DIFESA DI CHI CEDE AL VACCINO

A richiesta di sanitari che hanno deciso di cedere al ricatto della perdita di lavoro se non si vaccinano, ho formulato il seguente testo, con cui almeno si riservano di tutelare i loro diritti e di richiedere la punizione dei colpevoli. Chi rinnega il Trattato di Norimberga rinnova i crimini del Nazismo! Possa questo PREAVVISO scoraggiare e frenare le loro infamie. Possa ricordare loro che potranno essere giustiziati come quegli altri.

10.04.21 Marco Della Luna

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PREAVVISO A:

a)Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente

b)Ordine Professionale di appartenenza, se iscritti a un ordine

c)Datore di lavoro, se lavoratori dipendenti

AVVERTIMENTO AGLI ESECUTORI DELL’ILLECITO D.L. 1 aprile 2021 n. 44 art. 4 – introduzione governativa incostituzionale di un obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

Il sottoscritto____________________nato a_____________il_____________res. in:______________domiciliato digitalmente all’indirizzo pec:__________________(nominando a rappresentarlo e a difenderlo l’avv. ____________________con domicilio pec:______________________ – che autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, a chiunque necessario per l’esecuzione del mandato.)                                             

PREMESSO CHE

MINACCIATO/A  INGIUSTAMENTE DAL GOVERNO E DA VOI DI PERDERE IL LAVORO, MA NECESSITANDO PER LA VITA DI LAVORARE, IL/LA SCRIVENTE E’ COSTRETTO/A A CEDERE AL RICATTO E A SUBIRE LA VACCINAZIONE;

FA CIO’ DICHIARANDO

  1. CHE E’ INVALIDA E INEFFICACE, PERCHE’ FALSA ED ESTORTA E NON LIBERA COME DETTO SOPRA, OGNI EVENTUALE FUTURA REVOCA DEL PRESENTE ATTO O DICHIARAZIONE DI LIBERA E INFORMATA ACCETTAZIONE, DI ASSUNZIONE E SGRAVIO DA RESPONSABILITA’ O ALTRA COMUNQUE IDONEA A RIDURRE I SUOI DIRITTI O A CONFERIRE AD ALTRI QUALSIVOGLIA AUTORIZZAZIONE;
  • CHE SI RISERVA DI AGIRE CONTRO DI VOI E OGNI ALTRO RESPONSABILE, IN OGNI SEDE, NAZIONALE E SOVRANNAZIONALE, CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA PER OTTENERE OGNI DOVUTO ACCERTAMENTO, RISARCIMENTO, CASTIGO;
  • CHE, IN CASO DI SUO DECESSO, CHIEDE A TUTTI GLI EREDI DI ESSERE VENDICATO/A

INFATTI:

  1. con il D.L.1° aprile 2021 n. 44 all’art. 4 il governo italiano impone che gli esercenti le professioni sanitarie debbano sottoporsi a “vaccinazione” per la “prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”;
  2. I cosiddetti “vaccini” anti-Covid, allo stato autorizzati in modo condizionato al commercio dalla Commissione UE (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZenca ora Vaxzevria e Janssen) sono sostanze non assoggettate a fondamentali studi (peraltro non soltanto clinici!) per la verifica dell’efficacia e sicurezza di un farmaco e, dunque, come richiesto, in primis, dal Diritto Unionale.
  3. Non è stato fatto alcuno studio sulle interazioni con altri medicinali (vedasi punto 4.5. dell’allegato I alla rispettiva Decisione di autorizzazione dell’immissione sul mercato –p.e.https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210319151417/anx_151417_it.pdf).
  4. Inoltre, queste sostanze corrispondono nel loro funzionamento esattamente a prodotti di “terapia” genica e sono idonee ad alterare il genoma, quindi l’identità biologica della persona.
  5. La loro autorizzazione condizionata è avvenuta soltanto grazie a una pianificata e fraudolenta violazione della normativa dell’Unione Europea cogente; pertanto le rispettive decisioni di esecuzione della Commissione UE (vedi p.e. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210319151417/dec_151417_it.pdf) sono già sub iudice al Tribunale dell’UE a seguito di azioni di annullamento ex art. 263 AEUV, presentate per un gruppo di esercenti della professione sanitaria (dipendenti e liberi professionisti) dall’Avv. DDr. Renate Holzeisen (T-96/21 relativo a Comirnaty, T-136/21 relativo a Moderna, azione di annullamento depositata in data 29.01.2021 relativo al “vaccino” Covid-19 di AstraZeneca ora Vaxzevria e che è in fase di assegnazione del numero di procedimento da parte del Tribunale UE; l’azione di annullamento riguardante la sostanza Janssen di Johnson e Johnson verrà depositata nelle prossime settimane). Ci si riserva di intervenire in questi procedimenti per sostenere gli attori ex art. 142 e segg. del Regolamento di Procedura del Tribunale UE in qualità di persona direttamente interessata e gravemente affetta dall’illegittima autorizzazione di queste sostanze in questi procedimenti pendenti presso il Tribunale UE.
  6. Nelle azioni di annullamento già pendenti in Tribunale UE ex art. 263 TFUE (vedi le azioni di annullamento, presentate in lingua tedesca e con traduzione in lingua italiana e inglese qui rispettivamente sub https://www.frei-netz.org/human-experiment-free  e  https://www.rete-libera.org/human-experiment-free ) viene esposto e documentato come ad oggi non sia stata accertata in modo regolare una situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, ma che, invece, da più di un anno si stia utilizzando in maniera del tutto abusiva e scientificamente non corretta i tamponi (test rT-PCR) e i cosiddetti tamponi rapidi (test antigenici). L’OMS finalmente, a partire da dicembre 2020 ha avvertito che i risultati di questi test da soli non sono una prova di un’infezione da virus. In realtà, però, dalla fine di gennaio 2020 le persone sottoposte al solo test rT-PCR (oppure persino a solo tampone rapido) con risultato positivo, erano e sono automaticamente dichiarate come infette da SARS-CoV-2. Nonostante le ormai ripetute indicazioni dell’OMS nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021, la maggior parte dei paesi (tra cui anche l’Italia) continua nella pratica, ictu oculi mendace e incostituzionale, consistente nel dichiarare i cittadini “infetti da SARS-CoV-2” sulla base del mero risultato di un test PCR oppure di un tampone rapido. Al momento dell’autorizzazione di immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini” Covid-19 (vedi sopra) le autorità si basavano, dunque, su dati completamente fasulli. Il fatto della falsità dei dati “epidemiologici” derivanti dall’uso abusivo dei test PCR, è stato recentissimamente accertato e confermato dal Tribunale Amministrativo di Vienna con la sentenza VGW-103/048/3227/2021-2 del 24.03.3021, e già prima dalla Corte di Appello di Lisbona (Portogallo) con la sentenza n. 1783/20 del 11.11.2020. I giudici del Portogallo (Lisbona) e dell’Austria (Vienna) confermano che: per come sono impostati erroneamente i test PCR per SARS-CoV-2 (con un numero di cicli di amplificazione molto superiore al livello scientificamente valido) questi portano inevitabilmente ad un enorme numero di “falsi positivi”, fino al 95%! Inoltre, i giudici, confermano, che questi test di laboratorio non accertano l’infezione virale, ma che, invece, in caso di un risultato positivo al test, c’è rigorosamente bisogno dell’esame clinico del cittadino per la valutazione dei sintomi di malattia. Il che significa, che non possono essere prese misure che privano il cittadino dei suoi Diritti Fondamentali, soltanto per un risultato di un mero test di laboratorio.
  7. Il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, come tutte le precedenti misure di sospensione dei Diritti Fondamentali dei cittadini italiani, è radicalmente infondato perché basato su dati “epidemiologici” del tutto fasulli e viola gli artt. 11, 13 e 117 della Costituzione italiana oltre che l’art. 3 della Carta europea dei diritti fondamentali. Nel caso in cui la/il sottoscritta/o dovesse essere costretta/o di adire le vie legali per difendere la propria salute e vita contro la misura di cui all’art. 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, verrà chiesto, tra l’altro l’accertamento dell’abuso dei test di laboratorio e dunque l’accertamento della falsità dei dati “epidemiologici”.
  8. Secondo i meta-studi di John P.A. Ioannidis, l’epidemiologo più citato al mondo (Stanford University) il tasso di mortalità di Covid-19 è del 0,15%. Dunque, non siamo di fronte ad una malattia che possa legittimare misure come quella di sottoporre una persona al trattamento con una sostanza sperimentale basata su tecnica genica non previamente testata.
  9. Inoltre, eccellenti medici di base italiani hanno dimostrato già un anno fa, che esistono da tempo medicinali, che, se utilizzati con scienza e coscienza, consentano la terapia a domicilio con straordinario successo! Il rappresentato intasamento delle terapie intensive degli ospedali è stato frutto di una errata applicazione di protocolli non corretti e della mancata redazione da parte degli organi dello Stato Italiano competenti del piano pandemico aggiornato. Se è successo tale intasamento è dovuto alle inaudite disfunzioni colpose e/o dolose di chi aveva il dovere di evitarle. È uno scandalo inaudito che debbano essere i medici ad adire ripetutamente la giustizia amministrativa (peraltro con successo!) per aver rispettato il loro dovere/diritto di utilizzare, secondo scienza e coscienza, i farmaci utili per la terapia a domicilio dei pazienti Covid-19 e per far sospendere istruzioni del Ministero della Salute e dell’AIFA che mettevano a grave rischio la salute e la vita dei pazienti covid-19!  (vedasi Consiglio di Stato, sentenza n. 09070/2020 del 11.12.2020 e TAR del Lazio, Ordinanza n. 01412/2021 pubblicata il 04.03.2021). Nonostante ciò in molti ospedali italiani alcuni sanitari continuano ad applicare i protocolli sconfessati dallo stesso WHO perché prescritti dal Ministero della salute italiano.
  10. Per tutte le sostanze sperimentali attualmente in uso e impropriamente definite “vaccini Covid-19”, allo stato delle conoscenze scientifiche, non è dimostrato che le persone “vaccinate” non si possano infettare e trasmettere il virus ad altri. Anzi, ci sono sempre più casi in cui persone già completamente “vaccinate” risultano essere portatori e trasmittenti del virus: Tali fatti sono tutti certificati anche nel rapporto ISS n.4/2021 del 13 marzo 2021. Lo scopo della “vaccinazione” è, anche secondo la previsione governativa qui in oggetto, la “prevenzione” del contagio da SARS-CoV-2. Visto che le sostanze inoculabili sono, allo stato, autorizzate in maniera condizionata (perché difettano di tutta una serie di studi … come quelli sulla loro efficacia!) ed esse non prevengono il contagio, la previsione qui in oggetto, già per questo motivo è, comunque, a prescindere dalla sua radicale incostituzionalità, non attuabile per impossibilità di raggiungimento dello scopo! Studi di The Lancet, indipendenti, hanno accertato che l’efficacia del vaccino Pfizer non è quella dichiarata, del 95%, bensì si colloca tra il 19 e il 29%.
  11. Nelle azioni di annullamento delle autorizzazioni di queste sostanze sperimentali pendenti davanti al Tribunale UE, è scientificamente dimostrato che queste sostanze non corrispondono ai presupposti di legge per essere considerati un “vaccino”.
  12. Queste sostanze sperimentali comportano degli enormi rischi alla salute e vita dei pazienti. Innanzitutto, mancano gli studi a medio e lungo termine degli effetti di queste sostanze sviluppate in pochissimi mesi! Ad oggi, non sono accertabili e dimostrabili gli effetti a medio e lungo termine, che, però, tanti rinomati esperti internazionali predicono essere devastanti! Inoltre, come comprovano le perizie scientifiche depositate in Tribunale UE nei procedimenti ivi pendenti, mancano non soltanto intere fasi degli studi clinici, ma mancano persino importanti fasi degli studi pre-clinici!
  13. L’EMA con nota Ares(2021)136795 del 27 gennaio u.s. ha affermato che: “Studi in animali non indicano un effetto dannoso diretto o indiretto riguardo la tossicità riproduttivà. Poiché la infezione da COVID-19 anche genera anticorpi in modo simile alla vaccinazione, qualsiasi rischio alla fertilità sarebbe anche causato dalla infezione e di questo non c’è evidenza ad oggi”. Tali affermazioni sono in totale contrasto con qualsiasi studio sugli effetti del Covid sulla fertilità umana.
  14. Il Mediatore Europeo nella decisione del 10.02.2021, ha affermato che i dati clinici disponibili sui potenziali rischi per la fertilità del vaccino sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), nello studio del medicinale, nelle sezioni 4.6 e 5.35. Questi dati, però, non sono tratti da studi sull’uomo, ma sugli animali.
  15. Di tutto questo i cittadini italiani e dell’UE non vengono informati! Allo stato i cittadini italiani e dell’UE sono degradati a cavie per la sperimentazione di queste sostanze definite “impropriamente” vaccini-Covid-19!
  16. Questo costituisce una evidente violazione del Codice di Norimberga (1947), della dichiarazione di Helsinki (1964-2013), della Convenzione del Consiglio d’Europa di Oviedo per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina- (1997), ratificata ed eseguita in Italia con la Legge n. 154 del 28.03.2001; violare il Codice di Norimberga è un atto di nazismo.   L’art. 1 della Convenzione di Oviedo impegna gli Stati (tra cui l’Italia) alla protezione delle Libertà Fondamentali dell’essere umano riguardo l’applicazione della medicina. L’art. 2 sancisce il primato assoluto dell’essere umano: “L’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza”. Ai sensi dell’art. 5 “Nessun intervento in campo sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona a cui esso è diretto vi abbia dato un consenso libero ed informato. Questa persona deve ricevere un’informazione adeguata. La persona a cui è diretto l’intervento può in ogni momento ritirare liberamente il proprio consenso. Ai sensi dell’art. 16 nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che il consenso di cui all’art. 5 non sia stato dato espressamente, specificamente e per iscritto, e dunque corrisponda ad un consenso informato. Secondo il diritto supra-nazionale ratificato e eseguito in Italia, e che, dunque, è parte integrante e necessaria della ns. Costituzione, non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte. Dalla banca dati di EudraVigilance, che riporta i casi sospetti e ufficialmente segnalati (peraltro, il numero reale è un multiplo di quello ufficiale perché la farmacovigilanza non funziona!) di danni provocati dai cosiddetti “vaccini” anti-covid, risultano migliaia di morti e un enorme numero di gravissimi effetti dannosi post vaccinazione. Il numero totale dei casi di danni segnalati nell’UE per “vaccino Covid-19” ammontano ad oggi a n. 238.986, di cui n. 3.423 morti, di cui n. 114 casi di trombosi cerebrali.
  17. Un gruppo di illustri scienziati e medici provenienti da 25 paesi (Doctors for Covid Ethics) hanno inviato il 1° aprile 2021 una diffida alla Direttrice Generale dell’EMA chiedendo l’immediato stop dell’applicazione delle sostanze sperimentali impropriamente definite “vaccino Covid-19”, e annunciando azioni legali per far accertare e dichiarare la responsabilità personale dei funzionari dell’UE che si rendono responsabili della violazione del Codice di Norimberga: https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595.
  18. La previsione di cui all’art. 4 D.L. 1° aprile 2021 n. 44 configura per i rispettivi responsabili (membri del Consiglio dei Ministri) non solo il reato di violenza privata ma una grave estorsione, soprattutto, in considerazione dei dati ufficiali risultanti da EudraVigilance, in merito ai morti e danni gravissimi già segnalati, configura pure il reato di tentata lesione personale e di tentato omicidio plurimo aggravato a carico dei membri del Consiglio dei Ministri. Non è un caso che l’art.3 del decreto legge n.44 del 1 aprile 2021 preveda l’esenzione dei vaccinatori dalla responsabilità per omicidio colposo e lesioni! Ma non solo! Ai sensi dell’art. 51 c.p. risponde del rispettivo reato anche chi ha eseguito l’ordine illegittimo del governo. Sulla sussistenza della complicità penalmente rilevante di tutti coloro che eseguono un ordine che viola il Codice di Norimberga e la Convenzione di Oviedo, la normativa supra-nazionale è ancora molto più severa!
  19. La previsione di cui all’art. 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 costituisce una chiara e grave violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 10,11 13, 32 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli artt. 1 e 2, 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo dell’art. 3, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei Diritti e delle Libertà Fondamentali dell’UE, dell’art. 168 e 169 TFUE, degli artt. del Codice di Norimberga, della Dichiarazione di Helsinki, della Convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n. 154 del 28.03.2001.
  20. Alla luce di quanto sopra, appare evidente che, sin dall’inizio, lo scopo vero, lo scopo ultimo, era quello di vaccinare tutti, senza guardare agli effetti per la salute. Così si spiegano scelte altrimenti incomprensibili, e ogni tessera del mosaico va al suo posto e forma un quadro coerente, con un preciso significato di politica deviata. Ecco i dati di realtà:
  21. –come già detto, l’imporre un vaccino, anzi una terapia genica, che è ancora in fase sperimentale (lo Pfizer sino al 2024, il Moderna fino al 2023), e ciò in aperta in violazione del Trattato di Norimberga; e che non assicura di non essere più infettabili o infettanti ma anzi ha un apprezzabile tasso di letalità; 
  22. -il minacciare limitazioni e licenziamento a chi non si sottomette, in violazione della direttiva del Consiglio d’Europa contro le discriminazioni verso i non vaccinati;
  23. -l’approvarlo con la procedura di urgenza simulando la sussistenza di un requisito per il fast track, ossia che non fossero disponibili terapie efficaci, mentre erano disponibili e di poco costo; e ciò con mezzi illeciti, quali:
  24. -il creare la parvenza di questa indisponibilità mediante una serie di atti fraudolenti: 
  25. -il silenziare esperti che parlavano di terapie semplici ed efficaci (indicati dai virologi e clinici: Raoult, Montagnier, Tarro,  Bacco,  Claudio Pagliara, Mirco Bindi, Massimo Citro, riccardo Szumski…);
  26. -l’ inibire l’uso di cure efficaci come quella della vitamina D3, C, degli anticorpi monoclonali, del siero iperimmune, degli antibiotici, del cortisone, dell’idrossiclorochina, bloccata mediante due articoli falsi pubblicati in Lancet e The New England Journal of Medicine (che la segnalavano come pericolosa in base a studi mai compiuti) e ritirati dopo la scoperta che erano falsi; le predette cure sono state validate e vengono comunemente usate in quei paesi nel mondo che non hanno più problemi;
  27. -l’ inibire l’uso di comprovate misure efficaci di prevenzione, rafforzando il sistema immunitario, in particolare nella attività antivirale, da vitamine immunomodulanti come le vitamine D3 e C, prodotti naturali come la lattoferrina e la quercetina, minerali come lo Zinco, prodotti omeopatici come l’Arsenico 30 CH, in uso diffuso in India; tali cure sono state validate e vengono comunemente usate in altri paesi, sia come prevenzione, di massa o particolarmente dei soggetti a rischio, sia come coadiuvante in caso di malattia conclamata, nel qual caso contribuiscono a migliorare la prognosi assicurando una più rapida guarigione e minore impegno di sintomi fastidiosi;
  28. -l’avallare da parte di AIFA questi e altri falsi studi contro cure efficaci, riconducibili ad interessi dell’industria farmaceutica e a Bill Gates, quindi di parte e non scientifici ma piuttosto espressione di pseudoscienza, come la messa al bando dell’idrossiclorochina, usata da sessant’anni senza effetti collaterali significativi entro pochi mesi di cura, ma in questo caso veniva usata per un paio di settimane, poi forzatamente rimessa in uso;
  29. -l’inibire il trattamento domiciliare che è invece risultato efficace; per la prima volta nella storia della medicina è stato, inopinatamente arbitrariamente e ingiustamente, impedito ai medici di medicina generale o affini di andare a visitare i propri pazienti in quanto infettivi – mai successo, nemmeno nelle vere pandemie;
  30. -il prescrivere mediante i protocolli le famose 72 ore di vigile attesa che danno tempo alle citochine di far molto danno ai pazienti;
  31. -il raccomandare farmaci controproducenti quali il paracetamolo, che, come dimostrato a suo tempo e divulgato da vari medici e farmacisti (Citro, Montanari, Tarro… ) abbatte la febbre, che è un utile meccanismo di difesa, e impegna il fegato ostacolandolo nell’azione di smaltimento delle citochine nonché riducendo la sua capacità di generare il glutatione, e così facilita le trombosi, che sono la vera causa di morte;
  32. -il prescrivere e imporre, attraverso l’autorità sanitaria, la pure controindicata ventilazione forzata a ritmo fisso; e ciò pur sapendo che 1) l’ossigeno ha effetto vasocostrittore, quindi fortemente controindicato in casi di trombosi; e 2)  l’ossigeno puro viene usato raramente, per il noto effetto ossidante sulle cellule e sulle molecole soggette a viva diretta esposizione, a vivo contatto ( in poche parole, “brucia “ i bronchi e i polmoni, per cui i sub non lo possono usare, e i medici lo usano molto raramente, solo in casi di gravissime ostruzioni delle basse vie respiratorie, i piccoli bronchi, che in questo caso invece sono normali o quasi, essendo la riscontrata mancanza di ossigeno nel sangue  dovute all’intasamento dell’albero circolatorio, arterie polmonari, a causa degli emboli, e non all’albero respiratorio; inoltre, almeno inizialmente e nelle zone più “colpite” ( artatamente), la raccomandazione prevedeva addirittura l’intubazione, procedura che necessita di una potente anestesia generale , che normalmente viene eseguita nelle condizioni migliori possibili e per il minor tempo possibile, in genere pochissime ore, raramente per qualche giorno; invece in questo caso veniva raccomandata o meglio imposta per due o tre settimane, fatto che di per sé avrebbe causato una discreta percentuale di decessi, indipendentemente dal motivo del ricovero o della pretestata pandemia;
  33. -l’inibire le autopsie e far cremare subito i corpi in modo che non si scoprissero gli errori diagnostici e terapeutici di cui sopra, il tutto al prezzo di circa centomila decessi evitabili, e senza di cui non si avremmo avuto il terrore, la accettazione di massa di assurde misure restrittive e il consenso alla vaccinazione forzata né il numero di morti richiesto per l’approvazione emergenziale dei vaccini;
  34. – va sottolineato che le autopsie erano vivamente sconsigliate dalla autorità sanitaria, e inibite con la scusa della pericolosità e della contagiosità, quando medici clinici, infettivologi, microbiologi e virologi, come pure i biologi, sanno benissimo che questo agente, estremamente piccolo e rivestito protetto da una sottilissima pellicola idrolipidica, non regge alle alte o basse temperature, per cui il cadavere, messo una notte in frigo, non è praticamente più infettante, a differenza di altri germi, che, presentando dimensioni mille o diecimila volte superiori, sono forniti di un rivestimento consistente che conferisce resistenza nel tempo a variazioni termiche o secchezza dell’ambiente, decisamente diverse. ( es.: tbc, lebbra, spore del tetano, …)
  35. -il non revocare, da parte dell’EMA, l’autorizzazione dei vaccini concessa in base ai suddetti inganni;
  36. -l’acquistare da parte dei politici europei i vaccini per centinaia di milioni di euro senza alcuna trasparenza, con contratti secretati e con esonero dei produttori dalla responsabilità per danni – indizi forti di corruzione (il produttore non risponde penalmente né civilmente di danni derivanti da eventuali difetti di preparazione, o di trasporto, o qualunque anomalia possa verificarsi);
  37. -la lunga storia di rapporti di corruzione (comprese le porte girevoli e i conflitti di interesse= tra politici e case farmaceutiche, specialmente in Italia, paese designato a suo tempo da Renzi e Obama come apripista per la vaccinazione a tappeto, e oggi paese col più alto indice di letalità dichiarata;
  38. -il presentare il vaccino come salvezza unica e certa, mentre sono incerti necessariamente non noti il suo grado di efficacia, la durata di efficacia, la estensione dell’efficacia alle varianti o mutazioni, che verosimilmente e ragionevolmente inducono, con la pressione selettiva sulla popolazione virale, nonché gli effetti indesiderati di breve, medio e soprattutto lungo termine, potenzialmente mutageni, degenerativi, immunodepressivi; anzi, si sa e si è verificato che i vaccinati infettano e vengono infettati;
  39. -la dipendenza finanziaria dell’European Center for Desease Control da Big Pharma – dipendenza che ne compromette grossolanamente e definitivamente la imparzialità e la credibilità;
  40. -l’omettere o ritardare per mesi da parte di Cina e OMS l’informazione sull’esordio dell’epidemia;
  41. -l’omettere o ritardare da parte di alcuni governi l’adozione di misure ovvie per prevenire e contenere l’arrivo e la diffusione del contagio, come il bloccare gli arrivi anche indiretti dalla Cina, l’isolare le zone-focolaio, così che il contagio si è maggiormente diffuso;
  42. -il moltiplicare scientemente di una decina di volte i dati del contagio rispetto al reale con l’adottare come metodo diagnostico generale il tampone PCR, che non è un metodo diagnostico, e praticare, anziché il massimo di 24 previsto, dalle 35 alle 45 moltiplicazioni, che lo rendono inattendibile dal 96 al 98% – come ribadito a domanda dalla stessa Commissione europea, in basa quanto dichiarato dagli stessi produttori, in linea con quanto emerge dalla letteratura scientifica internazionale;
  43. -il creare in tal modo una larga maggioranza di falsi positivi, e insieme moltiplicando i costi per l’erario, che paga notevoli somme aggiuntive per ogni ricoverato positivo, e insieme con grave danno per l’economia e la società e compromettendo le diagnosi e le cure per altri malati, onde molti morti evitabili;
  44. -l’usare questo falso ideologico sistematico per mantenere il lockdown, le zone rosse e arancione; prima e unica volta nella storia in cui in caso di pandemia si limita gli spostamenti delle persone sane, anziché dei malati o dei contagiati (Va sottolineato che nei mesi invernali, le assurde misure vengono giustificate dai casi di ricovero, e ricovero in rianimazione, che in realtà non superano la media di quanto avveniva negli ultimi dieci anni. Le rianimazioni non sono mai state vuote, e gli ospedali già da tempo erano al collasso, vedi giornali. E nei mesi estivi, in cui, ovviamente, tutte le affezioni delle vie respiratorie vanno scemando, allora si ricorre al pretesto dei positivi asintomatici, al test farlocco, indicandoli come “contagi” e descrivendoli come “nuovi casi”, giocando sull’equivoco, mentre il sano, spesso falso positivo, ma quand’anche vero positivo, rimane sano, non contagia, e non si ammalerà – se uno gioca col cane o col gatto, si può trovare una miriade di germi addosso, se li cerchiamo; non per questo è malato, né contagia; i “positivi” veri sono ad esempio le diagnosi precoci di tumori, che a lungo andare se trascurati porterebbero a morte l’individuo. Parimenti per asintomatico si intende un diabete, o una ipertensione, che ancora non dà sintomi, ma è una malattia che col tempo darebbe grossi problemi , e va curata; uno positivo al test per l’HIV o l’epatite virale, va controllato e curato, ed è sicuramente in grado di trasmettere malattia; invece un positivo al test , antigenico o molecolare che sia, per Sars cov 2, se non ha sintomi, è quasi sicuro che non si ammalerà, e non indurrà malattia, anche perché, pur se fosse positivo vero, la carica virale sarebbe bassa, non in grado di infettare, ma al massimo di immunizzare);
  45. -il prescrivere di registrare come morti di Sars-cov-2 tutti i morti con Sars-cov-2 anche se deceduti per altre cause, comprese quelle traumatiche; come risulta dal costatare le statistiche che descrivono gli stessi morti in numero degli anni precedenti, ma nelle cause di morte la pretestata pandemia fa la parte del leone, mentre le altre cause di morte, che ogni anno mietevano in Italia circa 600.000 persone, sono quasi scomparse o drasticamente compresse; il che d’altra parte era ovvio, anche solo alla luce delle grossolane differenze fra i morti CON covid in italia e DI covid nelle altre nazioni europee ed extraeuropee;
  46. -il presentare al pubblico il virus come altamente letale, mentre la sua letalità si aggira globalmente tra lo 0,2 e lo 0,3%, pari a quella di una comune influenza, e verosimilmente pronta a scendere ulteriormente, se ben curata, secondo i nuovi protocolli, maturati nell’ambito della esperienza territoriale, che solo dopo un anno hanno cominciato a trovare accoglimento in alcune regioni che si sono staccate dalle forvianti direttive centrali, prima Piemonte, poi Molise, infine Lazio, ma sempre in modo autonomo e scollegato, senza un ragionevole piano nazionale ;
  47. -il secretare le relazioni del CTS e insieme il disattenderle da parte del governo italiano;
  48. -l’equivocare e distorcere in senso allarmistico i dati statistici e i concetti clinici nella comunicazione per il pubblico;
  49. -l’imporre misure di lockdown incoerenti e illogiche, nonché probabilmente controproducenti, in quanto impedirebbero l’endemizzazione del virus col suo conseguente depotenziamento;
  50. -l’eseguire una campagna vaccinale in corso di epidemia, sapendo che può indurre la nascita di ceppi mutanti resistenti, e la loro diffusione, cose che in effetti si stanno avverando, esattamente in proporzione lineare con la pratica della asserita immunizzazione;
  51. -lo spiegare la genesi del virus con lo story-telling del pipistrello, del maiale, del pangolino, rivelatosi assurdo e impossibile;
  52. -il reprimere, censurare e attaccare, anche con l’esclusione da youtube e da face book, di molta informazione non allineata allo story telling dominante;
  53. -il non parlare dei quattro laboratori di Wuhan dedicati all’ingegnerizzazione di armi virali e batteriologiche; che risulta da vari anni studiavano le varie possibilità di ibridazione di virus aggressivi come l’HIV con virus relativamente banali e innocui come i Coronavirus, con il pretesto di studiare un possibile vaccino per malattie importanti, ma in realtà realizzando armi;
  54. -il non dire che uno di questi aveva il livello di sicurezza massimo, il quarto, cioè era dedicato ai virus artificiali più pericolosi;
  55. -il non dire che le riviste militari cinesi parlavano da anni dell’opzione dell’arma virologica;
  56. -il nascondere che nel laboratorio del quarto livello erano confluiti soldi, interventi ed esperti di Bill Gates, dell’Istituto Pasteur, delle forze armate cinesi;
  57. -il sottacere che Bill Gates è il principale fautore della vaccinazione globale e insieme il principale finanziatore privato dell’OMS,e che ha precedenti criminali in questo campo in India; ( credo che, tolta gli usa, sia il primo finanziatore in assoluto, non solo come privato)
  58. -il nascondere le evidenze scientifiche di ingegnerizzazione del virus con innesti di parti dell’RNA dello HIV nel virus Sars, innesti dichiarati tempo fa da riviste militari cinesi, accertati dai ricercatori di Nuova Delhi, creando ibridi incurabili e in grado di attaccare molto efficacemente l’uomo; ricerche finanziate da Bill Gates, tramite la sua fondazione, che attualmente è il principale sponsor dell’OMS.
  59. – il fidelizzarsi, sotto le spoglie di finanziamenti eccezionali, la maggior parte delle testate giornalistiche, affinché rimanessero nel lamentare la pretestata pandemia, ingigantendone la pericolosità incombente, oscurandone le possibili naturali soluzioni, e insistendo come unica via d’uscita nella pratica di immunizzazione, privilegiandone gli aspetti positivi, oscurandone le voci critiche e gli aspetti negativi o non conosciuti, oscurando le terapie domiciliari possibili ed efficaci per questa infezione in corso, oscurando le terapie ospedaliere efficaci, come il plasma dei guariti, o le vitamine, che pure vengono usate quando viene colpita una persona importante.( Trump , Berlusconi Briatore);
  60. Percorrendo a ritroso queste tappe della storia del Covid, appare tutto chiaro: sin dalla fase di Wuhan, l’obiettivo era arrivare a imporre la vaccinazione a tutti, e il DL in questione è un atto illecito di questa strategia illecita.
  61. La campagna vaccinale, per il momento, porterà nelle casse dei produttori alcune centinaia di milioni di euro, ma, con le varianti o mutazioni e i richiami, i profitti ascenderanno a molti miliardi; il fine affaristico è dunque il produrre un business perpetuo, che si autoalimenta, in quanto l’esecuzione della campagna vaccinale durante l’epidemia stimola il formarsi di varianti (mutazioni adattative), le quali producono la domanda di ulteriori vaccinazioni, che a loro volta inducono ulteriori varianti: il business perfetto, senza fine, senza saturazione di mercato, e che, essendo sostenuto dalla paura della morte, legittima ogni compressione dei diritti dell’Uomo: libertà, dignità, privacy, lavoro, risparmio, informazione; diventa quindi un perfetto strumento di dominazione politica;
  62. Infatti, l’operazione in esame sta già facendo passare una riforma politico-costituzionale: la politica si prende la potestà a)di sospendere i diritti fondamentali; b)di entrare nel corpo e nel genoma delle persone.
  63. Si è verificata una criminosa convergenza di interessi per una ristrutturazione politico-costituzionale con interessi lucrativi delle case farmaceutiche, dei politici, dei burocrati (business delle mascherine, dei tamponi etc.).
  64. Questa convergenza ha prodotto una immensa quantità di decessi, che potrebbe integrare reati conto l’umanità, quale l’epidemia dolosa, strage, lesioni volontarie, corruzione, nonché reati minori, come il falso in atto pubblico e altri.
  65. Ulteriori elementi contraddittori che comprovano che il decreto legge in esame, come tutto ciò che lo ha preparato, non è finalizzato alla salute pubblica o dei pazienti, e che non è idoneo a tutelarla, sono le contraddizioni seguenti: Nonostante che l’essere vaccinati sia stato dichiarato requisito di idoneità a tutela degli altri, si è esonerati se si ha una controindicazione specifica; nonostante che si sappia che il vaccinato è significativamente infettivo per alcuni giorni dopo l’inoculazione, non è stato previsto un periodo di rispetto; nonostante che abbiano pari o maggiore contatto col pubblico dei sanitari, non sono state sottoposti ad obbligo vaccinale barbieri, baristi, cameriere, sarti.

Tutto quanto sopra esposto evidenzia una vasta attività criminosa a cui il contestato obbligo vaccinale è palesemente strumentale, sicché farsene esecutori costituisce un atto illecito contro i Diritti dell’Uomo senza invocabilità dell’art. 54 CP.

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