OBBLIGO VACCINALE : DIFENDERE LA PRIVACY

Cari sanitari,

incominciate col difendervi mediante un’azione preventiva; poi faremo il resto!

Spett. Ordine ::::::::::::::::::::::::

e, p.c. Garante della privacy

Piazza Venezia 11

00187 – Roma

[email protected]

Oggetto: trattamento illecito di dati personali sensibili, violazione del Direttiva EU 680/2016, decreto legislativo n.51 del 2018, degli artt. 3, 8, 21 della Carta Europea dei diritti fondamentali.

Spett.li Ordini e Autorità,

in merito al cosiddetto obbligo vaccinale per il trattamento dell’agente biologico covid 19, il decreto legge n.44 del 1 aprile 2021 prevede all’art. 4 una serie di adempimenti per gli ordini professionali e datori di lavoro che comportano il trasferimento ed il trattamento di dati personali sensibili degli iscritti e dei dipendenti. 

Ai sensi del decreto legislativo n.51 del 2018, che dà attuazione alla direttiva EU 2016 n.680, il trattamento dei suddetti dati è possibile solo in ambito penale ma non in materia sanitaria, perciò, al di fuori del ambito penale il trattamento è illecito.

Agli artt. 41 e 42 il decreto legislativo n.51/2018 suddetto prevede una responsabilità risarcitoria a carico dei datori di lavoro e dei funzionari o dipendenti pubblici o privati che materialmente trasferiranno i dati dagli ordini alle ASL o da qualunque gestore, ed anche sanzioni da 50.000 euro fino a 150.000, nonché sanzioni penali fino a 3 anni di reclusione previste dall’art. 43.

Si rappresenta alla Vostra spettabile attenzione che il decreto legislativo succitato prevale sul decreto legge emesso dal Governo Draghi perché attuativo di una direttiva europea, quindi, il trasferimento/trattamento dei dati sarà sanzionato anche se previsto da un decreto legge.

Qualunque datore di lavoro o funzionario pubblico o privato che si renderà complice del trasferimento dei dati, non importa se in esecuzione del decreto legge o di qualunque ordine superiore, in adempimento del decreto legge del 1 aprile 2021 n.44 art. 4, sarà sanzionato e pagherà personalmente per il trattamento illecito.

Ogni sanitario che leggerà la vostra comunicazione di riferire la propria posizione vaccinale, Vi potrà denunciare personalmente alle Autorità e al Garante della Privacy, che legge per conoscenza la presente, per la violazione delle suddette norme penali e amministrative.

Senza alcuna esclusione delle richieste risarcitorie per violazione degli artt. 3, 8 e 21 della Carta Europea dei diritti fondamentali che prevedono il consenso libero ed informato, la garanzia di sicurezza del trattamento dei dati, il divieto di discriminazione: tali norme dei trattati impongono a qualsiasi autorità italiana e Ordine professionale  di disapplicare le norme dello Stato membro in contrasto con i trattati.

La presente si invia anche al Garante della Privacy a valere quale segnalazione di illegittimità del trattamento dei dati personali sensibili in contrasto con le suddette norme.

P.Q.M.

Il sottoscritto dr. ______________________________________, diffida gli enti in intestazione a disapplicare il decreto legge n.44 del 2021 perché contrario ai Trattati sul Funzionamento dell’Unione Europea art. 6 e alla Carta Europea dei diritti fondamentali, nonché in contrasto con il decreto legislativo n. 51 del 2018.

A partire dalla sentenza n. 170/1984 della Corte costituzionale il criterio di risoluzione dei contrasti è la disapplicazione. La Consulta ha affermato che in caso di sopravvenienza di una norma comunitaria contrastante con una norma nazionale preesistente quest’ultima deve intendersi automaticamente caducata.

Su tali presupposti si diffida a cessare, e/o non dare attuazione al trattamento e trasferimento illecito dei dati sensibili inerenti la situazione vaccinale dello scrivente disposto illecitamente del suddetto decreto legge.

Con osservanza

_________, 4 aprile 2021                                                                  ___________________

.

Informazioni su admin

Avvocato, autore, scrittore
Questa voce è stata pubblicata in GENERALI. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento