VACCINI INCOSTITUZIONALI: LA PAROLA ALLA CORTE
Per conto di Aggregazione Veneta, ente associativo istituito ex art. 3 Legge Reg. 28/2016, in persona del dr Loris Palmerini, ho inviato alla Corte Costituzionale il seguente atto di intervento nella causa costituzionale promossa dalla Regione Veneto contro il Decreto Legge Lorenzin. Non è certo che la Corte ammetta l’atto di intervento dell’Aggregazione, anche se in passato lo ha fatto in un caso analogo.
Avv. Marco Della Luna
Via Carlo Poma 20 – 46100 Mantova
ALLA CORTE COSTITUZIONALE
ROMA
GIUDIZIO N. 2017/51
INTESO ALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONLITA’
DEL DL N. 73/2017, INTERO TESTO, E IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 1,3,4,5,7.
ATTO DI INTERVENTO AD ADJUVANDUM
DI AGGREGAZIONE VENETA E PALMERINI LORIS
A SOSTEGNO DELLA RICORRENTE REGIONE VENETO
CONTRO IL RESISTENTE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
L’associazione non riconosciuta “Aggregazione Veneta – Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete” – avente sede in Rubano, Via Rossi 69 (PD) – Tel. 3471416187 – email: segretario@veneta.link sito: www.veneta.link – PEC: aggregazione.veneta@pec.it, CF PLMLRS68L29G224L,
-quale organizzazione esponenziale della nazione veneta in persona di Palmerini Loris, suo legale rappresentante come da allegato statuto, nato a Padova il 29.07.68, res. in Rubano, Via Marconi 1, che allega atto costitutivo, nomina e delega;
-nonché Palmerini Loris, sopra generalizzato, in proprio;
INTERVENGONO E SI COSTITUISCONO
Nell’epigrafato procedimento, ambedue col proc. avv. Marco Della Luna, abilitato al patrocinio avanti alle Corti superiori, avente studio in Mantova, Via Poma 20, CF DLLMRC58B12E897Q, pec e domicilio telematico marco.dellaluna@mantova.pecavvocati.it, fax 0376220508, e, visto il ricorso introduttivo,
-ritenuto, la prima, di essere legittimata al presente intervento perché soggetto esponenziale degli interessi collettivi del popolo veneto – minoranza etnica riconosciuta con Legge Regionale n. 28/2016 e dall’art. 2 dello Statuto Regionale del Veneto – quindi, per inclusione, anche degli interessi per la salute di tutti e particolarmente dei fanciulli; e il secondo perché padre esercente la responsabilità parentale sul piccolo non vaccinato Palmerini ::::::::::::::::::., dunque destinatario del DL de quo;
CHIEDONO
l’accoglimento del ricorso con spese rifuse per i seguenti
MOTIVI
1-VIOLAZIONE DELL’ART. 77 COST.: TARDIVA PRESENTAZIONE DEL DECRETO LEGGE ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE. Il DL in questione è stato presentato oltre il termine prescritto dall’art. 77, ossia il giorno dopo la sua emanazione, quindi non è validamente emanato oppure è immediatamente decaduto.
2-VIOLAZIONE DELL’ART. 77 COST: CIRCA L’ASSENZA DEI REQUISITI COSTITUZIONALI DI NECESSITA’ E DI URGENZA – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA
A ragione la parte ricorrente rileva l’assenza dei requisiti di necessità ed urgenza, posti dall’art. 77 Cost. come condizione per la legittimità costituzionale del ricorso alla forma legislativa del decreto legge, quale deroga alla forma legislativa propria, ossia alla legge votata dal parlamento.
Codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente dichiarato che tale vizio, se manifesto e oggettivo, è idoneo a determinare la caducazione del decreto legge anche dopo l’emanazione della legge di conversione del medesimo – la quale, nella fattispecie, modifica profondamente il testo normativo del DL.
Nella fattispecie, il ridetto vizio è presente nel modo più manifesto e idoneo che si possa immaginare: lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri e la stessa OMS hanno dichiarato che in Italia non esiste un pericolo di epidemia – il che è del resto notorio ed evidente a tutti, sicché il decreto legge in questione non solo è, ma anche appare a tutta la popolazione come incostituzionale e illegittimo, una aperta sfida del governo al dettato costituzionale e un elemento di manifesta irragionevolezza, laddove insinceramente dichiara “Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività’ dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale; “ E proprio perché tutti lo vedono come tale, o perlomeno come tale lo vedono i milioni di cittadini che si interessano al tema, è vieppiù necessario che Codesta Corte sanzioni la sua illegittimità, onde difendere la fiducia della popolazione nello Stato di diritto e nella legittimità delle istituzioni, fiducia scossa dal fatto stesso che il cado del governo prima dichiara che, come è palese, non vi è alcuna emergenza epidemiologica, e poi dichiara il contrario per giustificare il ricorso alla decretazione.
Si fa presente che la falsa supposizione di necessità ed urgenza è addirittura paradossale e oltraggiosa in relazione all’obbligo vaccinale contro il tetano, malattia che non può diffondersi epidemicamente e che non è trasmessa dagli esseri umani. Questa osservazione conferma che il Governo ha apertamente calpestato i requisiti costituzionali per il ricorso allo strumento del DL.
Alla mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza non supplisce certamente la successiva dicitura: “Ritenuto altresì necessario garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell’area geografica europea;” – non supplisce non solo perché non è pertinente al requisito, non solo perché è generica, ma anche perché essa non è nemmeno astrattamente idonea a implicare la necessità ed urgenza.
Ma da quanto sopra scaturisce una considerazione ancora più penetrante e grave: dato che il governo, ossia i partiti politici che lo esprimono, è ricorso al decreto legge non per motivi di necessità e di urgenza sanitarie dichiarate, è chiaro che lo ha fatto per motivi diversi e non dichiarati, cioè tenuti nascosti, e che possono ipotizzarsi nell’ambito non rassicurante dei motivi per i quali abitualmente i partiti compiono le loro scelte, soprattutto in relazione al fatto che l’obbligo vaccinale si collega a un contratto di fornitura esso pure negoziato e stipulato in deroga la principio della concorrenza-trasparenza, ossia una trattativa privata e segreta con un unico fornitore – un fornitore che, peraltro, è noto per numerose e gravi trasgressioni, per le quali ha pagato miliardi di euro di sanzioni, e che è ritenuto abituale nel ricorrere a condizionamenti illeciti. Ricordiamo anche che il contratto di fornitura del vaccino H1N1, risultato poi inutile, fu stipulato con analoga trattativa privata e segreta, e che la Corte dei Conti ha rilevato in esso uno squilibrio irragionevole e leonino in favore dell’industria fornitrice Novartis. Come risultato complessivo, abbiamo un contratto commerciale di elevato valore governo-Glaxo, segretato in deroga al principio generale di trasparenza, frutto di una trattativa privata in deroga al principio generale di concorrenza, collegato a un atto legislativo emesso in deroga (illegittima) al principio generale di competenza legislativa del parlamento, deroga giustificata con la falsa affermazione della presenza di necessità ed urgenza.
In realtà una ragione di necessità ed urgenza, anche se non sanitarie, per concludere un contratto con la Glaxo appoggiandolo col DL 73/2017 potrebbe ravvisarsi nella tutela dei posti di lavoro, cioè nel prevenire che la Glaxo chiudesse il suo impianto di Siena licenziando numerosi dipendenti (Fonte: http://nuvola.corriere.it/…/siena-127-esuberi-per-gsk-novar…http://www.informasalus.it/…/vaccino-malaria-sperimentazion…). Ma, dopo solo 4 mesi dal piano licenziamenti, nell’Aprile 2016 la Glaxo cambia repentinamente strategia industriale e non solo non licenzia più, ma decide di investire in Toscana http://www.sanita24.ilsole24ore.com/…/vaccini-e-farmaci). Il mese dopo il Consiglio dei Ministri approva il decreto Lorenzin.
Da tutto quanto sopra consegue un’ulteriore ragione di incostituzionalità del decreto legge in esame: esso comprime diritti costituzionali (alla libertà e alla salute – vedremo meglio presto in dettaglio) in assenza del necessario presupposto della tutela di un bene giuridico superiore o perlomeno paritetico da un pericolo reale. Confidiamo che l’ecc.ma Corte non voglia coram populo lasciar passare un atto legislativo che comprime tali diritti per un motivo tenuto nascosto dal governo e in blatante assenza dei requisiti di necessità e di urgenza.
Ridetto in maniera positiva: salvo quanto si aggiungerà nel prosieguo, per essere costituzionalmente legittimo, un obbligo legale di vaccinazione di massa dovrebbe a)basarsi su uno stato concreto e presente di pericolo grave per la salute pubblica; b)essere limitato alla durata di tale stato, e concernere solamente la malattia o le malattie in atto; c)predeterminare i componenti chimici e biologici del preparato da somministrare, scelti tra quelli già testati e disponendo totale trasparenza e conoscibilità; d)stabilire pieno diritto di indennizzo per gli effetti avversi e la piena responsabilità civile e penale per chi fornisce e per chi testa il preparato.
3-VIOLAZIONE DI VARIE NORME COSTITUZIONALI E DI TRATTATI INTERNAZIONALI
Il DL in questione, e in particolare gli obblighi e oneri vaccinali che esso introduce (la parola “obbligatorie (e)” contenuta nell’art.1, l’art. 3, l’art. 4, l’art. 5), pongono un problema di compatibilità costituzionali
- A) in termini di bilanciamento tra la compressione di diritti costituzionali ed equivalenti da una parte, e benefici per altri diritti di pari rango dall’altra parte;
- B) in termini generali e fondamentali di natura dello Stato, del suo rapporto con il popolo, di preservazione o rottura del modello democratico-liberale che è ovviamente il fondamento della legittimazione del potere dello Stato sul cittadino secondo la vigente Costituzione e secondo i principi dello Stato di diritto e garanzia.
A-Iniziando col punto A), da un lato abbiamo già visto che non ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza, quindi non vi possono essere beni giuridici che sia legittimo tutelare al costo della compressione di altri diritti; dall’altro lato, è palese che l’obbligo-onere vaccinale comprime precisi beni giuridici primari tutelati da plurime norme costituzionali ed equivalenti.
Innanzitutto, citiamo l’art. 13 Cost. “La libertà personale è inviolabile.” Questo fondamentale principio è violato dall’obbligo-onere di sottostare, persino senza un bisogno presente, all’inoculazione di sostanze di cui, per giunta, non si conoscono compiutamente i contenuti (principi attivi, che non sono solo i microbioti depotenziati, ma anche sostanze chimiche tossiche quali mercurio, nichel, cadmio e alluminio, e sequenze genomiche umane e animali) e gli effetti (in parte sicuramente lesivi, nell’immediato e a medio e lungo termine, in parte potenzialmente lesivi).
L’art. 1 del DL 73/2017 lede gli artt. 13 e 32 Cost. e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 1 e 3, anche perché indica soltanto le infezioni contro cui vaccinare, ma non specifica i preparati industriali da usare, e non specifica quali sostanze possano essere contenute nei preparati vaccinali, quindi non dà garanzia che non possano venire aggiunte sostanze attive ulteriori, né da garanzia sulla qualità e sugli effetti dei preparati somministrabili. Sostanzialmente, è concepito per fungere come cavallo di Troia con cui immettere nelle persone sostanze non specificate e non delimitate. Si tenga presente che il preparato vaccinale notoriamente contiene molte “cose” diverse, variabili per scelta industriale e per ragioni di risparmio sui costi di produzione, ciascuna con effetti collaterali suoi propri: una parte del microbiota contro cui il vaccino è mirato; una proteina attivante associata ad esso, senza la quale il vaccino non induce la produzione dei macrofagi; sali metallici quali conservanti e antiparassitari; parti di DNA umano e animale provenienti da organismi usati per ottenere il materiale batterico; impurità industriali.
Assumere, da parte del governo, la potestà di imporre top-down l’inoculazione di sostanze a contenuto e ad effetti in tutto o in parte sconosciuti alla popolazione, in modo non contingente ma permanente, e prescindendo da una necessità-urgenza, comporta la potestà di agire sulle persone, di condizionarle, dal loro interno e con meccanismi a loro non conoscibili, e questa è la lesione più grave e radicale del diritto di libertà e della dignità – dello schema giuridico della persona e dello Stato democratico, come meglio sin dirà infra. Viola anche l’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 1997: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.”
In connessione è violato l’art. 32 Cost., perché, in assenza di un’esigenza mia o di un’esigenza collettiva concreta, vengo costretto ad accettare qualcosa che innanzitutto non mi è dato conoscere compiutamente che cosa sia e che cosa faccia nella mia persona, e che in ogni caso un certo danno me lo arreca con certezza, in quanto contiene sostanze tossiche e che causano reazioni immunitarie e infiammatorie. E’ leso, per le medesime ragioni, anche l’art. 3 della Carta europea dei Diritti dell’Uomo:
“Diritto all’integrità della persona
- Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
- Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge…”
B-Passiamo ora al punto più importante, il punto b), circa la compromissione del modello di stato liberale e democratico.
L’ imposizione della vaccinazione di massa, con la compressione radicale dei diritti fondamentali della persona, anzi, dei diritti di tutte le persone, e dell’abbandono dello stesso concetto liberale di individuo, che essa comporta, sarebbe giustificabile solo in presenza o nell’imminenza di un’epidemia mortale che minacciasse la sopravvivenza collettiva, e solamente per la durata di tale situazione, non certo permanentemente.
L’introduzione dell’obbligo-onere vaccinale nella trasformazione della struttura sociale complessiva in corso nei nostri tempi su scala globale e alcune valutazioni di costituzionalità e di compatibilità coi diritti dell’Uomo. La società globalizzata ha assunto ormai una struttura bipolare: a un estremo stanno gli organismi detentori del potere e autori delle decisioni (FMI, Commissione Europea, Eurogruppo, G7, etc.), che sono opachi, insindacabili, non responsabili; e all’altro estremo sta il resto della società, composto da gente totalmente tracciabile, controllabile, influenzabile, penetrabile. Privata di possibilità di controllo su chi la comanda. Fine della democrazia, sostituita dalla gestione dall’alto, unidirezionale.
L’introduzione per legge della vaccinazione forzata generale e permanente, è un atto con cui la classe dominante si dota della potestà legale e tecnica di entrare nei corpi delle persone e di immettervi sostanze attive senza trasparenza e senza garanzie sui loro effetti, di condizionare le persone anche dal loro interno: viene infranto il paradigma liberale, che vuole l’uomo soggetto sì alla legge e all’autorità dello Stato, però dotato di un confine individuale, sacro, di libertà e di dignità, anche rispetto allo Stato, il quale può agire sulla persona dall’esterno, ma non dall’interno del suo corpo e sul suo sistema nervoso centrale, con strumenti tecnologici manipolatori tecnologici e non trasparenti, in violazione delle norme succitate.
Questi argomenti sono rafforzati e qualificati dal fatto che gli Stati, oggi, sono molto più dipendenti, molto più condizionati, dalle richieste del capitale finanziario (dalle banche e dalle società di rating da cui dipendono strettamente per finanziare i loro bilanci), che dai popoli, dagli elettori; essi rispondono molto più al capitale finanziario (di cui l’industria farmaceutica è una parte importantissima) che agli interessi della gente, alle esigenze della sua salute. Lo Stato, o perlomeno il governo e il parlamento, è sempre meno res publica e sempre più effettore (volente o costretto) di interessi privati sovrannazionali divergenti da quelli pubblici; quindi è esso stesso non di rado in conflitto di interessi con il popolo. Anche in campo sanitario si verifica il fenomeno delle porte girevoli, che ha contribuito alle catastrofi bancarie: si pensi a Sergio Pecorelli, dimessosi dalla presidenza dell’Aifa per legami con la Glaxo; a Ranieri Guerra, direttore Generale della Prevenzione sanitaria, che siede nel consiglio direttivo della Fondazione Glaxo; a Gualtiero Ricciardi, responsabile scientifico nel progetto VITHA finanziato dalla Glaxo. Per queste ragioni, e per la odierna disponibilità di strumenti tecnologici subdoli di manipolazione, è quanto mai necessario salvaguardare intransigentemente e rigidamente le libertà individuali e il confine protettivo e invalicabile tra persona inviolabile del cittadino e potere dello Stato, rispetto al potere costituito e alla sua invadenza; e in questo senso va sussunto e riaffermato l’art. 13 Cost., caducando il decreto impugnato nei suoi articoli afferenti all’obbligo vaccinale. Il Ministro della Salute, informato da AIFA con il rapporto qui all. 2 sui danni anche mortali causati dai vaccini, ha omesso di riferirne alle Camere, in modo che votassero la legge di conversione senza cognizione degli effetti indesiderati e della pericolosità dei vaccini (ed è per questo stato denunciato penalmente). Si riconferma, quindi, una situazione istituzionale generalizzata di non-garanzia e di conflitto di interesse con la nazione, che richiede da parte di codesta ecc.ma Corte una difesa rigida della inviolabilità della persona umana rispetto ai poteri costituiti.
Una sanzione caducatoria espressamente motivata come sopra indicato è vieppiù impellente in considerazione dei seguenti fattori:
-la particolare condizione di debolezza politica dello Stato italiano nei confronti degli interessi finanziari stranieri, dato il suo livello di indebitamento e data la sua posizione di sovranità limitata;
-l’inaffidabilità del parlamento come organo di rappresentanza e garanzia della nazione, in relazione sia al suo essere stato eletto con una legge dichiarata incostituzionale, dalla quale dipende la maggioranza presente; sia al fatto che i singoli parlamentari non godono di indipendenza e di esenzione da vincoli di mandato, come prescrive la Costituzione, essendo dipendenti dai segretari dei rispettivi partiti per la candidatura, il che li rende condizionabili dai medesimi; rientra nel diritto alla salute e nel rispetto della persona umana, quindi è tutelato dai precitati articoli, anche il rispetto delle naturali modalità di funzionamento fisiologico, soprattutto del funzionamento di un apparato – quello immunitario – che esercita la sua azione per molte vie, in modo costante, su tutto l’organismo, incluso il sistema nervoso centrale; e che ha anche la funzione di eliminare le cellule degeneranti, come quelle tumorali, sicché qualsiasi alterazione artificiale di esso ha carattere non circoscritto bensì sistemico, comporta i rischi più profondi e inaccettabili e in ogni caso urta contro l’art. 3, 1° c., Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, perché lede l’integrità fisiologica della persona;
-la constatata insufficienza del filtro quirinalizio, in quanto il DL in questione è stato firmato dal Capo della Stato pur in violazione del termine per la presentazione alle Camere e in chiara assenza del requisito di necessità ed urgenza;
-la disponibilità di strumenti tecnologici anche non divulgati, di tipo fisico, chimico, biologico, in grado di agire sulla persona umana dal didentro a sua insaputa, modificandola nella sua fisiologia in senso derogante al funzionamento naturale (l’azione immunizzante dei vaccini avviene in modo diverso dall’immunizzazione naturale, ossia per opera della stimolazione del sistema immunitario mediante un costrutto artificiale consistente nella combinazione tra una parte del microbiota patogeno associata a una proteina naturale o artificiale, la quale suscita l’emissione di macrofagi);
-l’appoggio dato dall’apparato amministrativo all’obbligo vaccinale anche mediante la dichiarata intimidazione verso i medici affinché non parlino degli effetti avversi dei vaccini;
-il parere del Comitato di Bioetica, che rileva come l’industria farmaceutica riesca a dirigere e a censurare la ricerca sugli effetti dei farmaci: nella seduta plenaria dell’8 giugno del 2006 ha approvato un documento, che, nella parte dedicata alle “considerazioni finali”, così si esprime:“1) l’industria spesso non fornisce ai medici un’informazione neutrale e completa, ma un’informazione già indirizzata, creata nei propri uffici; 2) i farmaci prodotti sono spesso duplicati di altri farmaci già esistenti; 3) l’industria controlla e indirizza la ricerca attraverso i finanziamenti che elargisce all’Università; 4) l’industria a volte interrompe ricerche non favorevoli o ne impedisce la pubblicazione. In altri casi distorce una ricerca in corso, sostituendo gli obiettivi (end points) primari con obiettivi surrogati; 5) i dati bruti delle sperimentazioni clinico-farmacologiche rimangono spesso nelle mani dell’industria e non vengono mai messi a disposizione dei ricercatori che li hanno prodotti. A questi ultimi i dati vengono forniti soltanto quando sono stati rielaborati dagli uffici statistici delle aziende; 6) l’industria, in quanto “proprietaria dei risultati”, non pubblica i risultati negativi; 7) le riviste scientifiche non pubblicano articoli con dati negativi perché di scarso interesse scientifico o commerciale; 8) l’industria condiziona, attraverso la pubblicità, le maggiori riviste mediche, i cui referees spesso hanno rapporti di dipendenza economica dalle aziende; 9) i medici che redigono le rassegne o le linee-guida sovente non sono davvero indipendenti dalle industrie; 10) anche le pubbliche amministrazioni spesso non sono indipendenti dalle industrie. (http://presidenza.governo.it/bioetica/testi/Conflitti_interessi.pdf)
-il fatto che la quasi totalità della ricerca scientifica è finanziata dall’industria farmaceutica, come pure l’OMS (che, inter alia, aveva decretato la falsa epidemia del 2009, facendo vendere dalla Novartis allo Stato italiano 24 milioni di dosi di vaccino inutile), sicché la ricerca, i ricercatori, le riviste scientifiche dipendono dall’industria farmaceutica;
-l’elevatissimo tasso di trasgressività dell’industria farmaceutica in fatto di corruzione, di falsa informazione, di occultamento di dati; i numerosi e gravi illeciti, anche corruttivi, attribuiti in via definitiva alla Glaxo o GSK (http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/26/case-farmaceutiche-e-corruzione-lo-scandalo-planetario-della-glaxo-smith-kline/964564/; https://it.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline), comprese sperimentazioni di vaccini su bambini, con numerose vittime – circostanza che da sola giustifica il rifiuto dei prodotti Glaxo in generale;
-la ritrosia dell’AIFA a divulgare gli effetti avversi ufficializzati dei vaccini, effetti alquanto significativi (all.1);
-l’assenza, conseguente da quanto sopra, delle condizioni di neutralità e di indipendenza per la ricerca scientifica e medica;
-il conseguente impedimento materiale generale, opposto dagli interessi lucrativi in azione nel campo vaccinale, all’esercizio del diritto di informare e di essere informati – condizione indispensabile per poter eseguire una valutazione dei danni e dei benefici.
All. 1a,b: Statuto di Aggregazione Veneta e delega all’intervento
All.2:Rapporto AIFA al PM di Torino sugli effetti avversi dei vaccini
Roma, 01.08.17
Loris Palmerini, in proprio e per Aggregazione Veneta
Avv. Marco Della Luna