DIFESA DEI SANITARI CONTRO IL RICATTO VACCINALE

 

Mittente:

Spett. AST…………….

Via Pec…..

OGGETTO: VS Prot. n. ____________ del giorno________________

Ho ricevuto quanto in oggetto, circa asseriti obblighi vaccinali – invito ai sensi dell’art. 4, comma 5 D.L. 1° aprile 2021 n. 44 convertito in L. 28 maggio 2021 n. 76, e formulo i seguenti rilievi ai sensi della lettera d) della Vs missiva (insussistenza di obbligo vaccinale):

RILIEVI GIURIDICI GENERALI

I prodotti mRNA non sono sieri vaccini secondo la definizione giuridica. Essi non hanno vettore virale e agiscono in via genica. Ciò implica che il loro uso non è stato autorizzato in via di emergenza (è stato autorizzato, anche se con la frode quindi invalidamente, solo l’uso di vaccini); implica pure che voi non potete chiamarli “vaccini”.

Inoltre il DL 44 si riferisce alla prevenzione dell’infezione,  mentre i loro bugiardini indicano che servono alla prevenzione della malattia – cose ben diverse che rendono inapplicabile la legge ai prodotti in esame.

Ma l’Italia ha autorizzato con decreto 6.2.2021 la cura con anticorpi monoclonali, col che è comunque venuto meno il presupposto legale per l’autorizzazione emergenziale, che quindi è divenuta inefficace, e i c.d. vaccini non possono più legittimamente essere usati. Altre cure validissime, come quella con Ivermectina, sono pure in uso. Per contro, il vaccino Astra Zeneca e le cure geniche autorizzate emergenzialmente stanno evidenziando già nel brevissimo termine notevoli effetti indesiderati anche letali, tra cui la maggiore infettabilità alla c.d. Variante Delta.

In riferimento alla eventuale possibilità di una segnalazione, sospensione, demansionamento o altro per un rifiuto al vaccino, preavviso che una tale misura contrasterebbe con ciò che è stato stabilito dal Consiglio d’Europa (Doc. 15212 of 11 January 2021), il quale ha sancito che gli Stati aderenti devono informare i cittadini che non sussiste alcun obbligo vaccinale, e altresì ha stabilito che sono illecite le discriminazioni nei confronti dei soggetti che non sono stati inoculati. Essa potrebbe costituire il reato di violenza privata o minacce o estorsione. Invitare o indurre alla ‘vaccinazione’ in violazione dell’obbligo di informazione e del divieto di discriminazione sanciti dal Consiglio d’Europa, può comportare la responsabilità civile e penale personale per eventuali danni, compreso il reato di omicidio, in caso di morte.

La stessa richiesta legale di consenso (informato) implica che non sussista obbligo (altrimenti non si richiederebbe il consenso); io non do il mio consenso, allo stato dell’informazione.

La legge di conversione del DL 44/2021 è stata votata senza previo esame della prescrizione del Consiglio d’Europa, quindi è invalida, e il DL è decaduto in conseguenza. 

Il DL 44 e la legge di conversione sono illegittimi costituzionalmente perché basati sul presupposto dello stato di emergenza, il quale è stato dichiarato illegalmente e costituisce un attentato alla Costituzione; l’abnormità della sua delibera è stata ultimamente sancita dal Tribunale Penale di Pisa con la sentenza 419/2021: “ La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020 deve ritenersi illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Per cui a fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31/01/2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La stessa Carta Costituzionale non prevede alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne l’eccezione ex art. 78 (le Camere deliberano lo stato di guerra).”

Il DL 44, art. 4 specialmente, e la legge di conversione inoltre risultano frutto di intese illecite: la relatrice sen. Lorenzin, parlando in aula il 31.05.21 durante il dibattito sulla legge di conversione, ha dichiarato ( https://100giornidaleoni.it/blog/obbligo-vaccinale-approvato-la-lorenzin-esulta-in-aula-ricordando-il-suo-glorioso-passato/) che la vaccinazione dei sanitari non era necessaria ai fini preventivi, ma che è stata decisa tra governo e vertici degli ordini professionali allo scopo di predisporre la vaccinazione di tutta la popolazione con l’esempio dei sanitari. Considerato anche che i vertici degli ordini hanno deciso, impegnando i loro iscritti, senza consultare né informare i medesimi, tale dichiarazione ufficiale comprova un metodo antidemocratico, eversivo, collusivo e illecito di legiferare e governare; delegittima inoltre i vertici degli ordini professionali perché collusi coi partiti in danno ai loro iscritti e -da indagare- a beneficio delle case farmaceutiche.

Tale azione illecita del governo e di altre istituzioni trova ulteriore riprova nella nota e chiaramente volontaria omissione, nel testo della legge per l’introduzione del Green Pass, delle parole del testo originario del regolamento europeo, al punto 36 è stata callidamente omessa la dicitura “o chi sceglie di non venir vaccinato” dopo la premessa che “bisogna evitare ogni discriminazione nei confronti di…”.

Insomma, si delinea una organica strategia eversiva e compressiva dei diritti costituzionali, svolta dal governo con la collaborazione di enti pubblici e privati, che dovrà essere oggetto di adeguata repressione, e i provvedimenti organici ad essa dovranno essere disapplicati e dichiarati nulli, e dovranno essere adeguatamente sanzionati coloro che prestano la propria collaborazione ad essi.

Né nel DL 44/2021, né in altro testo di legge, in ogni caso, sussiste alcun obbligo vaccinale per chicchessia. E’ falso che l’art. 4 DL 44/2021 abbia introdotto l‘”obbligo”, come scrivete, di sottoporsi a uno dei vaccini sperimentali anti-covid; vi diffido a non più fare tale affermazione, riservandomi le denunce del caso. 

Il DL definisce la vaccinazione “requisito essenziale per lo svolgimento della professione” – quindi la colloca nella categoria giuridica dell’onere, non dell’obbligo. Ma il DL si contraddice perché ammette deroghe al requisito, il quale dunque non è “essenziale” – altrimenti sarebbe inderogabile. Che non si tratti di obbligo è confermato dal fatto che, al momento di vaccinarsi, si viene richiesti di firmare un consenso e uno sgravio di responsabilità. il DL 44/2021, c.1 e c. 2, è contraddittorio e irragionevole, quindi confligge con l’art. 3 Cost., perché da un lato definisce l’avvenuta vaccinazione come requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento dell’attività lavorativa “dei soggetti obbligati” (art. 4) (ma non vi possono essere “soggetti obbligati”, come abbiamo visto – quindi il requisito si applica a … nessuno), e dall’altro lato consente a soggetti con controindicazioni di esercitarla e di lavorare anche se non vaccinati, col che il DL esclude che si tratti di requisito essenziale, introducendo una disparità di trattamento e una contraddizione incompatibili con l’art. 3 Cost., perché se la ratio legis è tutelare i pazienti, allora non vi possono essere deroghe, nemmeno in base allo stato patologico di alcuni professionisti; d’altronde, giuridicamente non vi possono essere soggetti obbligati alla vaccinazione, soprattutto se sperimentale, in relazione alle norme succitate; quindi l’art. 4 è invalido e inapplicabile; infine il pericolo per la salute ex art. 1 c. 2 sussiste per tutti, essendo i vaccini ancora in fase sperimentale e avendo essi già prodotto apprezzabili effetti avversi anche letali, nel breve termine, e in attesa degli effetti di medio e lungo periodo; la pretesa di imporre di sottoporsi a un trattamento genico  mRNA di massa col ricatto del lavoro è un atto tipicamente nazista;

Inoltre, nessuna norma può contenere l’obbligo cui voi vi riferite.

E’ contrario al diritto nazionale (artt. 1 Cost, 32 Cost.) e internazionale (Trattato di Norimberga), pretendere, ai fini di consentire l’esercizio del diritto al lavoro (bene giuridico su cui, a mente dell’art. 1, 1° c., Cost., è fondata la Repubblica, quindi ogni legittimazione) che il cittadino si sottoponga alla somministrazione di un farmaco sperimentale (Trattato di Norimberga, art. 5 della Convenzione di Oviedo).

Faccio notare che lo stesso foglio informativo del vaccino (rectius, agente genico) avverte: “10. Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza.”

In base al Trattato di Norimberga e alla Convenzione di Oviedo dichiaro di riservarmi ogni decisione in ordine ai trattamenti in questione fino all’avvenuto e favorevole e indipendentemente confermato completamento dell’iter sperimentale, e fine delle presenti misure di limitazione alla libertà di parola e informazione da parte dei sanitari, che vengono intimiditi e sanzionati duramente per ogni opinione critica rispetto agli interessi delle case farmaceutiche produttrici dei c.d. vaccini; il che determina l’impossibilità di conseguire l’informazione necessaria al consenso informato.

Vi faccio presente che si tratta di crimini contro l’umanità, deferibili alla Corte dell’Aja, e passibili della pena massima.

Sostanzialmente, si sta eseguendo un grande esperimento di farmaci dagli effetti ampiamente ignoti sulla popolazione ignara, sottacendole che la si usa come cavia, e facendole falsamente credere che sussista un obbligo e che essi siano sicuri e che siano stati approvati, mentre sono solo stati autorizzati. Vogliate non partecipare a questa responsabilità.

Nel diritto italiano come in quello applicato nel processo di Norimberga contro simili crimini, non costituisce esimente l’aver agito su ordine di superiori gerarchici, nemmeno in ambito militare, perché il soggetto agente deve sempre rifiutare l’esecuzione degli ordini palesemente illeciti, come quelli in esame.

Stante l’art. 1 c. 1 della Costituzione italiana, che riconosce il lavoro come fondamento stesso della Repubblica, l’imporre di sottoporsi alla sperimentazione di un farmaco mediante il ricatto di togliere il diritto al lavoro ai lavoratori, in violazione delle succitate norme internazionali, è un crimine gravissimo.

Tale contrarietà è aggravata dai seguenti fattori, a voi noti:

1)l’ammissione dei vaccini al fast track e all’uso emergenziale è stata ottenuta mediante frode (negazione dell’esistenza di efficaci cure, amplificazione dei casi positivi mediante indebite moltiplicazioni nei test PCR, amplificazione dei casi letali mediante false attribuzioni eziologiche del decesso);

2)le sperimentazioni non sono ancora complete; l’art. 5 della Convenzione di Oviedo e i vostri stessi moduli esigono il consenso informato; ma non vi può essere consenso informato, perché non vi può essere informazione adeguata, prima del completamento della sperimentazione, specialmente trattandosi di farmaci nuovi con azione mRNA (che, secondo recenti studi, pare poter modificare permanentemente il DNA); perciò state raccogliendo dichiarazioni di consenso informato ben sapendo che sono dichiarazione di una cosa impossibile;

3)i vaccini sono stati comprati con contratti segretati esoneranti i fornitori da responsabilità risarcitoria, il che non soltanto determina opacità e insicurezza, ma, assieme a quanto al punto 1, all’esclusione della responsabilità penale per i medici vaccinatori ex art. 3 DL 44/2021, e al conflitto di interessi ai vertici dell’EMA (Emer Cooke, presidente, era fino a prima lobbista di un consorzio di case farmaceutiche), nonché ai precedenti storici di corruzione politica da parte delle case farmaceutiche, nonché al fatto che il bilancio dell’EMA è sostenuto all’86% dalle medesime case farmaceutiche, determina il fondato sospetto di corruzione politica anche in questo caso, soprattutto in relazione all’Italia, per quanto detto sopra;

4)esistono indizi che il mRNA possa causare indebolimento permanente del sistema immunitario, reazioni autoimmuni, malattie degenerative; le prime autopsie di morti per vaccino indicano un’azione tossica generale; in quanto al vaccino Astra Zeneca, è notoria e ammessa la sua pericolosità;

5)esistono, e sono stati in uso fino a poco fa, idonei sistemi di protezione (dpi); tale circostanza rende ulteriormente inidonea la motivazione sia del giudizio di idoneità, sia della sospensione previsti dal DL 44;

6)le vaccinazioni contro virus che mutano non solo non hanno senso, come diceva Sabin, ma stimolano le mutazioni, quindi peggiorano l’epidemia, e non si devono fare in costanza di questa; i fatti lo stanno confermando; non vi è prova scientifico-statistica che i vaccinati siano meno infettabili e meno infettivi dei non vaccinati; di certo, sono solo più redditizi per le case farmaceutiche;

7)i soggetti vaccinati possono contagiare ed essere contagiati, come nel notorio caso di Bosa; anzi, nelle prime settimane dopo la vaccinazione, sono a più alto rischio di contagiare, e ciononostante sono trattati come idonei al lavoro.

8)Le prime autopsie su soggetti morti a seguito di vaccinazione hanno dato risultati molto inquietanti.

            A seguito della legge 219 del 2017, nessun trattamento di carattere sanitario può essere imposto senza un consenso informato, e dato che un consenso può prevedere un sì o un no, questa cosa credo che cozzi con la parola ‘obbligo’.

Quindi se ritenete di dovermi obbligare a fare questa vaccinazione, io rispetterò (se legittima) la legge e mi presenterò; ma dato che il consenso è libero e non può essere che libero (altrimenti non è consenso), io liberamente non darò il mio. Per ulteriore precisazione, la legge 5 del 2018 e la 158 del 1994 dicono che il legislatore può disporre obbligatoriamente di sottoporre la popolazione alla vaccinazione (in rispetto all’art 32 della Costituzione), ma, come da precisazione della Corte costituzionale, è fondamentale che il legislatore abbia individuato con la maggior precisione possibile le complicanze in essa correlate, e mi sembra che non sia questo il caso, e che non lo possa essere fino a favorevole compimento di una completa e corretta sperimentazione.  Giusto per citare alcune letterature che ho trovato, il 4 gennaio Peter Doshi ha pubblicato sul British Medical Journal, di cui è il codirettore, che Pfizer a fronte di una dichiarazione di efficacia pari al 95% abbia in realtà constatato una efficacia del 29%. Inoltre pare che ad oggi non esistano vaccini Rna a catena singola (in 40 anni i tentativi hanno portato morti: basti citare il tentativo per la dengue), l’HIV stesso non ha purtroppo ad oggi un vaccino

.B- RILIEVI BIOMEDICI GENERALI

1. vorrei avere la certificazione che il vaccino che mi iniettereste non contenga MRC5 (cellule di feti abortivi di 5° e 9° mese) dato che sono obiettore.

2. Vorrei avere la certificazione che non ha il potenziale di modificare il mio DNA umano mediante la cosiddetta trascrittasi inversa, che permette esplicitamente il trasferimento di informazioni dall’mRNA al DNA (in conformità con l’articolo 13 della convenzione di Oviedo).

3. Vorrei avere la certezza, quindi fare accertamenti, di non avere anticorpi attivatori delle piastrine diretti contro il fattore piastrinico 4(PF4), che ha portato a parecchi “problemi” in alcuni casi alla morte, anche in colleghi (c’è uno studio in corso pubblicato su DottNet 11/04/21).

4.Vorrei la certificazione che questo vaccino non contiene inserti di virus Hiv.

5. Vorrei la certificazione che TUTTI i parametri medici pei i test e gli studi richiesti hanno rispettato i crismi scientifici.

6. Vorrei sapere se siete a conoscenza di trattamenti per combattere l’infezione di Sars-cov-2, considerando vantaggi e svantaggi, ai sensi dell’articolo 2 del codice di Norimberga. A tal proposito, riferendosi a questo importante trattato che ha una validità superiore alle norme della Costituzione, è stato vietato alle istituzioni di eseguire un trattamento sanitario obbligatorio (e mi pare che di questo si stia parlando).

7. Ultima cosa: vorrei portare alla vostra attenzione un dettaglio, credo non da poco, riguardante il Dl e il bugiardino: il primo fa riferimento alla necessità di vaccinarsi per evitare di CONTRARRE la malattia, mentre il secondo lo fa per evitare di incorrere nei GRAVI SINTOMI da infezione…discrepanze ostative, penso.

C- RILIEVI BIOMEDICI SPECIFICI AL MIO CASO Mi trovo in una condizione di salute incompatibile con i trattamenti da voi richiesti, ______________________.

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CONCLUSIONI

Da quanto sopra consegue che il preteso obbligo non sussiste. Vi diffido al rispetto delle norme costituzionali, di legge nazionale, di trattati internazionali, di direttive del Consiglio di Europa sopra indicate. Mi riservo ogni decisione in merito alla vaccinazione fino al completamento delle verifiche sperimentali in corso e dei miei test che ho prenotato. Mi riservo altresì ogni tutela di legge, civile-penale-amministrativa-disciplinare nei confronti di ogni responsabile di violazione di norme, anche per il risarcimento dei danni che siano a derivarmi da atti ed omissioni illegittimi.

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