VACCINI: PROPOSTA DI LEGGE
Il contratto di appalto per la fornitura dei vaccini obbligatori non è ancora stato reso pubblico, ma se è come gli ultimi, è illegittimo, è un abuso. Il problema di fondo con i vaccini è che i politici (italiani) si vendono per professione e soprattutto che vendono gli interessi nazionali a quelli stranieri, coi vaccini come con le banche, con l’euro, col fiscal compact, coi migranti… quindi non possono essere mai credibili, quando impongono qualcosa in cui qualcuno guadagna grandi somme. Finché rubano i risparmi in banca è un conto, ma quando per profitto ti entrano nel corpo, è un altro conto.
Progetto di legge per la tutela degli assuntori di vaccini e per la libertà professionale dei medici contro la corruzione della politica e gli abusi di Big Pharma:
Articolo 1 Nessuno può essere obbligato a ricevere somministrazione di farmaci o vaccini che non siano già stati testati e se i risultati dei test non sono pubblicamente disponibili. Nessuno può essere in alcun modo sanzionato o discriminato per il rifiuto a ricevere somministrazione di farmaci o vaccini che non siano già stati testati e se i risultati dei test non sono pubblicamente disponibili.
Nessuno può essere obbligato a ricevere o ad eseguire trattamenti sanitari di alcun genere, né può essere in alcun modo sanzionato o discriminato per il rifiuto di riceverli o eseguirli, se non per legge, per una necessità presente e dichiarata, e se non sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) La trattativa e il contratto o i contratti per la fornitura del farmaco o vaccino, dal produttore alla struttura somministrante, devono essere trasparenti e accessibili al cittadino. La casa produttrice del presidio sanitario e degli eventuali strumenti per la sua somministrazione e conservazione deve rendere interamente nota la composizione molecolare, la procedura produttiva, i metodi di conservazione del presidio sanitario e degli strumenti per la sua somministrazione, il suo effetto e la sua funzione in relazione alle condizioni della persona, il procedimento eseguito per testare il farmaco o vaccino e i suoi effetti, gli eventuali finanziamenti o altri contributi alla procedura dei test o di corresponsione o promessa di utilità economiche ai soggetti che la hanno eseguita, da parte di chi abbia interesse commerciale o giudiziario nella fornitura del farmaco o vaccino. I predetti soggetti devono fare dichiarazione al pubblico dei predetti finanziamenti, contributi, utilità. Particolarmente in quanto ai vaccini, dovrà essere dichiarato l’ambito di copertura, la durata della copertura, il grado quantitativo di copertura, l’età di possibile somministrazione in relazione allo sviluppo del sistema immunitario, gli eventuali effetti sul funzionamento e sullo sviluppo del sistema immunitario.
b) Lo stato, in persona del Ministro della sanità, deve aver accertato e garantito espressamente e con piena responsabilità quanto al punto precedente.
c) I cittadini individualmente o attraverso associazioni devono avere la possibilità di verificare quanto al punto a).
d)Il farmaco o vaccino deve essere stato già testato per il tipo di soggetto a cui viene somministrato anche nella combinazione e interazione con altri farmaci o vaccini, anche in relazione all’età dei soggetti.
e)Deve essere assicurata la piena responsabilità civile, penale e amministrativa, anche verso i pazienti, dei produttori, dei distributori e degli enti pubblici che prescrivono il trattamento e che sono tenuti alla farmacosorveglianza per eventuali danni dovuti a difforme o difettosa composizione, sperimentazione, produzione, conservazione e somministrazione dei suddetti presidi.
Articolo 2 – Ognuno ha libertà di opinione, di ricerca, di parola, di insegnamento in ogni aspetto della materia medica, chirurgica, biologica e non può essere sottoposto a sanzioni di alcun tipo, comprese le sanzioni disciplinari dell’ordine di appartenenza, per lo svolgimento tali attività, qualora non sia provato che abbia in malafede diffuso pubblicamente notizie false e tendenziose che abbiano causato danni alla salute delle persone.
Articolo 3 – Nessuna prescrizione di trattamento sanitario potrà essere eseguita se non previa visita medica presso un’agenzia del sistema sanitario nazionale, la quale se ne assuma la responsabilità congiuntamente al medico o ai medici che la eseguono anche in ordine alla idoneità del paziente a ricevere il trattamento.
Articolo 4 – La violazione dell’articolo 1, comma a) e comma b), è punita con la reclusione da due a cinque anni, con la multa da € 100.000 a 500.000, e con l’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione per cinque anni.
Qualora si accerti che la violazione è avvenuta in presenza di cessioni di utilità in favore di pubblici ufficiali, la pena è da cinque a vent’anni di reclusione, con la multa da € 1 milione a 10 milioni e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalla professione.
Qualora il ministro o il sottosegretario alla sanità siano condannati per il reato di cui al primo comma o al secondo comma, la pena per loro è raddoppiata.
Chiunque, in violazione dell’articolo due, minacci sanzioni pubbliche o private per inibire l’esercizio dei diritti sanciti nel medesimo articolo, è punito con la reclusione da due a cinque anni, la multa da € 5.000 ad € 20.000 e l’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione per la durata della pena detentiva. La pena è raddoppiata qualora la violazione sia compiuta al fine di limitare la libertà di un medico nell’esercizio delle sue funzioni, della ricerca e della informazione al pubblico.
La violazione dell’articolo 3 è punita con la reclusione da due a cinque anni, con la multa da € 5,000 a € 20.000 e con l’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione per la durata della pena detentiva.
Ognuno ha facoltà di pubblicare interamente la sentenza di condanna o assoluzione a sue spese. Le testate prescelte non possono rifiutare la pubblicazione.
09.07.17 Marco Della Luna