nazionale, ma si concentrano sull’istituto toscano, è in favore di esso che bisogna concentrare gli sforzi. Quindi è impellente, è di primario interesse nazionale, che BCE, BDI e CONSOB intervengano, nelle rispettive competenze, per dissipare quei dubbi, per fare le verifiche del caso e, all’esito, dichiarare che quel + 348% è reale, che nell’attivo sono stati contabilizzati i crediti effettivi e non voci di cartolarizzazioni appoggiate a società veicolo non cedute in quanto utilizzabili come garanzia per emissioni obbligazionarie, che non si è registrato come liquidità gli anticipi sul portafoglio (fatture, ri.ba.) , ossia che la banca non ha fatto e non intende fare creazione di mezzi monetari a livello di filiali; che non sono spostate ad esercizi futuri spese competenti a questo esercizio; che non esiste contenzioso sommerso (sofferenze non dichiarate) dannoso per il bilancio. E anche che la scelta dei dirigenti centrali di finanziare gli aumenti dei propri stipendi con tagli a quelli di quadri e impiegati (cui spettava invece un aumento, sempre se è vero il + 348% di utile ) sia una normale scelta di sfruttamento dei subordinati da parte di chi detiene il potere, e non esprima, piuttosto, la valutazione che il gioco stia per saltare e che pertanto convenga raschiare il raschiabile finché è possibile. Durante questo intervento di controllo, per ovvie ragioni, è opportuno che Mussari stia fuori da Bankitalia.
A un livello più profondo, sociologico, le strategie in atto impongono ulteriori elementi di riflessione.
I tagli dei premi di produttività mentre la produttività è aumentata hanno costituito uno shock per il personale bancario, abituato a rapporti non apertamente iniqui e violenti coi propri vertici. Quei tagli tagliano quindi anche il legame di appartenenza, il senso di essere tutti colleghi, di formare un organico. E’ una rottura psicologica. Ora c’è il vertice, che si è nettamente separato dalla base (inclusi in questa i quadri) con un atto, appunto, iniquo, tale da far percepire a livello viscerale, dai dipendenti, che non vi è solidarietà o giustizia a guidare i rapporti, e che essi sono oramai assets impersonali, beni strumentali, nella logica del capitalismo assoluto (Mussari stesso aveva detto che, senza Dio, non vi è etica). I grandi sindacati generalisti, al solito, non si sono opposti, e anche quelli dei bancari hanno fatto poco e concluso zero. La base non si è ribellata. Ha subito. Ora dunque è chiaro e accettato che i rapporti, se devono continuare, continueranno su quella nuova base.
Primarie banche italiane, come lo stesso MPS, hanno in atto una campagna di sostituzione del personale esperto, formato, maturo (incoraggiato ad andarsene mediante scivoli e accompagnamenti) con personale giovanissimo, sottopagato (intorno agli 800 Euro al mese), con contratti brevi senza adeguata formazione, o meglio con formazione sommaria fatta di pochi slogan e tecnicismi da venditore, focalizzata al collocamento dei “prodotti” voluti dai vertici, ossia, innanzitutto, a)contratti con alto upfront per la banca; b)assets tossici di cui la banca vuole liberarsi. Per non perdere il lavoro, il dipendente si sforza di vendere a tutti i costi senza curarsi della onestà del “prodotto” e della sua corrispondenza al profilo del cliente, e viene frequentemente trasferito per evitare che si incontri con i clienti che si sono fidati di lui e che sono rimasti delusi.
Tale campagna procede in parallelo con una campagna di centralizzazione e proceduralizzazione informatiche: oramai i titolari di filiali non decidono più erogazioni di mutui o condizioni di rapporto, in quanto tali richieste di affidamento sono valutate dalla Direzione Generale tramite processo informatico (Pef) elaborato nelle Filiali e qualsiasi condizione in deroga a contratti standard è sottoposta ad un iter di valutazione da parte degli organi esterni competenti in modo da esautorare la figura del Titolare, storicamente strategica nella fidelizzazione della clientela. I funzionari sono così livellati al basso, in linea con quanto detto sopra. E in generale è livellato al basso l’elemento umano, mentre viene elevato quello della rete informatica e delle procedure standardizzate. Quindi, il senso della ristrutturazione sembra essere quello di avere dipendenti di basso costo e bassa competenza, quel poco che sanno tutto rivolto alla vendita, gestiti e coordinati centralmente da una rete informatica mediante programmi guidati, una sorta d’intelligenza artificiale autonoma operante su input specifici ben predefiniti che sembra proprio andare a sostituire la professionalità, la mente pensante di funzionari qualificati.
A che pro sostituire il personale qualificato con quello non qualificato? I vantaggi sono plurimi: costa meno, è meno tutelato, è più ricattabile (con minacce di non rinnovo del contratto o di demansionamento o di trasferimento), ha meno scrupoli morali nel vendere i prodotti più lucrativi per la banca, è mentalmente e comportamentalmente standardizzato (replicanti). Gli svantaggi, in termini di qualità e concorrenza del servizio, sono annullati dal fatto che, tra le banche, non c’è competizione, ma coordinamento, cartello, spartizione del mercato. Se peggiorano il servizio tutte o quasi di concerto, nessuna perde in termini concorrenziali, perché la clientela non ha praticamente scelta. E nessuna perde in termini di quota di mercato, per la medesima ragione. Il conflitto di interessi delle banche che sono anche socie della banca centrale, non è soltanto per il fatto che sono al contempo controllate e controllanti, ma anche per il fatto che le banche centrali da loro partecipate tendono a essere usate come strumento di lottizzazione del mercato.
Considerazione finale: se il sistema bancario si sta ristrutturando nel modo sopra descritto, vuole dire che si prepara ad operare in un mercato e in una società molto più grami e degradati di quelli attuali, anche in termini di livello di legalità e di funzione giudiziaria. Avremo una banca fatta di un Olimpo dirigente d’apparenza (l’Olimpo vero è quello degli azionisti di riferimento, che dettano i loro voleri al scd), che dirige telematicamente un’orda amorale, mutevole e aggressiva di venditori esasperati di “prodotti” equivoci, sempre alla corda per farsi rinnovare il contratto a termine.
28.06.11