REFERENDUM ANTI GOLPE
REFERENDUM ABROGATIVO ANTI-GOLPE
Gli ultimi 9 anni hanno mostrato che la Costituzione, i diritti
fondamentali, e quelli politici, l’indipendenza dell’Italia, sono costantemente
in pericolo. Occorre prevenire il ripetersi di colpi di Stato come quelli
attuati dal Quirinale nel 2011 su richiesta della BCE e della Merkel, e
successivamente dal premier Conte nel 2020 attraverso la dichiarazione
ingiustificata e l’uso improprio dello
stato di emergenza.
Occorre prevenirli anche considerato che tali colpi di Stato danneggiano
gravemente l’assetto costituzionale materiale e formale, lo stato di diritto,
la certezza del diritto, i principi fondamentali della costituzione, i diritti
e le libertà fondamentali dell’uomo, l’indipendenza del Paese, l’economia
nazionale.
Per spianare la strada a questi colpi di Stato, intesi soprattutto in senso
‘europeista’, rendendoli legittimi e non penalmente punibili, nel 2006 il 3°
governo Berlusconi riformò l’art. 283 del Codice Penale, che li puniva anche se
compiuti in modo non violento, e stabiliva una pena di 12 anni di reclusione.
Quella riforma li rese non punibili se eseguiti senza violenza, e ridusse la
pena a 5 anni. Una vera porcata! Infatti dopo la riforma. l’assetto
costituzionale, nei suoi valori fondanti soprattutto in quanto a sovranità
popolare e a dignità del lavoro, è stato presto aggredito e stravolto.
Oggi perciò è necessario:
a)ripristinare il testo originale dell’art. 283 del Codice Penale, che
punisce con 12 anni di reclusione (e non con soli 5, come nel testo attuale)
ogni tentativo di eversione della Costituzione, anche attuato con mezzi
non materialmente violenti, ossia con decreti, atti amministrativi del
governo, atti legislativi; in tal modo i potenziali autori di futuri colpi di
Stato del tipo di quelli recenti sarebbero perseguibili, e ci penserebbero bene
prima di riprovarci;
b)abrogare la possibilità per il governo di dichiarare lo stato di emergenza
nazionale, potendo il governo provvedere alle esigenze di urgenza sanitaria mediante lo strumento predisposto dalla
Costituzione all’art. 77, ossia mediante il decreto legge, il quale, a differenza
del decreto del consiglio dei ministri, offre la garanzia del passaggio per il
parlamento: quell’art. 24 è solo un pretesto per consentire il golpe, la
sospensione della Costituzione e dei diritti fondamentali, anche politici, come
oggi ben vediamo, tanto più che l’Italia è l’unico paese europeo in stato di
emergenza, mentre non lo sono altri paesi che versano in condizioni
epidemiologiche ben più gravi.
Ecco i seguenti referendari:
QUESITI
Quesito n. 1, in materia di attentato alla Costituzione– «Volete voi che
sia abrogato l’art. 3 della 24 febbraio 2006, n.85, che ha sostituito
il testo precedente dell’art. 283 del Codice Penale (Chiunque commette un
fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo, con
mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con
la reclusione non inferiore a dodici anni.) con il seguente: “Chiunque,
con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione
dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a
cinque anni.”?
Quesito n.2, in materia Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale: “Volete voi che sia abrogato l’art.24 del decreto legislativo n. 1
del 02.01.2018 “?
Il Comitato Referendario, organo costituzionale, verrà costituito non appena
possibile.