DIFESA DELLA LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE

COME OPPORSI AL LOCKDOWN

Che cosa far verbalizzare se vi fermano

Premessa: il Covid19 è endemico, perciò prima o poi verremo tutti in contatto con esso: è inevitabile. Per prenderlo senza ammalarsi o con sintomi minimi, bisogna tenere alte le difese immunitarie, non fumare, assumere vitamine e altre sostanze protettive. Per non sovraccaricare le strutture sanitarie, bisogna diluire nel tempo i contagi, evitando gli assembramenti e fermando le goccioline di saliva con parasputi di plastica.

Non bisogna invece accettare che la corrotta partitocrazia ci tolga illegittimamente diritti e libertà, come sta facendo anche ora.

Se qualcuno in divisa vi ferma e vi contesta che state circolando dove è vietato circolare in base al DPCM del 4 Novembre e all’Ordinanza del Ministro Speranza,vi consiglio di esigere (registrando la scena col telefonino) che sia messo a verbale quanto segue:

“Il DPCM e l’Ordinanza ministeriali sono illegittimi e invalidi perché, come dichiarato dal Presidente emerito della Corte Costituzione prof. Flick, pretendono di limitare la libertà di circolazione, la quale, per espresso disposto dell’art. 16 della Costituzione, può essere limitata soltanto dalla Legge, mentre i DPCM e l’Ordinanza sono solo provvedimenti amministrativi e non Legge; tale riserva di legge non può essere aggirata nemmeno mediante una delega al governo contenuta in una Legge; inoltre, l’art. 76 della Costituzione stabilisce che il potere legislativo non può essere delegato al governo se non definendo criteri, oggetto, durata. Invito pertanto i verbalizzanti a rispettare la Costituzione, alla quale hanno giurato fedeltà, e a non associarsi ad attività contrarie ad essa. Mi riservo ogni azione di Legge.”

A questo punto, se gli agenti redigono un verbale, firmatelo pure ed esigetene una copia. Se vi viene contestato un illecito, voi, seguendo le istruzioni riportate nel foglio di contestazione, redigete e presentate una memoria difensiva richiedendo l’archiviazione della contestazione per le ragioni sopra indicate e per altre da studiare caso per caso. Se, nonostante la memoria, vi notificano un’ordinanza-ingiunzione di pagamento, impugnatela davanti al Giudice di Pace eccependo la invalidità del DPCM e dell’Ordinanza, e richiedendo la loro disapplicazione e l’annullamento della sanzione, con rifusione delle spese. Potete aggiungere ulteriori argomenti difensivi, a seconda dei casi,

E’ molto importante resistere all’azione del governo tesa a smantellare la Costituzione strumentalizzando questo virus artificiale e imponendo una ‘nuova normalità’ in linea col piano per il Grande Reset. E’ essenziale impedire che ci rinchiudano in gabbie territoriali separate e mobili, perché poi le useranno per fare trattamenti biochimici differenziati per ciascuna gabbia. La salute e la vita non si tutelano così. Ed è falso che la tutela della salute e della vita debba prevalere su quella della libertà: vi tolgono oggi la libertà per potervi domani togliere il resto senza resistenza. Non dimenticare che questo è un mondo gravemente sovrappopolato, con molti anziani improduttivi e molti disoccupati; e che quindi i poteri forti che lo governano non hanno alcun interesse a tutelare la vita delle persone in generale.

N .B. Anche se la violazione costituzionale è certissima, quanto sopra non garantisce che il giudice vi dia ragione: i giudici sono spesso politicizzati o condizionati dal potere esecutivo, però già abbiamo avuto una sentenza favorevole.

AGGIORNAMENTO Dopo una sentenza del Giudice di Pace di Frosinone, che ha accolto un’opposizione a sanzione amministrativa per violazione dei DPCM, viene segnalata una sentenza del Giudice di Pace di Busto Arsizio che ha respinto un ricorso contro un’altra sanzione. Non so che argomenti abbia addotto la difesa dei ricorrenti e non è nemmeno stato spiegato adeguatamente di che violazione si trattasse, ma in ogni caso a) le sentenze dei Giudici di Pace, favorevoli o contrarie che siano, non fanno giurisprudenza, perché si tratta di giudici non togati, non di ruolo. La faranno i Tribunali, la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale; b) resta il fatto che lo stato di emergenza presupposto dei DPCM non è previsto (se non, in altri termini, per la Protezione Civile) dall’ordinamento giuridico italiano; resta che il diritto di libertà personale (art. 13 Cost.) può essere limitato solo dal giudice e sul presupposto della legge (non di un DPCM, che è un provvedimento amministrativo); resta che la libertà di circolazione non può essere limitata che dalla legge e per ambiti e tempi predefiniti (art. 16 Cost.); resta che un Decreto Legge non può delegare al governo la limitazione o sospensione delle predette libertà. Quindi, come hanno recentemente ribadito illustri costituzionalisti, tutto l’apparato normativo dell’emergenza è illegittimo.

07.11.2020 Marco Della Luna

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Avvocato, autore, scrittore
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