PARTITO DELL’INTERESSE NAZIONALE
E’ Natale – nascerà il partito dell’interesse nazionale?
STATUTO DEL “PARTITO DELL’INTERESSE NAZIONALE”
ARTICOLO 1
Denominazione e sede
Tra i soggetti fondatori: 1- 2- 3-……. è costituita un’Associazione con la denominazione “PARTITO DELL’INTERESSE NAZIONALE”, nel proseguimento “PIN” o “il Partito”. L’Associazione ha, alla data della costituzione, sede in ________________.
ARTICOLO 2
Principi e scopi associativi
- La funzione fondamentale e legittimante dello Stato, del potere politico, ciò che lo rende una res publica anziché un’azienda privata al servizio di chi la gestisce da dentro o da fuori, è la tutela e la promozione degli interessi del popolo, soprattutto nel lungo termine e in un progetto di respiro generale. A tal fine è indispensabile che il popolo scelga effettivamente i propri rappresentanti e governanti, e che questi rispondano del loro operato agli elettori e alla legge, non a interessi extra nazionali. I fondatori hanno constatato che l’Italia manca di una classe politica che faccia gli interessi della nazione, e che le istituzioni della Comunità Europea non rappresentano e non tutelano l’interesse di tutte le nazioni aderenti, bensì prevalentemente gli interessi delle nazioni più forti e di gruppi finanziari privati. E’ necessario quindi rimediare e controbilanciare questo indesiderabile assetto di potere e rappresentanza.
- In politica interna come internazionale, le scelte, gli accordi, gli scontri, le soluzioni dipendono essenzialmente dai rapporti di forza e di interesse tra le parti che interagiscono; quindi un processo democratico reale presuppone che la popolazione sia informata, in termini realistici anziché idealistici, sugli interessi convergenti o contrastanti delle parti in gioco, nonché dei costi e dei benefici nel breve, medio e lungo termine delle opzioni possibili. Il PIN si adopererà affinché la gente sia informata e possa quindi partecipare e decidere a ragion veduta.
- L’esperienza, soprattutto quella all’interno dell’Unione Europea, ha dimostrato che il deviare da questi principi, lo sposare spiegazioni delle scelte in termini idealistici, e l’accettare regolatori e legislatori esterni, non eletti e non responsabili, anche se per alti motivi dichiarati, o in base a principi di tecnocrazia e supposta competenza superiore, portano a inefficienza, irresponsabilità, sopraffazione da parte del più forte, soprattutto nei rapporti internazionali.
- Purtroppo, per ragioni storiche, la mentalità e la prassi politica italiane tendono all’asservimento verso interessi e poteri esterni. I governi italiani degli ultimi decenni hanno di fatto rappresentato fortemente gli interessi di poteri forti e paesi stranieri con tendenze egemoniche, quali la Germania e la Francia, a scapito dell’Italia, che è stata impoverita, deindustrializzata, ridotta a condizione di inferiorità soprattutto in ambito comunitario; e questo ha comportato la necessità di rinunce e deroghe a principi fondamentali della Costituzione, quali la tutela dei livelli occupazionali e reddituali, gli investimenti produttivi e infrastrutturali, le provvidenze per malati e invalidi, l’impotenza di fronte alla pressione immigratoria di massa. L’Italia, gli Italiani, hanno quindi oggi la primaria e urgente esigenza di una forza politica in cui unirsi intorno agli interessi comuni, per prendere consapevolezza di essi e di che cosa li insidia.
- Il partito dell’interesse nazionale, nel proseguimento PIN o “Partito”, si caratterizza per il perseguire e tutelare l’interesse nazionale italiano mediante attività di ogni sorta: legislativa, governativa, amministrative, giudiziaria, culturale, didattica, scientifica, informativa, sindacale, economica, organizzativa, movimentistica, nel rispetto, a parità di condizioni, dei principi del diritto internazionale e dei principi dei diritti dell’uomo, salvi quelli dei cittadini. Naturalmente, l’interesse di ogni nazione comprende i buoni e collaborativi rapporti con le altre, nonché gli scambi culturali, commerciali, e di altri generi. Gli accordi con queste devono in ogni caso essere compatibili con le caratteristiche, la situazione, i bisogni della nazione.
- Il partito è disponibile a valutare progetti di fusione o federazione o confederazione con altre repubbliche, a condizione che questa avvenga su un piano di parità e che possa funzionare senza creare squilibri e impoverimento, e che vi sia compatibilità tra le abitudini e le mentalità dei popoli interessati nonché tra i loro sistemi economici. Gli organi rappresentativi, regolatori, legislativi che nascano dai predetti progetti dovranno essere eletti in elezioni a cui partecipi l’elettorato di ogni paese partecipante, su basi di parità.
- Il partito agirà per persuadere altre forze politiche, sindacali e istituzionali a collaborare all’opera di difesa dell’interesse nazionale. Il partito difende e afferma la Repubblica come Stato nazionale, parlamentare, democratico, sovrano, avendo constatato che tale forma è quella che storicamente meglio serve e meno tradisce gli interessi nazionali e i principi etico-politici propri della civiltà occidentale, nelle sue varie componenti e risultanti storico-culturali. Non accetta le ideologie contenenti principi di intolleranza ideologica o comunque contrari ai principi di eguaglianza e libertà.
- Esso contrasta ovvero non riconosce, ritenendolo illegittimo e di fatto nocivo, il trasferimento di poteri pubblici ad organismi che non siano democratici, elettivi, rappresentativi e sindacabili. Ciò vale anche per i poteri di regolazione ed emissione monetarie. Si riserva di disconoscere e ripudiare a tutti gli effetti tali atti.
- I fondatori constatano che, negli ultimi decenni, l’attività principale dei governi e della politica in generale, in Italia, è stata diretta a sottoporre il paese a interessi e direzione esterni adesso, e a trasferire a potentati esterni le principali aziende e banche italiane, compresa la Banca d’Italia. Tale attività politica è causa primaria della grave situazione in cui versa il paese. Il partito si riserva di disconoscere e ripudiare a tutti gli effetti tali atti ed omissioni, nonché le loro conseguenze, anche in termini di acquisizione di aziende o mercati strategici, siccome compiute nella consapevolezza della loro nocività per gli interessi nazionali.
- Pertanto, in tutte le questioni interne, come in quelle internazionali e in quella dell’immigrazione, il partito provvederà a fornire ai cittadini informazione e analisi oggettivamente verificabili sulle divergenze e convergenze di interessi e sui rapporti tra costi e benefici.
- In ambito normativo il partito propugna la modifica di norme esistenti, quali gli articoli 11 e 117 della Costituzione, nonché l’introduzione di norme nuove, che, nel loro insieme, impediscano che all’ordinamento italiano e al governo italiano vengano imposte da organismi esterni norme o condotte contrarie agli interessi nazionali italiani, e altresì che impediscano che l’Italia si trovi in posizione di inferiorità di diritto o di fatto nei rapporti con altri paesi od organismi esterni, come attualmente da molto tempo avviene in ambito europeo nei confronti di alcuni paesi e degli stessi organi comunitari, quali la Francia e la Germania. Questi paesi, a differenza dell’Italia, hanno norme e giurisprudenze costituzionali che pongono un vaglio a tutela dell’interesse nazionale sulle direttive e le altre attività dell’Unione Europea.
- In generale, l’Italia deve tutelare e promuovere i propri interessi nazionali dato che Francia, Germania, Polonia, Ungheria. Regno Unito e altri paesi europei tutelano e promuovono in modo nazionalista i propri, contro quelli degli altri paesi europei, Italia inclusa.
ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO
ARTICOLO 3
Organi associativi
Sono organi dell’Associazione:
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– Il Comitato di presidenza
– il Tesoriere e i Vice Tesorieri;
– l’Assemblea degli eletti.
Sono chiamati, per unanime volontà dei comparenti, a comporre inizialmente il
Consiglio Direttivo
…..
è nominato Presidente, e ______________ vicepresidente,
ambedue con mandato quinquennale.
Il Presidente può istituire e sciogliere un Consiglio di Presidenza, con funzioni
consultive ed esecutive, sotto la responsabilità diretta del Presidente.
Sono altresì chiamati, per unanime volontà dei comparenti, a svolgere la funzione di
Tesoriere;
–
e di Vice Tesorieri del Movimento:
– .
Tesoriere e Vice Tesorieri partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio
Direttivo provvisorio .
ARTICOLO 4
Compiti degli organi associativi
Al Consiglio Direttivo provvisorio, come costituito a norma dell’articolo 3), è
assegnato il compito di redigere lo Statuto definitivo del Movimento e ogni altra regola
associativa, che saranno sottoposti per l’approvazione all’Assemblea.
Il Presidente ha facoltà di nominare uno o più relatori che procederanno ad elaborare e
redigere la proposta di programma politico da sottoporre al Consiglio Direttivo, con
facoltà di ciascun componente dello stesso di proporre emendamenti nel termine che
sarà fissato. La proposta di Statuto risulterà approvata, ove consegua la condivisione
della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.
Il Tesoriere e i Vice Tesorieri, nominati con il presente atto, durano in carica 5 anni.
Il Consiglio Direttivo provvisorio provvederà agli adempimenti occorrenti per
procedere alla nomina dei previsti organi statutari, centrali e periferici, oltre che per
ogni altro adempimento che sarà ad esso assegnato in tale sede.
Lo Statuto del Movimento e ogni altra regola associativa e di funzionamento dello
stesso sono redatti in conformità ai principi e alle disposizioni contenute nella legge 6luglio 2012 n.96 in materia (fra altro) di garanzia di trasparenza dei rendiconti e saranno
informati ai principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta
dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti, così come
espressamente prescritto nell’articolo 5) della Legge citata.
ARTICOLO 5
Altri compiti degli organi associativi
Al Consiglio Direttivo provvisorio è assegnato il compito, per unanime volontà dei
qui comparenti fondatori, di procedere alla selezione dei Candidati che saranno
presentati alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento Nazionale, per le
elezione di ogni livello, oltre che in occasione dell’indizione di ogni altra competizione
elettorale destinata ad avere luogo in data anteriore al primo Congresso del Partito.
Il Consiglio Direttivo provvisorio provvede altresì a previamente sollecitare
l’indicazione di possibili candidati da parte di ordini professionali, di associazioni di
cittadini, di imprese e di lavoratori, con lo scopo di formare liste il più possibile
rappresentative della pluralità sociale, e in modo tale da determinare che non meno di
un terzo di coloro che individuerà come possibili candidati provenga dalla
partecipazione diffusa dei cittadini. Provvede a garantire la partecipazione degli elettori
alla composizione delle liste e alla scelta delle cariche monocratiche oggetto delle
elezioni anche attraverso l’indizione di elezioni primarie, qualora il sistema elettorale
non preveda lo strumento delle preferenze o altro sistema che garantisca la libera scelta
dell’elettore.
Al Consiglio Direttivo provvisorio è inoltre assegnato il compito di dar luogo alla
composizione delle liste che saranno presentate nelle consultazioni elettorali di cui
sopra, con l’indicazione specifica di ogni singolo candidato e della relativa posizione
all’interno della lista, procedendovi con voto unanime dei suoi componenti, sentito il
Comitato etico di cui all’articolo 7) e senz’altro attenendosi alle indicazioni di
quest’ultimo ove le stesse siano state espresse all’unanimità anche da esso. Qualora il
Consiglio Direttivo provvisorio non conseguisse unanimità in una delle decisioni da
assumere in relazione a quanto sopra, la medesima è demandata al Comitato di
Presidenza, che assume le decisioni con voto unanime dei componenti.
Al Presidente e ai legali rappresentanti del Movimento è assegnato il compito di
procedere a tutto quanto occorrente per la presentazione delle liste dei candidati, ivi
compreso l’assolvimento degli adempimenti formali e di carattere amministrativo
previsti dalle vigenti leggi e di qualsiasi altro stabilito o comunque necessario, con
facoltà di conferire delega a terzi, anche non aderenti al Movimento, per l’esecuzione di
uno o più atti, ove ciò risulti previsto e consentito dalle vigenti disposizioni.
Il Presidente procede a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 che precedono,
strettamente attenendosi anch’esso a quanto previsto all’ultimo capoverso del
precedente articolo 4).
ARTICOLO 6
Adesione all’associazione
La partecipazione al Partito è aperta a tutti coloro che riterranno di riconoscersi nei
suoi valori fondanti, anche come esemplificati all’articolo 2) che precede e che ne
condivideranno i programmi elettorali e di funzionamento di volta in volta elaborati e
condivisi.
Il Consiglio Direttivo provvisorio provvede all’attivazione di un “sito internet”,
contenente ogni utile indicazione per procedere all’adesione al Movimento, parimenti
da esso stabilita. Provvede altresì all’approntamento dei più idonei strumenti di comunicazione, oltre
che all’adesione del PIN ai correnti “social network”, con lo scopo di favorire la
partecipazione diffusa dei cittadini all’attuazione del suo programma politico,
procurando soprattutto che tale partecipazione risulti il più possibile consapevole e
determinata, fondata su dibattito e permanente possibilità di scambio d’opinioni.
ARTICOLO 7
Comitato Etico
E’ costituito, in via transitoria e provvisoria, sino a quando l’Assemblea di cui
all’articolo 4) non avrà approvato il definitivo Statuto, pure comprendente l’indicazione
degli organi di direzione e di funzionamento del Movimento, e le relative modalità di
elezione e di nomina, un Comitato Etico, costituito da tre componenti e presieduto da
quello di essi di maggiore età, cui è affidato il compito di esaminare le candidature
predisposte in forza di quanto previsto dall’articolo 5) che precede, al fine di validarne
la compatibilità con le vigenti leggi, oltre che con l’esigenza del PIN di proporre agli
elettori esclusivamente candidati che, anche sotto il profilo della semplice opportunità,
non possano essere sottoposti a fondate ragioni di censura, prevedendo in particolare
l’esclusione dalle liste per coloro i quali abbiano subito una condanna, anche solo in
primo grado, per reati infamanti.
Analogo vaglio è compiuto dal Comitato Etico, in relazione alla sussistenza e
persistenza delle qualità di cui sopra in capo a coloro i quali aderiscono a qualunque
titolo al Partito, proponendone – se del caso – l’esclusione su cui si pronuncia il
Consiglio Direttivo.
I componenti del Comitato Etico, che rimangono in carica così come previsto per i
componenti del Consiglio Direttivo provvisorio nell’articolo 4) che precede, sono
inizialmente indicati dal Comitato di Presidenza, con decisione unanime dei suoi
componenti, entro quindici giorni dalla stipula del presente atto.
ARTICOLO 8
Organizzazione territoriale
In via provvisoria e sino a che non sarà provveduto, con l’approvazione del definitivo
Statuto del Partito, alla compiuta definizione delle organizzazioni a carattere territoriale
e dei rispettivi sistemi di funzionamento e di rappresentanza, i comparenti stabiliscono
che l’azione politica del Movimento sia promossa e coordinata su base regionale da
Consigli Direttivi Regionali provvisori composti ciascuno da tre membri, alla cui
nomina dà luogo il Comitato di Presidenza, che provvede altresì alla nomina del
relativo coordinatore provvisorio.
I Consigli Direttivi Regionali provvisori svolgeranno azione tesa a favorire la
formazione di aggregazioni di cittadini, anche a carattere spontaneo, che,
riconoscendosi nei valori e nel programma politico del Partito vorranno concorrerne
all’attuazione.
Tali aggregazioni, anche costituite nella forma dei Circoli, potranno formarsi e
costituirsi senza particolari formalità secondo le modalità indicate dal Comitato di
Presidenza.
Il Consiglio Direttivo provvisorio determinerà la facoltà di utilizzo della
denominazione e del simbolo del PIN, che potrà essere tuttavia concessa anche in via
temporanea e provvisoria e comunque in qualunque momento insindacabilmente
revocata.
ARTICOLO 9Patrimonio e funzionamento
L’Associazione non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le
spese connesse al proprio funzionamento.
Il patrimonio iniziale è costituito dalle somme e dai beni conferiti dai fondatori, dai
membri del Consiglio Direttivo provvisorio e da coloro che abbiano voluto sostenere il
progetto associativo fin dal suo avviamento.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, ovvero, in assenza di quest’ultima, il Comitato
di Presidenza, stabilisce le modalità di costituzione o accrescimento del patrimonio.
ARTICOLO 10
Il Simbolo
Costituisce altresì patrimonio comune del PIN il Simbolo dello stesso, che è
rappresentato da:
ARTICOLO 11
Tesorieri e Rappresentanza Legale
La Rappresentanza Legale del PIN, di fronte ai terzi ed in giudizio, compete
congiuntamente a coloro che svolgono la funzione di Tesoriere e di Vice Tesorieri.
Ai soli fini di cui al II comma dell’art.36 C.C., il Partito potrà stare in giudizio nella
persona del Tesoriere e dei Vice Tesorieri con firma tra loro congiunta, salvo delega ad
uno di loro conferita all’unanimità, ai quali, secondo gli accordi dei fondatori, è
conferita – solo a tale limitato fine – la Direzione del Partito.
I medesimi hanno facoltà e, se su indicazione del Presidente, obbligo di assegnare
deleghe, anche a terzi non aderenti al Movimento, per lo svolgimento di singole
operazioni o di gruppi di esse.
Il Presidente o il Comitato di Presidenza può altresì attribuire a uno o più componenti
del Consiglio Direttivo provvisorio, o anche a persone estranee a questo, specifici
compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, attribuendo i relativi
occorrenti poteri.
ARTICOLO 12
Rendiconto
Al termine di ciascun anno è redatto a cura del Tesoriere e dei Vice Tesorieri
rendiconto economico dell’esercizio con le modalità previste nell’articolo 8) della legge
2 gennaio 1997, n. 2 come modificato dall’articolo 9) comma 23 della legge 6 luglio
2012 n.96.
Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, sarà sottoposto per la relativa
approvazione, previe verifiche da parte di Società di Revisione, ai sensi dell’articolo 9)
comma 1 della legge 6 luglio 2012 n.96, all’organo che risulterà all’uopo individuato
nello Statuto definitivo.
ARTICOLO 13
Autorizzazioni “una tantum”
I comparenti autorizzano i Legali Rappresentanti a compiere tutte le necessarie
pratiche per il conseguimento dell’eventuale riconoscimento del Movimento da parte epresso le competenti Autorità e ad apportare al presente atto, ivi compresa la parte del
medesimo in cui è stabilito il primo Statuto provvisorio, tutte le variazioni e modifiche
che venissero eventualmente richieste.
ARTICOLO 14
Durata
La durata del Partito è stabilita a tempo indeterminato, per unanime volontà dei
comparenti.